Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25950 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. un., 16/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 37517-2019 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI 321, presso lo studio dell’avvocato DARIO MASINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA, CONSIGLIO

NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA UMBRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 135/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 31/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2020 dal Consigliere MANCINO ROSSANA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Dario Masini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che nei confronti dell’avvocato F.R. fu aperto procedimento disciplinare a seguito della nota datata 28 ottobre 2009 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia inoltrava informativa avente ad oggetto l’azione penale esercitata per i reati previsti e punti dall’art. 382 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 2 e art. 61 c.p., n. 11, art. 380 c.p., per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, millantato credito presso il Consigliere relatore nel procedimento, pendente innanzi al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza del giudice amministrativo che aveva rigettato la domanda di P.G., della quale rappresentava gli interessi, e alla quale, con artifizi e raggiri, riferiva svariate circostanze tali da indurre in errore in ordine a modalità e strategie difensive sostenute nel giudizio e, a suo dire, avallate dal Consigliere relatore, nonchè sulle prospettive favorevoli quanto all’esito del giudizio, facendosi consegnare, in più occasioni, somme di denaro, per sè e asseritamente destinate al predetto Consigliere, con l’aggravante di aver ingenerato nella persona offesa (la P.) un pericolo immaginario, per la sua incolumità e per quella dello stesso legale, rappresentando asserite rivendicazioni del Comune di Assisi (che aveva rilasciato il permesso in sanatoria ai confinanti della P. e che era stato impugnato in sede amministrativa); infine, per avere arrecato nocumento agli interessi della parte assistita nel predetto procedimento amministrativo dando comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del procedimento, non consentendole la partecipazione all’udienza pubblica, celando la conclusione sfavorevole del giudizio e tentando di convincerla di un diverso esito, conseguendo ingenti profitti, pari ad Euro 15.000, con il pretesto di doversi procurare il favore del predetto Consigliere, e all’ulteriore somma di Euro 17.846,00.

2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all’esito del procedimento disciplinare, inflisse all’incolpata la sanzione della radiazione per aver posto in essere condotte non conformi alla deontologia professionale, consistite nell’aver costruito fatti e circostanze non corrispondenti al vero, inducendo la cliente a sborsare ingenti somme per compensi legali e per corrompere un giudice del Consiglio di Stato, a suo dire già avvicinato e pronto a favorire il buon esito della causa, nonchè a millantare conoscenze e contatti con il consulente nominato dal Consigliere di Stato che avrebbe ritrattato alcuni punti della sua relazione tecnica, contrari alla tesi della parte assistita, usufruendo, peraltro, delle difese di altro collega, così dimostrandosi inidonea ad assolvere, con adeguata competenza, l’incarico assunto accaparrando la cliente screditando il precedente difensore, con modi non improntati a correttezza e decoro.

3. Il Consiglio nazionale ha rigettato il gravame svolto dall’avvocato F..

4. Al riguardo, premessa l’applicabilità, ratione temporis, della riforma dell’ordinamento professionale forense e la perentorietà del termine per l’indicazione dei testimoni a discarico, alla stregua della norma primaria (L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 1, lett. d), n. 4) e regolamentare (Reg. CNF n. 2 del 2014, art. 21, comma 2, lett. d)), il Consiglio nazionale rimarcava che, all’esito del testimoniale acquisito alla causa, erano risultati comprovati tutti gli addebiti disciplinari ascritti e che, al di là dell’istruttoria esperita, la produzione in giudizio del giudicato penale rendeva superflua e irrilevante ogni ulteriore attività istruttoria, anche disposta d’ufficio, per essere stati definitivamente accertati, in sede penale, i fatti rilevanti ai fini del giudizio disciplinare, con decisione (all’esito del concordato con rinuncia ai motivi di appello, ex art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 599-bis c.p.p.) con valore di giudicato sostanziale, dalla quale si evinceva l’ammissione di responsabilità per i reati contestati e la rinuncia ad ogni ulteriore contestazione giudiziale al riguardo; inoltre, riteneva inammissibile, perchè non dedotta tempestivamente con i motivi di gravame, l’eccezione di nullità della decisione per irregolare composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che comunque rigettava in considerazione della natura e funzione amministrativa dell’attività svolta e dei provvedimenti adottati; respingeva, infine, la domanda di riduzione, in senso più mite, della sanzione comminata, sulla scorta dei precedenti disciplinari dell’incolpata, della gravità dei comportamenti elusivi dei principi fondamentali di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, diligenza e competenza in grado di compromettere, in modo assai pregiudizievole, l’immagine della categoria, tenuto altresì conto del comportamento processuale dell’incolpata, consistito nell’invio di richieste di rinvio a poche ore dall’udienza, nella proposizione di richieste istruttorie tardive e pretestuose, infine, dell’elevatissimo grado di disvalore della condotta.

5. Contro questa decisione propone ricorso l’avvocato F.R. per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Preliminarmente, non può essere accolta l’istanza della ricorrente volta ad ottenere il rinvio della discussione, tenuto conto che nel giudizio di cassazione la parte non compare all’udienza di discussione e, pertanto, non può richiedere il differimento o la sospensione del giudizio per impedimento personale.

