Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25950 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 15/10/2019), n.25950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6970-2018 proposto da:

(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona dell’Amministratore unico

e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI S. ANGELA MERICI 16, presso lo studio dell’avvocato ALVARO

SPIZZICHINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA FARESE;

– ricorrente –

contro

SUN CHEMICAL GROUP SPA, in persona del legale rappresentante e

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio

dell’avvocato MARCO FABIO LEPPO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO GIACOMO LACONCA;

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

ARCO SPEDIZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 269/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato LEPPO MARCO FABIO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Sun Chemical Group spa è una società che produce e vende inchiostri per stampa, ed annovera tra i suoi clienti la Sacart spa, società di (OMISSIS), alla quale spedisce una fornitura di inchiostro, il 23.11.2011, affidandola alla Arco Spedizioni spa, società che a sua volta si avvale per la consegna della (OMISSIS), società cooperativa.

L’autista di quest’ultima, giunto sul posto della consegna, provvede da solo a scaricare il liquido, ma, per una ritenuta erronea manovra, ne provoca lo spargimento in terra. L’inchiostro, così versato sul suolo, si infiltra in falde acquifere e nelle condotte delle acque nere, provocando danni all’ambiente. La società Sacart, destinataria del carico è costretta a pagare i danni di bonifica dell’intera area.

Il venditore dell’inchiostro, Sun Chemical Group, in ragione dei buoni rapporti che ha con il cliente, ossia la Sacart, emette a suo favore una nota di credito corrispondente al danno che la Sacart ha dovuto pagare per ridurre i danni dello spargimento di inchiostro, e dunque si surroga nei diritti di quest’ultima.

Agisce di conseguenza nei confronti della Arco Spedizioni spa, cui aveva, per l’appunto, affidato il carico di inchiostro. La Arco Spedizioni spa chiama in causa la (OMISSIS), società cooperativa, dalla Arco Spedizioni incaricata della consegna. Il Giudice di primo grado esclude la responsabilità della Arco Spedizioni, e rigetta cosi la domanda nei suoi confronti nonchè la richiesta di manleva che la Arco Spedizioni aveva fatto verso le Generali spa, e ritiene invece responsabile del danno la (OMISSIS) società cooperativa.

Quest’ultima interpone appello, che viene però integralmente rigettato.

Ora la (OMISSIS), fallita nel frattempo, ossia dopo la costituzione del rapporto processuale, agisce con cinque motivi di ricorso.

V’è controricorso sia della Sun Chemical, che della Arco, che infine della Generali spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado, ed è resa su tre motivi di appello, che fondamentalmente sono ripetuti con il presente ricorso per Cassazione.

In primo luogo, la corte di merito esclude che la Sun Chemical, attrice in giudizio, abbia cambiato la sua domanda, da risarcimento per inadempimento contrattuale a risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 c.c.. Ritiene invece che quest’ultima fosse la domanda originariamente proposta, che poi, con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., è stata solamente precisata.

Inoltre, la corte di merito ha ritenuto corretta l’automatica estensione della domanda nei confronti della (OMISSIS), chiamata in causa dalla Arco Spedizioni, in quanto la chiamata in causa era, non già di garanzia impropria, bensì del terzo responsabile.

Infine, condivide la valutazione delle prove fatta dal giudice di prime cure. Va evidenziato che la decisione di primo grado aveva rigettato la domanda verso la Arco Spedizioni, e dunque quella di manleva che quest’ultima aveva fatto verso Generali Spa, per il caso di condanna. Mentre ha ritenuto la responsabilità di (OMISSIS) soc. coop..

Il ricorso per Cassazione, non essendovi stato un incidentale, è dunque limitato alla responsabilità della (OMISSIS) società cooperativa.

2.- La ricorrente (OMISSIS) soc. coop. propone cinque motivi di ricorso.

2.1.- Con il primo motivo lamenta una violazione dell’art. 183 c.p.c. Secondo la ricorrente, l’attrice, Sun Chemical spa, avrebbe illegittimamente mutato la domanda con la prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c., da risarcimento del danno contrattuale a risarcimento del danno extracontrattuale. Un siffatto mutamento, secondo l’attrice, costituisce domanda nuova, anche per via del fatto che mutano i soggetti rispetto alla formulazione originaria. Quest’ultima andrebbe rivolta verso la Arco spa, mentre la seconda ha come legittimata passiva la (OMISSIS).

Il motivo è però infondato, se non inammissibile.

Esso mira a contestare invero un argomento rafforzativo della decisione presa, e non già l’argomento principale.

