Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2595 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2595 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 5541-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ITALPERLATI SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
GIULIO CESARE 62, presso lo studio dell’avvocato
FALLACARA FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato TROIANO DAVIDE giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 05/02/2014

- controri corrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LATINA,

862/2005
depositata

della
il

28/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

5541-07

Svolgimento del processo
Con avviso di rettifica ritualmente notificato l’agenzia
delle entrate, ufficio di Cassino, recuperava a
tassazione, ai fini dell’Iva, maggiori ricavi conseguiti
da Italperlati s.r.l. nell’anno d’imposta 1996.

La rettifica aveva trovato fondamento nei rilievi di un
verbale di constatazione della guardia di finanza,
concernenti acquisti non regolarizzati e cessioni di beni
senza emissione di fattura.
La società proponeva opposizione, eccependo, tra le altre
cose, l’illegittimità dell’avviso di rettifica per
violazione dell’art. 12, 7° co., della 1. n. 212-00.
L’adita commissione tributaria provinciale accoglieva il
ricorso con sentenza poi confermata in appello.
La commissione tributaria regionale del Lazio, in
particolare, evidenziata la nullità e l’inesistenza della
notifica dell’atto di appello dell’ufficio, essendo stati
violati gli artt. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 330
c.p.c. per essere stato, l’atto, spedito a tale Francesco
Fallacara, domiciliatario della società e difensore nel
processo di primo grado, anziché alla società in persona
del suo legale rappresentante, comunque osservava, in ciò
fondando la ratio decidendi, che l’avviso di rettifica era
stato a sua volta notificato il 13 luglio 2001, a fronte
della chiusura delle operazioni di constatazione di cui al
verbale 18 giugno 2001. Sicché non era stato rispettato il

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termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, 7° co.,
della 1. n. 212 del 2000.
Il termine, a dire della commissione, doveva ritenersi
posto a tutela del contraddittorio col contribuente, e
nessuna ragione di urgenza era stata illustrata
nell’accertamento al fine di derogarvi. Né una ragione di

tal genere poteva dirsi esistente nel caso specifico, in
quanto l’accertamento era stato notificato nel luglio
2001, a fronte della maturazione a dicembre dello stesso
anno del termine decadenziale dell’azione amministrativa.
La commissione reputava infine che l’atto tributario era
in ogni caso nullo per vizio della motivazione, nella
parte in cui aveva recepito in modo acritico e pedissequo
le risultanze del verbale della guardia di finanza
Per la cassazione della sentenza d’appello, l’agenzia
delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre censure.
La società si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Le censure svolte dall’amministrazione ricorrente racchiuse in unico mezzo denunciante la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e degli artt. 7 e
12, 7° co., della 1. n. 212 del 2000, 42 del d.p.r. n. 600
del 1973, 32, 33 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972 ascrivono all’impugnata sentenza:
(i) di aver errato nell’affermare la nullità della
notificazione dell’appello, non ricorrendo affatto le
ipotesi contemplate dall’art. 330 c.p.c, essendosi

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trattato di appello proposto contro una sentenza non
notificata;
(ii)

di

aver

errato

nell’intendere

l’invalidità

dell’avviso di rettifica ai sensi dell’art. 12 della 1. n.
212 del 2000, essendosi trattato di annualità in scadenza,
tale da legittimare – per motivata urgenza – la notifica

dell’atto prima della scadenza dei 60 giorni ivi previsti;
(iii) di aver errato, infine, nel considerare l’atto
carente di motivazione, posto che, invece, la motivazione
era stata correttamente esplicitata per relationem a un
verbale noto alla contribuente e sottoscritto, a opera del
suo legale rappresentante, pagina per pagina.
– La prima censura – per quanto sia corretto osservare
che la società si era costituita in grado d’appello,
sicché ogni vizio della notificazione del gravame, ove
anche ritenuto dalla commissione tributaria regionale,
avrebbe dovuto considerarsi sanato – è inammissibile.
L’impugnata sentenza non ha tratto alcuna conseguenza
decisoria dall’erronea considerazione in ordine al vizio
di notifica dell’appello.
Invero l’appello risulta essere stato infine respinto per
motivi di merito.
III.

– Il ricorso dell’agenzia delle entrate è in

proposito da disattendere.
Lo è con specifico riferimento alla seconda censura, il
cui esame di rivela decisivo e assorbente.
IV. – Le sezioni unite di questa corte, risolvendo il
contrasto insorto nella sezione tributaria in ordine alla

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questione della validità o meno dell’avviso di
accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60
giorni dal rilascio di copia del verbale di constatazione,
previsto dall’art. 12, 7° co., della 1. n. 212 del 2000,
hanno reso il principio secondo il quale la norma deve
essere interpretata nel senso che l’inosservanza del

termine dilatorio “determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità
del’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto
termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale, il quale costituisce
primaria espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e
più efficace esercizio della potestà impositiva”. In
questo senso, il vizio invalidante “non consiste nella
mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza
che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì
nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo
dell’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella
concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve
essere provata dall’ufficio” (v. sez. un. n. 18184-13).
V. – L’impugnata sentenza, per quanto suscettibile di
correzione (ai sensi dell’art. 384, ult. co ., c.p.c.)
nella parte in cui invece ha affermato che la ricorrenza
di eventuali condizioni di urgenza avrebbe dovuto essere
adeguatamente illustrata nella motivazione dell’avviso di
rettifica, si sottrae alla critica per quanto attiene alla

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valutazione di merito circa la non ricorrenza delle
suddette condizioni esonerative.
A tal riguardo è sufficiente considerare che finanche nel
ricorso per cassazione l’unico profilo dedotto
dall’amministrazione ricorrente attiene all’essere stato
l’avviso riferito all’anno 1996, “annualità in scadenza”.

Ma, come in questo caso correttamente osservato dalla
commissione, la scadenza invocata a presidio dell’urgenza
non sarebbe maturata, quanto all’azione accertatrice,
prima del 31 dicembre 2001.
Per cui, nelle condizioni date, l’anzidetta generica
sottolineatura non poteva configurare una “particolare”
ragione di urgenza in ordine al mancato rispetto del
termine dilatorio de quo, che avrebbe imposto di attendere
soltanto fino al 18 agosto 2001 onde garantire il
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
VI. – Il rigetto della doglianza in tal modo prospettata
dall’amministrazione ricorrente assorbe ogni ulteriore
questione. L’annullamento dell’atto tributario resta
invero sorretto dalla mentovata specifica ratio decidendi.
La definizione degli aspetti giuridici della controversia
all’esito del sopravvenuto arresto delle sezioni unite
giustifica la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 12 dicembre 2013.

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