Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25951 del 15/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8165/2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO ARTESE, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4587/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 07/2014 e depositata il 15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., esaminata la memoria di parte ricorrente ex art. 378 c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef degli anni 2007-2008, con il primo motivo di ricorso la sig.ra L.M. deduce la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per erronea esposizione del fatto” quale svolgimento del processo, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, stanti gli erronei riferimenti ad un anno di imposta non pertinente (2003), ad un inesistente investimento di un milione di Euro, alla proposizione dell’appello da parte della contribuente (piuttosto che dell’Ufficio) nonchè a costituzione, difese ed audizione della contribuente medesima, invece rimasta contumace in grado di appello.

2. Con il secondo motivo si censura invece la “nullità e/o insufficienza della motivazione e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38” per non avere il giudice d’appello “adeguatamente esaminato la documentazione esibita fin dal primo grado di giudizio” – attestante tra l’altro “un notevole accumulo di ricchezza all’interno del nucleo familiare, conseguito negli anni precedenti ai periodi d’imposta oggetto di contestazione” – nè tenuto conto della capacità reddituale dell’intero nucleo familiare, ivi compresi il figlio C., percettore di reddito dipendente, ed il figlio M., titolare di indennità di accompagnamento.

3. La prima censura va respinta, poichè gli errori palesemente contenuti nella sentenza impugnata non sono tali da inficiarne radicalmente la validità, rendendola nulla, trattandosi di imprecisioni che non hanno sostanzialmente inciso sul diritto di difesa, nè alterato la sostanza dei fatti del giudizio. In particolare: l’isolato riferimento all’anno 2003 appare mero errore di battitura, essendo più volte indicato nel medesimo contesto la corretta annualità 2007, e comunque correttamente trascritti i numeri degli avvisi di accertamento, così come i dati relativi allo svolgimento del giudizio di prime cure; l’indicazione della parte appellante è in realtà corretta, mentre l’audizione a rigore è riferita alle sole “parti presenti”; per il resto, la mancata indicazione della contumacia è verosimilmente ascrivibile dall’adozione di formule redazionali standardizzate, mentre il riferimento ad un investimento di un milione di euro resta superato dai contenuti della motivazione in “diritto”.

4. Merita invece accoglimento la seconda censura, al cui interno sono autonomamente identificabili, per un verso, l’omessa valutazione della complessiva situazione reddituale familiare, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (Cass. nn. 5365/14, 17202/06), per altro verso l’omessa valutazione degli elementi probatori forniti, puntualmente illustrati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza e corredati dalle corrispondenti indicazioni documentali ex art. 369 c.p.c..

5. Segue la cassazione con rinvio, per nuovo e compiuto esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15dicembre 2016

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