Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25952 del 24/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 24/09/2021), n.25952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3578-2019 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI,
113, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MATTAVELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO LAVIANI,
SALVATORE SCHEMBARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
contro
TRIBUNALE DI MILANO SEZ IV CIV.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 6790/2018 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
che:
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., S.P. proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso e delle spese per l’attività da egli svolta quale curatore dell’eredità beneficiata di P.A. (rilasciata dagli eredi P.L., P.M.V., P.E. e Pe.Al.), chiedendo la maggiore liquidazione di Euro 44.191,15.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata il 22 novembre 2018, in parziale accoglimento dell’opposizione riteneva “equo liquidare circa il 4% del valore delle entrate e dei beni amministrati” e, riguardo alle spese, affermava che esse rientravano nella somma liquidata a titolo di rimborso delle spese generali del 15% dell’onorario.
2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione S.P..
L’intimato “Tribunale di Milano, sez. IV civ.” non ha proposto difese.
La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile. Il Collegio ha rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia, parte nei cui confronti è stata pronunciata l’ordinanza impugnata e che è invece indicato nel ricorso quale difensore del Tribunale di Milano, e ha quindi ordinato, con ordinanza interlocutoria n. 10448/2020, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia, ordine che è stato tempestivamente adempiuto da S..
Il Ministero della giustizia si è costituito al solo “fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il Collegio rileva che il procedimento deciso con l’ordinanza impugnata, di opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso dal curatore dell’eredità beneficiata e delle spese da egli sostenute, si è svolto unicamente nei confronti del Ministero della giustizia e non nei confronti degli eredi, parti necessarie del procedimento.
Va pertanto dichiarata la nullità del giudizio di opposizione, il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Milano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento in favore di S.P., cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021