Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2595 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28911-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

FACIS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.

(OMISSIS)), elett dom.to in PALERMO, alla VIA TRAPANI, n. 1/d,

presso lo studio dei dott.ri Fabrizio Loiacono e Luigi Antonio

Davide Pardo;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/27/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 25/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osservato che l’Ufficio delle Dogane di Alessandria adottò, nei confronti della FACIS S.P.A., due avvisi di rettifica – notificati, rispettivamente, il 10 dicembre 2003 ed il 13 settembre 2004 con cui recuperò il dazio dovuto sulla merce (precisamente, tessuti in cotone) importata dalla predetta società dalla Repubblica Ceca, non potendosi riconoscere a tale merce l’origine preferenziale dalla Repubblica Ceca;

che a seguito di tali provvedimenti – non impugnati dalla FACIS – l’Agenzia delle Dogane emise, altresì, un avviso di irrogazione di sanzione amministrativa per Euro 13.227,00 (tredicimiladuecentoventisette/00), per avere la società predetta violato l’art. 303 T.U.L.D. avuto riguardo alla difformità, contenuta nella dichiarazione, relativa all’origine della merce in questione;

che avverso tale provvedimento la FACIS propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Alessandria la quale, in accoglimento dello stesso, con sentenza n. 34/06/2008 annullò il provvedimento impugnato, osservando come l’art. 303, comma 3, T.U.L.D. non contempli, quale motivo di irrogazione delle sanzioni dallo stesso previste, le difformità relative all’origine della merce, ma solo quelle – non ricorrenti nella specie – relative alla qualità, quantità e valore, aggiungendo, altresì, come la norma non possa essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, dovendo essere interpretata, al contrario, letteralmente;

che tale decisione fu impugnata, ad opera dell’Agenzia delle Dogane, innanzi alla C.T.R. di Torino che, con sentenza n. 49/27/2010, del 25.10.2010, confermò la gravata pronunzia e, per quanto in questa sede interessa, le motivazioni alla stessa sottese;

che avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., mentre è rimasta intimata e non si è costituita la FACIS;

Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, dell’art. 12 preleggi e “dei principi generali in materia di interpretazione delle leggi come elaborati dalla giurisprudenza e costruenti (recte, costituenti) diritto vivente” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. escluso dalle difformità ricomprese nell’art. 303 T.U.L.D. – e determinative dell’applicazione delle sanzioni ivi contemplate – quelle relative alla origine della merce importata, sulla base di una erronea interpretazione della norma da ultimo citata;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle Dogane si duole (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’insufficiente e carente motivazione della C.T.R. in ordine alle ragioni poste a fondamento dell’interpretazione letterale e restrittiva dell’art. 303 T.U.L.D., tale da escludere dalle difformità passibili di sanzione quelle sull’origine della merce;

Ritenuto che entrambi i motivi (sostanzialmente riconducibili al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurandosi ivi l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dall’art. 303 T.U.L.D.. Cfr. Cass., Sez. 6-2, 12.10.2017, n. 24054, Rv. 646811-01) sono fondati e vanno accolti;

che, infatti, questa Corte ha già chiarito – con orientamento cui si intende dare continuità in questa sede – che in tema di dazi doganali, la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione del tutto pregnante sia in relazione alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia in relazione alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell’efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo accordate dall’Unione europea; ne consegue che la sanzione prevista dall’art. 303 del T.U.L.D. riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all’origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente (e non analogicamente) come comprensive, anche, delle diversità di origine (Cass., Sez. 5, 3.8.2012, n. 14042, Rv. 623866-01);

Rilevato che l’impugnata sentenza, che non si è attenuta al summenzionato principio, va cassata, con rinvio alla C.T.R. di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa la gravata decisione e rinvia alla C.T.R. di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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