Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2595 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2595 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA

sul ricorso 11702-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA,
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

ADRIANA

CALABRESE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4054

DALLI CARDILLO ALESSANDRO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1331/2012
D’APPELLO di MTLANO,

depositata i

della CORTE

06[11/2012 RN,

Data pubblicazione: 02/02/2018

187/2011.

n. 11702/2013 R.G.

RILEVATO
che con sentenza depositata il 6.11.2012 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della
pronuncia di prime cure, esclusa la risoluzione del rapporto per mutuo consenso,
dichiarava illegittimo il contratto di lavoro a termine stipulato tra Alessandro Dalli
Cardillo e Poste Italiane spa il 29.5.2007 ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs.
n. 368 del 2001, contratto stipulato in successione ad un precedente contratto,

(nel senso di tipizzata e speciale) per il settore dei servizi postali – l’art. 2, comma 1
bis, del d.lgs. n. 368 non prevede né una durata massima complessiva dei contratti a
tempo determinato né un arco temporale massimo in cui stipulare e rinnovare detti
contratti, in violazione dei criteri dettati dalla direttiva 1999/70 CE in materia di
successioni di contratti,

ei

sottolineando l’impossibilità di applicare la novella

legislativa di cui all’art. 1, commi 40-43, della legge n. 247 del 2007, trattandosi di
successione di contratti realizzata in parte sotto la vigenza della precedente
normativa;
che avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la società ha proposto
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
che il lavoratore è rimasto intimato;
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denunzia violazione o falsa
applicazione dell’art. 1372 cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato – ai fini della risoluzione
definitiva del rapporto di lavoro – l’inerzia del lavoratore sin dalla cessazione del primo
contratto a termine, a fronte di un comportamento socialmente diffuso di
impugnazione dei suddetti contratti;
che con i restanti motivi parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 2, comma 1 bis e 5, comma 4 bis del D.Lgs. n. 368 del 2001 nonché della
clausola n. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell’art. 1419
cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo la Corte,
trascurato, di considerare – come anche rilevato dal giudice delle leggi (sentenza n.
124/2009) – che la disposizione costituisce la tipizzazione legislativa di un’ipotesi di
valida apposizione del termine, in cui l’assenza di necessità di una causale è
1

rilevando che – pur trattandosi di tipologia di contratti a termine di natura aggiuntiva

n. 11702/2013 R.G.

controbilanciata da altri specifici limiti (servizi postali, periodi determinati dell’anno e
durata massima dei contratti, percentuale rispetto all’organico aziendale, obbligo di
informativa alle organizzazioni sindacali) e che la disciplina transitoria ha
previsto espressamente il cumulo dei contratti già effettuati alla data di entrata in
vigore della novella con quelli successivi,* spostando all’1.4.2009 esclusivamente
l’applicazione della sanzione, dovendosi, comunque, applicare, in caso di ritenuta

che ritiene il Collegio si debba respingere il primo motivo di ricorso avendo questa
Corte ripetutamente affermato che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del
contratto a termine, “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 12.5.2016, n. 9748, Cass. 15.11.2010 n.
23057, Cass. 11.3.2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca
tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà
chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di
lavoro” (v. Cass. 2.12.2002 n. 17070 e/ fra le altre, Cass. 1.2.2010 n. 2279);
che il secondo e il terzo motivo vanno accolti (assorbito il quarto sulle conseguenze
dell’illegittimità) avendo questa Corte di legittimità recentemente affermato il
seguente principio di diritto:

“Le assunzioni a tempo determinato effettuate da

imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti
specificati dal comma 1-bis dell’art. 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001, non
necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo ai sensi del primo comma dell’art. 1 del medesimo decreto
legislativo” (S.U. n.11374/2016), nonché sottolineato che, dalla lettura sistematica del
decreto legislativo n. 368 del 2001 emerge come nello specifico settore del trasporto
aereo e dei servizi aeroportuali l’apposizione del termine è consentita in presenza di
specifici requisiti (che costituiscono delimitazioni temporali e quantitative), distinti
dalla regola della causalità che opera per la generalità dei settori produttivi;
che, quindi, se l’assunzione avviene nei settori su indicati e nel rispetto di tali limiti,
non è necessario indicare in contratto, ai sensi dell’art. 1, le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che lo giustificano in quanto la
valutazione in ordine alla sussistenza della giustificazione è stata fatta ex ante dal
legislatore;

