Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25952 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 15/10/2019), n.25952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10451/2018 R.G. proposto da:

Konsum s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentino De Faveri, William

Manuel Zilio e Matteto Ghisalberti Grandenigo, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo Messico, n. 3;

– ricorrente –

contro

Tolomio Lavori Stradali s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Gollin,

domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Carbone e Massimo

Ozzola, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Germanico, n. 172;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66 della Corte d’appello di Venezia depositata

il 16 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

Con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., depositato il 21 ottobre 2011, la Konsum s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Padova la Provincia di Padova e la Tolomio Lavori Stradali s.r.l. (d’ora in poi, più semplicemente Tolomio s.r.l.), alla quale la prima aveva appaltato i lavori di manutenzione di talune strade, subappaltati all’attrice. Esponeva che, a fronte di una fattura di Euro 103.888,74, aveva ricevuto dalla Tolomio s.r.l. (a luglio 2011) solo la somma di Euro 20.000,00, poichè la Provincia – impossibilitata a pagare l’intero prezzo dell’appalto (Euro 198.737,94, in essi incluso l’importo fatturato dalla Konsum s.r.l. alla Tolomio s.r.l.) a causa del c.d. “patto di stabilità interno” – aveva corrisposto all’appaltatrice solo un acconto di Euro 40.000,00. Rappresentava, altresì, di aver diffidato la Tolomio s.r.l. ad agire per la riscossione di quanto ancora dovutole dalla stazione appaltante e che la subappaltante aveva espressamente comunicato, con missiva del 2 settembre 2011, di non voler ancora agire giudizialmente nei confronti della Provincia, avendone già sollecitato il pagamento. Sulla base di tali premesse, la Konsum s.r.l. chiedeva la condanna della Tolomio s.r.l. al pagamento in suo favore di Euro 83.888,74, oltre interessi, per violazione dell’art. 1375 c.c. e, in subordine, domandava surrogarsi alla Tolomio s.r.l., ai sensi dell’art. 2900 c.c., al fine di riscuotere il credito ad essa spettante nei confronti della Provincia di Padova.

Nelle more tra la pubblicazione del decreto di fissazione dell’udienza (22 dicembre 2011) e la sua notifica ai convenuti (avvenuta il 20 e 23 gennaio 2012), la Provincia, con due distinti bonifici – di Euro 100.000,00 ed Euro 58.737,84, rispettivamente in data 27 dicembre 2011 e 2 gennaio 2012 – provvedeva al pagamento della Tolomio s.r.l. che, a sua volta, il 30 gennaio 2012, versava alla società ricorrente la somma dovutale di Euro 83.888,74.

Le convenute, costituite, domandavano il rigetto delle domande avversarie.

Il Tribunale di Padova, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., respingeva le domande introdotte dalla Konsum s.r.l. e la condannava alla rifusione delle spese di giustizia.

La Konsum s.r.l. impugnava la decisione e la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame, condannava la Tolomio s.r.l. al pagamento in favore dell’appellante degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9 settembre 2012, n. 231, art. 5. Condannava la Konsum s.r.l. al pagamento, in favore della Provincia, delle spese di giustizia di entrambe i gradi di giudizio e compensava le stesse, nella misura di un quinto, tra la Konsum s.r.l. e la Tolomio s.r.l. condannando la prima al pagamento della restante parte in favore della seconda.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della Konsum s.r.l., articolato in tre motivi. La Tolomio Lavori Stradali s.r.l. e la Provincia di Padova hanno resistito con distinti controricorsi. La Provincia di Padova ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2900 c.c., consistita nell’aver dichiarato infondata l’azione surrogatoria.

Secondo la società ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d’appello, la Tolomio s.r.l. non avrebbe posto in essere alcun comportamento qualitativamente o quantitativamente sufficiente a tutelare la sua situazione giuridica nei confronti della Provincia, tale da poter desumere una manifestazione di interesse della società convenuta a gestire il suo rapporto con l’ente debitore. Tale non poteva essere considerata, in particolare, la lettera inviata alla stazione appaltante, consistente in un generico sollecito di pagamento senza alcun termine per l’adempimento.

Piuttosto, la stessa Tolomio s.r.l., con la citata missiva del 2 settembre 2011, aveva espressamente rappresentato di non avere intenzione, almeno al momento, di agire giudizialmente nei confronti della Provincia di Padova, dati i molteplici rapporti contrattuali in essere, aggiungendo che “se l’attesa del pagamento dovesse rivelarsi per Konsum s.r.l. davvero insopportabile, non Le resterà che attivarsi giudizialmente in prima persona per tutelare le proprie ragioni nel metodo che riterrà più opportuno”.

