Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25950 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. I, 24/09/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 24/09/2021), n.25950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 26203/2020 R.G. proposto da:

O.T., rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Corace, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Milano, via

Lamarmora, 42;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 1163/2020,

depositata il 18 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.T. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 18 maggio 2020, di reiezione dell’appello dal medesimo proposta avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino nigeriano, aveva allegato che si era determinato ad abbandonare il proprio paese, giungendo prima in Libia e, quindi, in Italia, a seguito dell’uccisione del padre e delle minacce di morte, nonché di un’aggressione, di cui era stato vittima;

– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non sussistono i presupposti per la decisione della causa in Camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, relativa alla sussistenza o meno dell’onere per colui che intende denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, di allegare l’esistenza di COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

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