2

illegittimità dei contratti, la disposizione relativa alla nullità dei contratti;

n. 11702/2013 R.G.

che la ricostruzione esegetica che propone la sommatoria dei requisiti previsti dall’art.
1, comma 1, con i limiti dettati dall’art. 2 D.Lgs. n. 368 del 2001 – invece che
l’alternatività – contrasta con le ragioni testuali, teleologiche e sistematiche indicate,
ed è già stata respinta sia dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 11659/2012,
13221/2012; con riguardo al personale navigante e all’art. 1, lett. f) della legge n.
230 del 1962, sentenza n. 3309/2006), sia dalla Corte di giustizia dell’ Unione
europea (11 novembre 2010, Vino c. Poste italiane .spa, C-20/10) sia dalla Corte

che

nemmeno

in caso di successione di contratti può essere ravvisata

l’incompatibilità con la clausola n. 5 dell’accordo quadro recepito nella direttiva
1999/70 CE della normativa italiana che permette la stipulazione di più contratti a
termine senza necessità di indicare le ragioni della scelta (come previsto dall’art. 1
del d. Igs. 368/2001) ma in presenza dei soli presupposti richiesti dall’art. 2, commi 1
e 1- bis, avendo precisato, la Corte di giustizia europea (Grande sezione, 4 luglio
2006, in proc. C-212/04, Adeneler c. Ellenikos Organismos Galaktos) che quella
indicata dalla lett. a) del punto n. 1 della clausola 5 dell’accordo quadro

(“ragioni

obiettive per la giustificazione del rinnovo”) è una delle tre misure considerate idonee
a prevenire gli abusi, che non devono essere tutte presenti in quanto è sufficiente che
lo Stato membro ne adotti una;
che, con riferimento ai settori indicati nei commi 1 e 1-bis dell’art. 2, il legislatore
italiano – introducendo, con la legge n. 247 del 2007, l’art. 5, comma 4-bis, del d.
Igs. 368/2001, il limite massimo dei 36 mesi, da calcolare “indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro” –

ha adottato la

misura prevista dalla lett. b) (“durata massima totale dei contratti o rapporti a tempo
determinato successivi”),

in aggiunta peraltro ad altre restrizioni specifiche e il

meccanismo di cui alla disciplina transitoria dettata dall’art. 1, comma 43 della legge
n. 247 del 2007 introduce una forma di tutela dei lavoratori con contratti a termine in
corso alla data dell’entrata in vigore della legge (1.1.2008) in base alla quale non solo
sono conteggiati i contratti a termine precedenti, ma il periodo oltre il quale si
determina la conversione è ridotto al 31/3/09 e, dunque senza necessità di attendere i
36 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge (cfr. S.U. n.11374/2016 che
richiama Cass. nn. 19998/2014 e 13609/2015);
che nel caso di specie, la sommatoria dei contratti a tempo determinato stipulati tra
le parti si colloca ben al di sotto della soglia legale dei 36 mesi;
3

costituzionale (sentenza n. 214 del 2009);

n. 11702/2013 R.G.

che, in conclusione, i primi quattro motivi del ricorso vanno accolti, assorbito il quinto,
e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori
accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto delle domande introduttive
del giudizio;
che le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito,
rigetta le domande introduttive del giudizio. Compensa le spese del procedimento di
merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della
società ricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi
professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.
Il Presidente
1\ 1\ D/
Q.

il Funzionario Giudiziario

Giovanni
44,-;

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Dott. Vincenzo Di Cerbo

P.Q.M.

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