Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25952 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 19/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25952

Fatto

RILEVATO CHE:

1. il contribuente impugnava le ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Pollica in relazione all’ICI non versata negli anni 2000-2001-2003, eccependo l’omessa notifica degli avvisi di accertamento e la conseguente prescrizione;

2. la CTR, rigettando l’appello del Comune, riteneva che la notifica degli avvisi di accertamento non si fosse perfezionata, in quanto era stata eseguita a mezzo posta senza rispettare le previsioni previste dall’art. 140 c.p.c., nonostante fosse risultata la temporanea assenza del destinatario dal proprio domicilio;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune articolando tre motivi, il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo ed assorbente motivo di ricorso, il Comune denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 ritenendo che, nel caso della notifica degli avvisi di accertamento ICI, la notifica a mezzo posta seguirebbe le regole previste per l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno e non la più gravosa disciplina prevista dall’art. 140 c.p.c.;

1.2. il motivo è fondato, atteso che per consolidata giurisprudenza in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 nel testo applicabile “ratione temporis”, prevede esclusivamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Deve, conseguentemente, escludersi l’applicabilità degli artt. 137 c.p.c. e ss. atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto del fatto che il legislatore quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e ss., lo ha espresso in modo chiaro (Sez. 5, n. 21309 del 2010; Sez. 5, n.270 del 2012); ne consegue che la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982 concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (Sez. 5, n. 9111 del 2012);

1.3. per completezza si rileva che, pur a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, per effetto della L. n. 296 del 2006, il regime applicabile alla notifica dei tributi locali non è mutato, atteso che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, ha confermato la possibilità di procedere alla notifica a mezzo posta mediante raccomandata A/R, ad ogni modo, tale previsione non è applicabile al caso in esame, atteso che la notifica degli avvisi di cui si discute è stata eseguita nel 2005 e, quindi, prima della modifica normativa sopra indicata;

1.4. non sono pertinenti al caso di specie, invece, le pronunce indicate dal controricorrente che fanno riferimento al diverso regime delle notifiche previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 e che impongono il ricorso alle medesime garanzie previste dall’art. 140 c.p.c.; come già evidenziato, tale disciplina non è applicabile nel caso dei tributi locali, a fronte di una espressa previsione derogatoria e volta semplificare la notifica degli avvisi di accertamento;

1.5. le osservazioni sopra svolte consentono di affermare che la notifica degli avvisi di accertamento, essendo stata effettuata nel 2005 (richiesta il 15.12.2005, con successivo avviso del 23.12.2005 e compiuta giacenza maturata il 10.2.2006) è avvenuta entro il quinquennio e, quindi, la eccepita prescrizione non è maturata neppure con riferimento alla più risalente delle annualità non versate (2000);

1.6. una volta esclusa la fondatezza dell’eccezione di prescrizione che costituiva l’unica doglianza sollevata dal contribuente, ne consegue il rigetto dell’originario ricorso, potendosi decidere nel merito non occorrendo ulteriori accertamento in punto di fatto;

2. i restanti due motivi di ricorso, risultano assorbiti dall’accoglimento del primo, atteso che con essi il ricorrente lamenta che la contribuente non avrebbe sollevato, oltre al vizio della notifica, anche censure di merito in ordine agli avvisi di accertamento; nel momento in cui si ritiene valida la notifica e quindi infondata l’eccezione di prescrizione, tali doglianze perdono rilievo;

2.6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, quelle del giudizio di merito vanno compensate in considerazione del fatto che l’orientamento giurisprudenziale sulla cui base la decisione si fonda si è consolidato in pendenza del giudizio di appello.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria impugnazione proposta dalla contribuente avverso le ingiunzioni di pagamento.

Compensa le spese della fase di merito.

Condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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