7. Col primo articolato motivo, denunciando violazione del L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 1, lett. d), n. 4, Regolamento CNF n. 2 del 2014, art. 21, comma 2 lett. d), art. 468 c.p.p., art. 6 CEDU e art. 111 Cost., si censura la ritenuta tardività della richiesta di ammissione testi a discarico assumendo la tempestività della deduzione in riferimento all’udienza dibattimentale differita, la natura non giurisdizionale del procedimento tale da imporre, in applicazione dei minimi principi di cui all’art. 6 CEDU, l’esame dei testi richiesti dall’incolpata; conseguentemente la ricorrente denuncia che la prova di colpevolezza si sia fondata solo su testi dell’accusa, dei quali neanche era stata scrutinata la credibilità e, in violazione del principio del contraddittorio, del giusto processo e delle regole legali di formazione della prova, solo su prova non validamente formata, disattendendo le richieste di integrazione istruttoria e di ampliamento dell’istruttoria dibattimentale d’ufficio, con la pronuncia, in definitiva, di un giudizio di responsabilità fondato su prova parziale e non motivato sull’eccepita inattendibilità della teste P.; infine, la ricorrente si duole che sia stato ritenuto risolutivo il giudicato formatosi nel procedimento penale per i medesimi fatti in violazione degli artt. 651 e 654 c.p.p. e L. n. 247 del 2012, art. 54.

8. Il motivo è complessivamente da rigettare.

9. La decisione impugnata ha, invero, rimarcato e argomentato che risultava documentalmente, e costituiva circostanza peraltro pacifico, che l’avvocato F.R. solo qualche ora prima del dibattimento (esattamente un’ora prima dell’udienza dibattimentale del 21 marzo 2016, con richiesta personalmente ribadita dall’incolpata nel corso della medesima udienza) avesse fatto pervenire una lista testi che il CDD ha correttamente considerato tardiva, sicchè le doglianze incentrate sulla tempestività o meno della lista dei testi a discarico in riferimento all’udienza dibattimentale e le argomentazioni svolte in ordine alla non dichiarata apertura del dibattimento o all’effettiva udienza dibattimentale del 9 maggio – costituente, invero, l’udienza fissata per l’escussione dei testi indicati nell’atto di citazione – rimangono del tutto prive di pregio e inidonee a rimettere in discussione lo snodo essenziale della decisione improntata sull’indiscussa presentazione di una lista testimoniale in limine del dibattimento, in violazione della perentorietà dei termini (cfr., fra le altre, sia pur in riferimento alla disciplina procedimentale previgente, Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2006, n. 2509; Cass., Sez.Un., 28 settembre 2007, n. 20360).

10. Il denunciato difetto di approfondimento istruttorio, nel cui contesto la parte ricorrente censura il mancato esercizio del potere discrezionale di ampliamento dell’istruttoria dibattimentale, non supera il vaglio di ammissibilità perchè strettamente attinente all’esercizio di un insindacabile potere di accertamento istruttorio d’ufficio.

11. Invero, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell’Ordine ha il potere di valutare la convenienza di procedere ad un supplemento istruttorio, e di dichiarare chiusa la prova, quando, essendo in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, ravvisi superflua l’ulteriore assunzione.

12. E nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto, in base all’istruzione probatoria esperita e all’accertamento dei fatti con sentenza penale di condanna, irrilevante ogni altra attività istruttoria e acquisita la certezza degli elementi necessari per la decisione.

13. I passaggi motivazionali svolti in riferimento al giudicato sostanziale formatosi sulla sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. (concordato della pena in appello) costituiscono argomenti volti a corroborare, alla stregua della disciplina normativa e della scelta processuale del concordato in appello e dei relativi limiti dell’impugnazione di legittimità (v., per tutte, Cass., Sez. Pen., 3 ottobre 2019, n. 44625) il definitivo accertamento, anche in sede penale, dei fatti rilevanti ai fini del giudizio disciplinare, ad integrazione del compendio probatorio acquisito nel giudizio disciplinare.

14. Inoltre, le critiche articolate dalla difesa della ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità giacchè sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge degradano, in realtà, verso l’inammissibile richiesta, a questa Corte, di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione e la condanna disciplinare (cfr., fra le altre, Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373), trasmodando, la complessiva censura, dal paradigma legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., giacchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti.

15. Col secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 525 c.p.p., si deduce la nullità della sentenza del CDD di Perugia, emessa da un giudice diverso da quello che aveva partecipato all’attività istruttoria in difetto di rinnovazione della medesima attività istruttoria espletata da diverso giudice.

16. La censura è inammissibile perchè non coglie, e non censura, la ratio decidendi imperniata sulla declaratoria di inammissibilità dell’eccezione, tardivamente sollevata soltanto all’udienza del 15 giugno 2019 davanti al Consiglio Nazionale Forense, e non dedotta, per il principio di conversione dei motivi di nullità della decisione in motivi di gravame, con il ricorso al Consiglio Nazionale.

17. Inammissibile è, infine, il terzo motivo di ricorso, col quale la ricorrente, tornando ad agitare le critiche inerenti all’approfondimento istruttorio svolte nei mezzi già illustrati, lamenta l’entità della sanzione irrogata e l’omessa valutazione di una diversa sanzione con minor impatto sociale: la quantificazione della sanzione è tipico apprezzamento di merito (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Un., 8 aprile 2009, n. 8615; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2020, n. 1609) sorretto, nella specie, da motivazione immune da censure, diversamente da quanto assume la ricorrente che, in definitiva, deduce l’inadeguatezza e l’erronea ricostruzione della vicenda così sollecitando, inammissibilmente, un rinnovato scrutinio di merito in ordine ai presupposti di fatto.

18. Il ricorso va, quindi, rigettato.

19. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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