Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2595 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 13341 R.G. 2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura in

calce al controricorso, dagli avv.ti BIANCHI Nicola e Claudio

COGGIATTT, domiciliatario in Roma, alla via Lazio 20/C;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna del 15 giugno 2005, depositata col n.

116/16/05 il 30 marzo 2006.

Udita la relazione della causa del Cons. Dott. Renato Polichetti;

sentiti gli avv.ti Filippo Arena per la ricorrente e Claudio

Coggiatti per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Carpi, notificò alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi avvisi di accertamento per il recupero dell’IRPEG relativa agli anni 1994-1995, avendo ritenuto non spettante il beneficio della semi-esenzione, previsto per gli enti indicati nel D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. Il ricorso della contribuente fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 118/04/2001, e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame dell’Ufficio. In essa si esclude la Fondazione dal novero degli enti commerciali ai senso del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (T.U.I.R.), e si riconosce il beneficio di cui all’art. 6 citato, affermandosi che l’ente “si limita ad amministrare le partecipazioni bancarie possedute al solo fine di ricavarne i fondi necessari al raggiungimento dei propri scopi senza alcuna ingerenza diretta nella gestione della banca”, anche attraverso i richiami a Cass., 5^, 6607/2002, 19365 e 19445/2003, 129 e 130/2004, nonchè – in maniera generica – alla “interpretazione della Commissione Europea”.

Per la cassazione ricorre, con due motivi, l’Agenzia delle entrate.

La Fondazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce, in ordine successivo: 1) “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sotto tale profilo censurando la sentenza impugnata, per non avere considerato che, mentre l’agevolazione invocata va posta in relazione alle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale dell’attività concretamente svolta dagli enti chiamati a beneficiarne, le fondazioni bancarie hanno un “collegamento istituzionale” con le imprese bancarie, onde, per stabilire se l’attività di gestione delle partecipazioni azionarie sìa da qualificare come commerciale o meno, non è sufficiente escludere una ingerenza diretta a tal fine, come si legge nella sentenza impugnata. Perciò, richiamata Cass., Sez. un., 27619/2006, formula, la ricorrente, il seguente quesito: “Dica la Corte se, per godere dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, sia necessaria un’indagine di fatto circa l’attività in concreto svolta dalla Fondazione, dovendosi conferire rilievo all’eventuale valutazione di patti parasociali idonea a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l’esercizio di un’influenza sulla gestione dell’impresa bancaria, nonchè allo svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro, poichè l’accertamento di tali elementi consente di qualificare l’attività della fondazione come esercizio d’impresa”.

b) “Omessa e/o contraddittoria motivazione circa la posizione comunitaria attinente l’asserita inesistenza della natura commerciale imprenditoriale in capo alle fondazioni, che costituisce un fatto controverso e decisivo in giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, poichè la sentenza della Corte di giustizia CE del 10 gennaio 2004, in causa C-222/04 – in materia di aiuti di Stato – muove da premesse diametralmente opposte.

La Fondazione rileva la inammissibilità del primo motivo, siccome inteso ad una rivalutazione del merito, già esaminato dal giudice a quo, opponendo comunque, con ampliamento degli argomenti posti a base della decisione impugnata, la infondatezza della censura; e deduce la infondatezza e, comunque, la irrilevanza del secondo motivo.

Il ricorso si presenta fondato, quanto al primo motivo – con assorbimento del secondo, peraltro privo di autonomo rilievo -.

Già Cass., Sez. un., 27619/2006 (citata dalla ricorrente), risolvendo un contrasto manifestatosi all’interno della sezione tributaria, aveva concluso che “il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dalla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (introdotto dal D.L. n. 22 del 1967, art. 6, conv.

in L. n. 209 del 1967), è subordinato alla prova, posta a carico del soggetto che invoca l’agevolazione, dell’effettivo perseguimento in via esclusiva di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. In tale prospettiva, non può attribuirsi portata determinante alle trasformazioni disposte dalla L. n. 218 del 1990 e dal D.Lgs. n. 356 del 1990, tenuto conto del perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzionale tra fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo, indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (anche per il tramite di società finanziarie), all’eventuale stipulazione di patti parasociali idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l’esercizio di un’influenza sulla gestione dell’impresa bancaria, nonchè allo svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro. L’accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l’attività della fondazione come esercizio d’impresa, conformemente alla nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare l’art. 20 bis cit., ponendosi l’agevolazione da esso prevista come misura fiscale selettiva che, in quanto potenzialmente idonea ad influire sugli scambi e ad alterare la concorrenza, viene a configurarsi come aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune”.

Più di recente, le Sezioni unite, intervenendo sugli sviluppi in seno alla sezione tributaria, secondo cui si era sostanzialmente esclusa la necessità del rinvio al giudice di merito, per l’esame della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalle norme agevolative – sul rilievo che tale specifico tema dovesse necessariamente essere stato prospettato col ricorso introduttivo -, hanno ulteriormente precisato (con riferimento sia alla esenzione propriamente detta sia alla agevolazione di cui si tratta) quanto segue. “Nel sistema anteriore al D.Lgs. n. 153 del 1999 – privo di valenza interpretativa, e, quindi, senza efficacia retroattiva -, gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 20 bis, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

Sussiste, pertanto, una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni” (Cass., Sez. un., 1576/2009).

Il collegio intende aderire all’indirizzo complessivo, come da ultimo specificato, in assenza di argomenti di segno contrario. Ed osserva che la sentenza impugnata, la quale non si è attenuta alla enunciata regula iuris, deve essere cassata, con la conseguente pronuncia di merito, per non apparire necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Ed invero, il riconoscimento del beneficio invocato appare desunto unicamente da una erronea impostazione in diritto e da una erronea inversione dell’onere della prova – come emerge dallo stesso controricorso -; mentre la resistente non ha nemmeno dedotto concreti elementi probatori posti a base del proprio ricorso introduttivo.

Possono restare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, attesi gli sviluppi giurisprudenziali solo di recente emersi nei sensi sopra riportati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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