Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25951 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 15/10/2019), n.25951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10448/2018 R.G. proposto da:

GISA s.a.s. di B.L. e C., in persona del legale rappresentante

pro tempore e B.L. in proprio, rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Giovanni Verde e Rocco Bruno, con domicilio eletto in Roma,

via Tarvisio, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Massimo Farsetti;

– ricorrente –

contro

Zurich Insurance PLC – Rappresentanza generale per l’Italia, in

persona del legale procuratore speciale pro tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Paola Giordano, Alessandra Pandarese e Fabio

Caiaffa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Nizza, n. 53;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1772 della Corte d’appello di Milano

depositata il 27 aprile 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

La Zurich International Italia s.p.a., avendo prestato polizza fideiussoria a favore della GI.SA s.a.s. di B.L. & C. a garanzia dei debiti da questa contratti nei confronti della Rete Base 2001 s.r.l., veniva escussa, provvedeva al relativo pagamento e si surrogava nel credito. Quindi, otteneva del Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per l’importo di lire 299.190.000 (pari ad Euro 154.518,74) nei confronti di B.L. (in proprio e quale socio accomandatario della GI.SA s.a.s.), di G.S. e della Casillo Import s.r.l., questi ultimi in qualità di fideiussori della GI.SA s.a.s..

Gli ingiunti proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio, che il Tribunale di Milano rigettava.

La decisione veniva impugnata dal B., personalmente e nella anzidetta qualità, che denunciava la falsità delle sottoscrizioni in calce alla polizza fideiussoria a lui apparentemente riconducibili, proponendo querela di falso. Si costituiva la Zurich Insurance, che insisteva per il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’appello di Milano disponeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 355 c.p.c., assegnando alle parti i termini per riassumere la causa di falso.

Con sentenza passata in giudicato veniva dichiarata la falsità della sottoscrizione del B. sulla polizza fideiussoria.

Tuttavia, riassunto l’originario giudizio d’appello, la corte territoriale rigettava comunque il gravame, confermando integralmente la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti in solido alla rifusione, in favore della Zurich Insurance, delle spese del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.L., in proprio e in qualità di socio accomandatario della GI.SA s.a.s. di B.L. & C., articolando un unico motivo di ricorso. Ha resistito con controricorso la Zurich International Italia s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Risulta dall’esposizione dei fatti processuali – e trova conferma nella sentenza del Tribunale, atto cui questa Corte ha potuto accedere direttamente in quanto, in presenza di un error in procedendo, essa diviene giudice del “fatto processuale” (Sez. U, Sentenza n. 864 del 07/12/1999, Rv. 531896 – 01) – che il decreto ingiuntivo venne opposto non solo dalla GI.SA s.a.s. e dal B., pure in proprio, ma anche dai garanti della società ingiunta, ossia da G.S. e dalla Casillo Import s.r.l..

Tra le parti presenti al giudizio di primo grado si è, quindi, instaurato un litisconsorzio c.d. “processuale”, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale. L’appello, pertanto, doveva essere instaurato nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado. Invece, è stato proposto dal B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della GI.SA s.a.s., solamente nei confronti della compagnia assicurativa.

L’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma avrebbe dovuto comportare la necessità, per il giudice d’appello, di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti delle parti pretermesse (Sez. 3, Sentenza n. 14829 del 20/07/2016, Rv. 641275-01; Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016, Rv. 639108-01). Dall’omissione di tale adempimento deriva la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. (Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018, Rv. 651077-01).

In altri termini, nel caso di litisconsorzio cosiddetto “processuale”, qualora l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d’ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di cassazione è tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 c.p.c., le parti dinanzi al giudice d’appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (Sez. 3, Sentenza n. 21070 del 19/10/2015, Rv. 637533-01).

PQM

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata per violazione del contraddittorio processuale con onere di riassunzione del giudizio di appello anche nei confronti di G.S. e della Casillo Import s.r.l..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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