Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25952 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.15/12/2016), n. 25952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11851/2015 proposto da:
G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO,
12, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELA CAMPILONGO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5729/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, emessa il 24/10/2014 e depositata il
06/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento Irpef anno 2007, con tre motivi di ricorso la contribuente deduce: 1) nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, artt. 132 e 276 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); 2) omessa o apparente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); 3) contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
2. Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato al Ministero Economia e Finanze, che oltre a non essere stato parte nel giudizio di appello è anche privo di legittimazione passiva (ex plurimis, Cass. sez. 5 n. 16678/16).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016