Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25951 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 19/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25951

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Edipower s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Prata Camportaccio con cui l’ente territoriale aveva contestato il mancato versamento dell’Ici riferita alla centrale idroelettrica di proprietà della società stessa insistente sul territorio comunale. La commissione tributaria provinciale di Sondrio rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che gli immobili costituenti la centrale idroelettrica erano stati oggetto di accatastamento con procedura DOCFA ed il Comune non avrebbe potuto richiedere il pagamento della maggiore imposta Ici sulla base dell’esistenza di opere idrauliche e macchinari che asseritamente non avevano formato oggetto di dichiarazione poichè si trattava di attrezzature che non erano idonee di per sè sole a concretizzare una unità immobiliare, avendo funzione meramente servente delle centrali elettriche. Ne conseguiva che la valorizzazione delle opere idrauliche e degli impianti avrebbe potuto essere effettuata solo dell’Ufficio del territorio per mezzo di una variazione della rendita catastale anche su iniziativa del Comune il quale non aveva facoltà, in via autonoma, di attribuire o modificare la rendita catastale.

2. Avverso la sentenza del CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Prata Camportaccio affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la società contribuente. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. In data 3.10.2017 il Comune ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese processuali.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che la rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese processuali risulta essere stata accettata da Edipower s.p.a. come da dichiarazione resa in calce all’atto di rinuncia, per il che va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

PQM

La corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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