Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2595 del 03/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.D., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio
Emanuele II n. 18, presso lo studio Greze Associati, rappresentata e
difesa dall’avv. Gilardoni Riccardo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
e
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
direttore pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sez. 9^, n. 21, depositata il 21 aprile
2008.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– Che la contribuente – ragioniera commercialista – presentò istanza di rimborso dell’irap pagata per gli anni dal 1998 al 2001 e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;
che, nel suo nucleo essenziale, la decisione risulta così motivata.
” … la Commissione … ha appurato che la ricorrente risulta titolare di un immobile in cui esercita l’attività professionale,che dispone di beni strumentali, che sostiene spese generali di una certa entità, ma soprattutto che la stessa Sig.ra L. si avvale di tutta la struttura organizzativa dello studio Boccalini …”;
rilevato:
che, avverso la decisione di appello, la contribuente ha proposto ricorso in cassazione, deducendo: omessa motivazione su punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. – che l’Agenzia resistita con controricorso, mentre il Ministero dell’Economia e della Finanza non si è costituita;
osservato preliminarmente:
che il ricorso è inammissibile in quanto proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, privo di legittimazione passiva, non essendo stato parte del giudizio d’appello (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3116 del 2006);
osservato:
– che, quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorso della contribuente appare manifestamente fondato;
che, in materia, questa Corte ha, invero, puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 11)6/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’irap soltanto ove si, svolga per mezzo di una attività autonomaniente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo” (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);
– che, fermo tale principio, la sentenza impugnata non sembra adeguatamente motivare l’assunta ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, che appare, infatti, assunta, dalla decisione impugnata, in termini di assoluta apoditticità, senza riferimento alcuno alle fonti dei dati posti a base del convincimento e in assenza di qualsiasi valutazione critica della natura del rapporto con lo studio Boccolini, così escludendo ogni possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (Cass. 1756/06, 890/06);
ritenuto:
– che il ricorso della contribuente va, pertanto, dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e della Finanza e accolto nei confronti dell’Agenzia, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana.
P.Q.M.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lo accoglie nei confronti dell’Agenzia; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di Legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011