A fronte di un simile comportamento – conclude la società ricorrente – la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato ed applicato l’art. 2900 c.c., con particolare riferimento al presupposto dell’inerzia del debitore.

2. Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, deve essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società ricorrente, dal momento che, nelle more del giudizio – anzi, ancor prima che fosse notificato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – la Provincia di Padova ha saldato quanto ancora dovuto alla Tolomio s.r.l., così estinguendo il credito nella quale la Konsum s.r.l. pretenderebbe di essere surrogata.

L’esame della doglianza non si giustifica neppure nella prospettiva di addivenire ad un diverso regolamento delle spese processuali in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale. Infatti, la Konsum s.r.l. non ha specificatamente impugnato il capo della sentenza d’appello contenente la condanna al pagamento delle spese processuali, sebbene nelle sole conclusioni del ricorso (pag. 36) ne chieda la revisione. Se tale richiesta dovesse essere intesa come un ulteriore motivo di censura, incentrato sul capo delle spese processuali, esso sarebbe comunque inammissibile per difetto di specificità.

Pertanto, non sussistendo alcun residuo interesse della Konsum s.r.l. all’accoglimento della domanda di surrogazione, il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.

3. Sebbene tale rilievo sia assorbente, vi è un ulteriore ragione di inammissibilità della censura alla quale vale la pena porre attenzione.

La società ricorrente, a ben vedere, non denuncia l’errata interpretazione o applicazione delle norme di diritto, bensì si duole della valutazione compiuta dalla Corte d’appello in merito al comportamento serbato dalla Tolomio s.r.l. nei confronti della Provincia, al fine di ravvisare se fosse sussistente il presupposto della “trascuratezza” che legittima la surrogazione ex art. 2900 c.c..

Detta valutazione rientra nei poteri decisionali del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Trattandosi della valutazione di un comportamento, compete al giudice di merito determinare, in caso in cui non si tratti di inerzia totale, se il comportamento tenuto dal debitore sia, per quanto positivo, tuttavia inadeguato qualitativamente o quantitativamente. In questo caso dovrà anche il giudice di merito accertare se detto comportamento, così limitato, ma pur sempre positivo, sia manifestazione di volontà di gestione del proprio patrimonio da parte del debitore (insindacabile con questa azione da parte di un soggetto che altro non è, come si è visto, che un sostituto processuale), ovvero sintomo di trascuratezza nella gestione del patrimonio. Rientrando detta valutazione nei poteri decisionali del giudice di merito, essa è insindacabile in cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 1867 del 18/02/2000, Rv. 534090-01).

Ciò è accaduto nel caso di specie, poichè la Corte d’appello ha ritenuto che “nella condotta di Tolomio non è ravvisabile alcuna inerzia di fronte al mancato pagamento da parte della Provincia di Padova”, considerando la lettera di diffida inviatale come “comportamento senz’altro valutabile come manifestazione di volontà di far valere il proprio credito”.

Il convincimento della corte territoriale non è sindacabile in questa sede e quindi, anche sotto questo profilo, il motivo è inammissibile.

4. Infine, si deve considerare che la Provincia di Padova, alla data di prima comparizione delle parti innanzi al Tribunale, aveva già pagato alla Tolomio s.r.l. pressochè tutto ciò che le doveva.

L’azione surrogatoria, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, realizza un’interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo nel campo patrimoniale un’azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, viene a mancare il presupposto perchè a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto, nè contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela, e, cioè, nel concorso dei relativi requisiti, l’azione revocatoria ovvero l’opposizione di terzo (Sez. 3, Sentenza n. 1867 del 18/02/2000, cit.; conf. Sez. 2, Sentenza n. 5805 del 12/04/2012, Rv. 622290-01).

La doglianza, pertanto, è manifestamente infondata pure nel merito.

5. Il secondo motivo si rivolge avverso il medesimo capo della decisione impugnata (rigetto della domanda di surrogazione), che a dire della ricorrente – conterrebbe affermazioni inconciliabili: il giudice d’appello ha escluso l’inerzia della Tolomio s.r.l., pur avendo riconosciuto e preso atto che essa non aveva intenzione di agire giudizialmente nei confronti della Provincia di Padova.

