Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25949 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 19/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11990/2012 proposto da:

NUOVA IDEA SRL, P.E., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LODI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Nuova Idea Srl e l’architetto P.A. proponevano separati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Lodi relativi all’Ici per gli anni 2003, 2004 e 2005 in relazione a terreni edificabili e la società Nuova Idea Srl proponeva separato ricorso avverso la cartella esattoriale Ici relativamente alle annualità 1999, 2000 e 2001. La commissione tributaria provinciale di Lodi, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

Proponeva appello il Comune di Lodi e la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che le aree erano da considerare fabbricabili in quanto utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi. Quanto al valore attribuito ad esse aree dall’ente territoriale, osservava la CTR che i contribuenti non avevano fornito elementi per consentire di verificare il minor valore rispetto a quello indicato dal Comune in sede di accertamento. Per contro, per i terreni di Nuova Idea s.r.l., il valore risultava dalla perizia del c.t.u. nominato in altro procedimento e la società stessa aveva chiesto ed ottenuto per le aree di sua proprietà il permesso di costruire mentre, per quanto concerneva la proprietà del P., la qualificazione come agricola dell’area di sua proprietà era avvenuta a seguito di richiesta avanzata dallo stesso contribuente ed aveva riguardato annualità successive a quelle in contestazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone propongono ricorso per cassazione la società Nuova idea Srl e l’architetto P.A. affidato a tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Lodi.

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b, alla luce dell’interpretazione fornita dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite numero 25506/2006. Sostengono che la Suprema Corte, con la sentenza indicata, ha affermato il principio per cui se ai fini dell’Ici l’edificabilità di un’area va affermata con riguardo alla classificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, tuttavia ciò non significa che le aree abbiano tutte lo stesso valore poichè occorre fare riferimento alla circostanza se sia prossima l’utilizzabilità a scopi edificatori del suolo ed a quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione. Nel caso che occupa il terreno del P. era inedificabile in quanto compreso entro il raggio di caduta accidentale di alberi di alto fusto piantati sul terreno confinante e soggetti al divieto di abbattimento. Quanto al terreno della società Nuova Idea s.r.l., esso era inedificabile perchè l’ente territoriale per oltre trent’anni aveva rifiutato di realizzare opere di primaria urbanizzazione a suo carico ed impedito che le stesse fossero attuate ad iniziativa privata.

3. Con il secondo motivo deducono omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la CTR non ha dato conto degli argomenti addotti da essi ricorrenti al fine di dimostrare il minor valore delle aree.

4. Con il terzo motivo deducono omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la CTR, pur avendo la commissione tributaria provinciale rilevato che il Comune aveva ammesso di aver errato laddove aveva applicato il maggior valore venale unitario previsto per la categoria B, mentre si trattava di terreni classificati in categoria B1, ha omesso di tenerne conto al fine di rideterminare il valore dell’area.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la CTR, dopo aver dato conto del principio giurisprudenziale in applicazione del quale le aree erano da considerare fabbricabili in quanto utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi ammissibile, ha altresì accertato che il minor valore dei terreni assunto dai contribuenti non era basato su elementi concreti. Per contro il valore indicato negli avvisi di accertamento era giustificato, per i terreni di Nuova Idea s.r.l., dalla perizia del c.t.u. nominato in altro procedimento e dal fatto che la società aveva chiesto ed ottenuto per le aree di sua proprietà il permesso di costruire mentre, per quanto concerneva la proprietà del P., il valore era giustificato dal fatto che la qualificazione come agricola dell’area di sua proprietà era avvenuta a seguito di richiesta avanzata dallo stesso contribuente ed aveva riguardato annualità successive a quelle in contestazione. Dunque la CTR ha compiuto le valutazioni in fatto attenendosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 25506/2006.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero con esso si fa valere vizio di motivazione sotto forma della sua insufficienza in quanto la CTR – in relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio costituito dalla stima del terreno compiuta dal CTU nominato in una diversa causa, dal fatto che la società aveva chiesto ed ottenuto per le aree di sua proprietà il permesso di costruire e dal fatto che il terreno del P. era stato qualificato come agricolo su sua richiesta successivamente alle annualità di imposta per cui è causa – si è espressa in senso favorevole senza tuttavia esplicitare le ragioni della maggior persuasività degli elementi addotti dai contribuenti. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n. 3198/2015; Cass. n. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nel fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente alle loro aspettative.

3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto involge questioni di merito in ordine al criterio di determinazione del valore delle aree. Va considerato, peraltro, che non poteva essere attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa dal procuratore del Comune nel giudizio di primo grado, laddove questi aveva affermato che l’ente territoriale si rendeva disponibile a riformare il provvedimento impugnato, data la genericità della dichiarazione resa ed il fatto che essa avrebbe potuto essere prestata in un’ottica meramente conciliativa. Infine va dato conto, per mera completezza, che il ricorso proposto dalla società Nuova Idea s.r.l. avverso la cartella esattoriale Ici relativamente alle annualità 1999, 2000 e 2001 è infondato, essendosi formato il giudicato esterno in ordine alla impugnazione degli avvisi di accertamento Ici per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, prodromici all’emissione della cartella, a seguito della sentenza n. 4936 del 7/2/2012 con cui la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso proposto dalla società stessa.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Lodi le spese processuali che liquida in Euro 4.100,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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