Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25950 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25565/2006 proposto da:

C.C. (C.F. (OMISSIS)), già titolare

dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. FERRARI 11, presso l’avvocato VALENZA Dino, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SONCINI STEFANO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TRIVELLA COSTRUZIONI E CALCESTRUZZI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 4, presso l’avvocato ANGELINI

Domenico, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

TUMMINELLI MICHELE, BIANCHINI MATTEO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2019/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato DOMENICO ANGELINI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il geom. C.C., titolare dell’omonima impresa individuale facente parte di un’ATI aggiudicataria di lavori d’appalto commissionati dalla Regione Lombardia, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio la società capogruppo e mandataria dell’ATI, Trivella Costruzioni e Calcestruzzi s.r.l., deducendone l’inadempienza alle obbligazioni assunte nella predetta qualità e chiedendone la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di L. 96.223.084, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Il giudice adito accolse solo parzialmente la domanda, liquidando i danni in un importo inferiore a quello domandato dall’attore, sul quale riconobbe i soli interessi legali, decorrenti dal 22.1.92, con esclusione della rivalutazione monetaria.

La decisione fu appellata in via principale dalla Trivella s.r.l. ed in via incidentale dal C., che lamentò, fra l’altro, il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 31.8.05, respinse entrambe le impugnazioni.

Per quanto ancora nella presente sede interessa, la Corte territoriale affermò che la domanda inerente la rivalutazione non meritava accoglimento, in quanto, costituendo l’obbligazione risarcitoria ipotesi tipica di debito di valore, in cui spetta al creditore di provare che la somma liquidata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo, il C. non aveva dimostrato, neppure in via presuntiva, di aver subito un maggior danno per la perdita di valore della moneta intervenuta fra il 1992 e la data della decisione.

C.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui la Trivella Costruzioni e Calcestruzzi s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il geom. C. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223 e 1226 c.c..

Rileva che, proprio perchè l’obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere, sulla somma liquidata a titolo di danni, anche la rivalutazione monetaria, che assolve alla funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento non si fosse verificato.

La Trivella Costruzioni ha eccepito l’inammissibilità del motivo, sul rilievo che la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria, avanzata in primo grado dal C., non sarebbe stata da questi riproposta con l’appello incidentale e non sarebbe stata esaminata dalla Corte territoriale, la quale si sarebbe limitata a respingere il motivo di impugnazione con il quale l’odierno ricorrente aveva lamentato l’errata applicazione dell’art. 1224 c.c..

L’eccezione trova però smentita nella lettura della sentenza impugnata, nella cui parte espositiva è scritto che l’appellato “chiedeva…, in via d’appello incidentale, la condanna dell’appellante al pagamento … della rivalutazione monetaria..” e nella cui parte motiva, alla proposizione: “la richiesta di rivalutazione monetaria deve essere disattesa”, segue l’illustrazione delle ragioni di rigetto della domanda.

E’ appena il caso di aggiungere che l’eventuale errore compiuto dalla Corte territoriale, per avere malamente interpretato l’appello incidentale o per aver pronunciato sullo stesso ultra petita, avrebbe dovuto essere denunciato dalla controricorrente in via d’appello incidentale condizionato.

Ugualmente privo di fondamento è l’ulteriore assunto difensivo della Trivella s.r.l., secondo cui l’obbligazione di pagamento dedotta in giudizio avrebbe natura di debito di valuta.

Il giudice d’appello ha, al contrario, inequivocamente affermato che si versa “in ipotesi di obbligazione risarcitoria, che costituisce tipico debito di valore”.

Tanto premesso, non v’è dubbio che il motivo sia fondato e che meriti accoglimento.

Costituisce infatti insegnamento costante e consolidato di questa Corte che, nelle obbligazioni risarcitorie, la rivalutazione rappresenta una componente necessaria nella stessa determinazione del credito, che ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto e che il giudice è tenuto, pertanto, a liquidare d’ufficio (da ultimo, fra molte, Cass. nn. 16963/09, 15928/09, 5567/09).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al predetto principio e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, per un nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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