Il motivo è manifestamente infondato.

E’ vero che, pur dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attuata nel 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), si pone comunque al di sotto del “minimo costituzionale” la motivazione che contenga un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).

Tuttavia, un simile contrasto in concreto non sussiste. Infatti, la Konsum s.r.l. non prospetta l’esistenza di affermazioni davvero assolutamente inconciliabili sul piano logico o giuridico, ma – in fin dei conti – manifesta di non condividere la valutazione di merito della Corte d’appello in ordine alla sufficienza delle iniziative attuate dalla Tolomio s.r.l. a tutela dei suoi crediti nei confronti della Provincia di Padova.

Come già chiarito nelle pagine precedenti, la congruità delle modalità con cui il creditore esercita i suoi diritti non può essere sindacata da colui che intenda surrogarsi ex art. 2900 c.c., così come l’accertamento compiuto sul punto dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità.

Pertanto, il vizio denunciato dalla ricorrente non sussiste.

Evidentemente, la ricorrente muove dall’erroneo presupposto che solo un’azione giudiziale avrebbe potuto considerarsi comportamento attivo della Tolomio s.r.l., idoneo ad arrestare l’azione surrogatoria. Ma ciò non corrisponde al vero, poichè i comportamenti attivi che il creditore deve porre in essere al fine di non essere considerato “trascurato” nell’esercizio del suo diritto, possono essere di qualsiasi specie – finanche pregiudizievoli per i suoi creditori, i quali, nell’eventualità, potranno agire mediante revocazione – purchè non si sia in presenza di un atteggiamento di mera inerzia o talmente poco incisivo da poter essere a ciò equiparato, secondo una valutazione riservata in esclusiva al giudice di merito.

6. Con il terzo motivo la società ricorrente censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il comportamento della Tolomio s.r.l. non avrebbe violato il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di subappalto.

Sostiene la ricorrente che la valutazione operata dalla corte di merito sarebbe errata non solo perchè formulata alla luce del successivo pagamento da parte della Provincia, ossia in un’ottica ex post, mentre al momento di proposizione della domanda “nessuno era in grado di sapere con certezza se, ma soprattutto quando, la Provincia avrebbe onorato il proprio debito nei confronti di Tolomio”, ma anche perchè sarebbe stato del tutto ignorato il legame sussistente tra il contratto d’appalto e quello di subappalto, per cui l’inadempimento della Provincia impediva a Konsum s.r.l. di ricevere il pagamento per le prestazioni eseguite. Dunque, a parere della ricorrente, i giudici del fatto avrebbero dovuto censurare l’atteggiamento della Tolomio s.r.l., che aveva “illegittimamente tollerato il ritardo (della Provincia) pur essendo invece consapevole che Konsum s.r.l. vantava ancora un credito residuo significativo nei propri confronti”.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello non ha disconosciuto il principio secondo cui risponde al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto il dovere delle parti di tutelare l’utilità e l’interesse dell’altra nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio dei propri interessi (Sez. 1, Sentenza n. 17642 del 15/10/2012 (Rv. 624747 01). Piuttosto, come già ripetutamente posto in evidenza, ha ritenuto che la Tolomio s.r.l. si fosse diligentemente attivata – anche in considerazione del breve tempo intercorso dalla scadenza del debito della Provincia di Padova – per tutelare le ragioni proprie, e indirettamente quelle della Konsum s.r.l., pur senza ricorrere all’avvio di un’azione giudiziale, la cui obiettiva inutilità è stata comprovata dal successivo spontaneo adempimento in tempi certamente più brevi di quelli che sarebbero stati assicurati dall’instaurazione di una lite.

Tale valutazione si sottrae alle censure di legittimità, in quanto la valutazione della buona fede del contraente costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in questa sede (Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009, Rv. 610357-01).

7. Nel rassegnare le conclusioni, la società ricorrente pretende la liquidazione degli interessi a partire dal momento in cui ha emesso la fattura.

Tale domanda non può essere vagliata, in quanto relativa ad un capo della sentenza non specificamente impugnato e, quindi, passato in giudicato.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura liquidata nel dispositivo in ragione della differente attività difensiva svolta dalle controricorrenti.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 in favore della Tolomio Lavori Stradali s.r.l. ed in Euro 7.200,00 in favore della Provincia di Padova per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 per ciascuno dei controricorrenti e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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