Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25951 del 19/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25951 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 19904-2011 proposto da:
MAGLIONE LEONARDO (MGLLRD48S25I962E) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 466, presso lo studio
dell’avvocato FLOCCO MARINA, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO MAGLIONE LEONARDO in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CESI 21, presso lo studio dell’avvocato PARENTI
PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE ME0
FABRIZIO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/11/2013

avverso il decreto n. fall. 39/97 del TRIBUNALE di FOGGIA del
6.4.2011, depositato il 18/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la
seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:
Leonardo Maglione propone ricorso straordinario per cassazione
contro il decreto 18.5.011 del Tribunale di Foggia che, nel dichiarare la
chiusura del Fallimento di Leonardo Maglione a seguito di
omologazione del concordato fallimentare da questi proposto, ha
liquidato gli onorari spettanti al curatore “riservando il provvedimento
finale di accertamento degli obblighi concordatari”.
Il ricorrente lamenta carenza di motivazione del decreto di liquidazione
e violazione dell’art. 2 comma II del D.M. n. 570/92.
Resiste con controricorso il curatore del Fallimento di Leonardo
Maglione, che eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso
sotto due distinti profili.

La seconda delle eccezioni svolte in via

preliminare dal

controricorrente, peraltro rilevabile anche d’ufficio, appare fondata.
Va infatti rilevato che qualora, come nella specie, il fallimento si chiuda
con un concordato, il compenso al curatore va liquidato, ai sensi
dell’art. 39 comma 2 1. fall., dopo l’esecuzione del concordato stesso
(Cass. 2991/06).
Il provvedimento impugnato, emesso dopo l’omologa del concordato
ma prima della verifica della sua regolare esecuzione, e non a caso
Ric. 2011 n. 19904 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

SGROI che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

condizionato

alla

verifica

dell’accertamento

dell’avvenuto

adempimento degli obblighi concordatari, difetta pertanto del requisito
della definitività e non è ricorribile per cassazione.
Tanto potrebbe essere affermato in camera di consiglio, ai sensi

Il collegio rileva che Leonardo Maglione ha depositato dichiarazione di
rinuncia al ricorso, il quale deve pertanto essere dichiarato estinto ai
sensi dell’art. 390 c.p.c.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Fallimento,
che ha accettato la rinuncia ed ha dichiarato a sua volta di rinunciare al
controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Roma, 15 ottobre 2013.

dell’art. 375 c.p c.

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