La corte di merito, infatti, non dice che la domanda è stata mutata e che tale mutamento è ammissibile.

In primo luogo, la corte di appello osserva che non v’è stato alcun mutamento di domanda, nel senso che sin dall’inizio la Sun Chemical ha agito verso Arco Spedizioni spa con una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale. E che, essendo mutato il giudice, la Sun Chemical ha precisato di voler agire ex art. 2043 c.c..

Del resto, non v’è, come postula la ricorrente, una necessaria diversità di soggetti passivamente legittimati, l’uno se si qualifica la domanda come avente titolo nel contratto, l’altro se la si qualifica come fondata sull’illecito extracontrattuale.

Va ricordato, infatti, che Sun Chemical agisce in quanto surrogatasi nei diritti di Sacart Quest’ultima non aveva alcun rapporto contrattuale nè con Arco Spedizioni spa, nè con (OMISSIS) soc. coop., dunque la domanda che Sacart avrebbe potuto fare (per il risarcimento dei danni subiti a causa della necessità di bonificare l’area) non poteva che essere extracontrattuale verso entrambi. L’attrice Sun Chemical si è dunque surrogata nel diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, che spettava a Sacart far valere verso i due vettori.

Solo a rafforzare l’argomento, la corte di appello aggiunge che, se anche vi fosse stato un mutamento di domanda, esso sarebbe da intendersi, alla luce di Cass. sez. Un. 12310/2015, comunque ammissibile, non risolvendosi il mutamento del titolo in domanda nuova.

2.2.- Con il secondo motivo, la società ricorrente si duole della violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c..

Secondo questa tesi, la corte di merito ha ritenuto erroneamente che la chiamata in causa fatta da Arco Spedizioni spa nei confronti di (OMISSIS) coop. fosse una chiamata del terzo responsabile, anzichè una chiamata in garanzia impropria; conseguentemente, ha ritenuto automaticamente estesa al chiamato la domanda principale fatta verso il convenuto.

Invece, la chiamata del terzo era evidentemente una chiamata in garanzia, e non per far valere l’esclusiva o prevalente responsabilità del terzo.

Con la conseguenza che, giusta una affermata regola giurisprudenziale (Cass. 23210/2015; Cass. 5400/2010), essendo la chiamata in garanzia, quella originaria fatta dall’attore non si estende al chiamato.

Il motivo è infondato.

Invero è regola che “il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione” (Cass. 13602/2019).

In realtà la ricorrente si limita ad affermare che, in base alla letterale formulazione della domanda, questa dovesse intendersi come di garanzia impropria, e non indica in base a quali criteri legali questa conclusione andasse presa. In realtà non adduce la violazione dei suddetti criteri da parte della corte di merito, ed il motivo risulta dalla apodittica affermazione che si trattasse di garanzia e non di responsabilità, sulla base di alcune letterali espressioni usate dalla chiamante, che, come detto, non esauriscono il novero dei criteri da utilizzare per qualificare la domanda fatta con la chiamata in causa del terzo.

2.- Terzo e quarto motivo risultano far valere una erronea valutazione delle prove.

Il terzo motivo, a ben vedere, dissimula questa censura sotto quella di una omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.).

L’omissione starebbe nella mancata considerazione delle prove proposte, che in verità non è omessa pronuncia su una domanda, bensì valutazione negativa delle prove.

Per il resto entrambi i motivi si risolvono in una censura alla valutazione probatoria effettuata dalla corte di merito, che invece ha discrezionalità nell’effettuare quella valutazione, censurabile in Cassazione solo se si risolve in un errore di percezione sul contenuto della prova.

2.4. Anche il quinto motivo dissimula sotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. una richiesta inammissibile di rivalutazione delle prove emerse, o delle risultanze della istruttoria. Infatti, la ricorrente si duole della mancata considerazione di un aspetto legato proprio alla prova del fatto produttivo dei danni, ossia alla prova della circostanza che non era stata avvisata dalla Arco Spedizioni della pericolosità del trasporto (p. 42 ricorso), che comunque non poteva la ricorrente rispondere dell’intero danno, aggravato dall’assenza di misure di sicurezza che era a carico della Sacart (ossia la destinataria del carico) di porre in essere e che invece erano state omesse.

Si tratta, per come evidente, di censure che riguardano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, e che non sono ammissibili in Cassazione se non, si ripete, nei limiti dell’errore di percezione sul contenuto di una prova, che però non è qui denunciato.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di 5600,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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