Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25949 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 253/2006 proposto da:

FALLIMENTO DELLA ERREMME ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Curatore rag. S.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso

l’avvocato MANFEROCE Tommaso, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (p.i. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso l’avvocato PAPARAZZO Ettore, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLATO GIAN LUIGI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1577/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. Fall., ex art. 101, depositato il 29 giugno 2001 il Signor B.A. proponeva domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento ERREMME Italia S.p.A. in liquidazione del credito di L. 73.908.259, al rango privilegiato ex art. 2751 bis, n. 3, per provvigioni di agenzia maturate successivamente alla verifica dello stato passivo, in cui era già stato ammesso un suo credito di L. 57.293.224.

Il curatore non si costituiva in giudizio, ma, comparso personalmente all’udienza, non si opponeva alla domanda, subordinatamente all’emissione di fattura.

Con sentenza 21 agosto 2002 il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibile il ricorso.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Venezia con sentenza 14 settembre 2005, nella contumacia della curatela, ammetteva il credito di Euro 29.589,48 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino alla vendita dei beni.

La corte territoriale motivava:

– che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il diritto dell’agente alla provvigione maturasse necessariamente alla data prevista per l’esecuzione del contratto concluso per il suo tramite;

– che, nella specie, il diritto alla provvigione era invece contrattualmente ricollegato all’incasso effettivo delle somme, ed era pacifico che non fosse ancora maturato all’epoca della verifica dello stato passivo;

– che neppure era suscettibile di ammissione tempestiva con riserva un credito non ancora sorto e solo eventuale, che correttamente era stato quindi fatto valere con l’insinuazione tardiva L. Fall., ex art. 101.

Avverso la sentenza notificata il 24 ottobre 2005 il fallimento Erremme Italia s.p.a. in liq. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato il 21 dicembre 2005 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Deduceva:

1) la carenza di motivazione nel ritenere pacifica la circostanza che il credito della provvigione fosse maturato successivamente all’ultimazione della verifica dello stato passivo;

2) la violazione della L. Fall., artt. 31 e 35, art. 115 cod. civ., e art. 2731 cod. civ., nonchè il vizio di motivazione in ordine alla mancata prova che i clienti della Erremme Italia S.p.A. avessero pagato il corrispettivo portato dai contratti stipulati per il tramite dell’agente, quale presupposto per la maturazione del diritto alla provvigione.

Resisteva con controricorso il signor B.. All’udienza del 5 ottobre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto presupposto, in punto di diritto, nella censura in esame, è irrilevante, agli eccepiti fini preclusivi, che il credito per le provvigioni di cui alla domanda di insinuazione tardiva fosse maturato dopo l’udienza di verifica dei crediti.

Trattandosi, infatti, di un diritto eterodeterminato, il riferimento a prestazioni dell’agente incontestatamente diverse da quelle già fatte valere in tale sede porta ad escludere la consumazione dell’azione e la conseguente inammissibilità di un ricorso successivo, L. Fall., ex art. 101.

In punto di fatto resta altresì valida la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla determinazione del momento genetico del credito – coincidente con l’adempimento, e non con la conclusione dei contratti stipulati tramite l’agente – fondata su una interpretazione del contratto avente natura di merito e come tale insuscettibile di riesame nel giudizio di legittimità.

E’ invece fondato il secondo motivo, con cui si deduce la violazione della L. Fall., artt. 31 e 35, art. 115 cod. civ. e art. 2731 cod. civ., nonchè il vizio di motivazione in ordine alla mancata prova che i clienti della Erremme Italia S.p.A. avessero pagato il corrispettivo.

Al riguardo, appare infatti del tutto carente di motivazione l’accertamento dell’esistenza stessa del credito negl’ammontare preteso.

Premesso che la contumacia della curatela nei due gradi di merito non può valere come ammissione dei fatti costitutivi della domanda (effetto previsto dall’abrogato rito societario: D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 13); e che anzi essa va configurata come ficta contestatici, secondo l’opinione dottrinaria tradizionale, si osserva che il fatto costitutivo del diritto – e cioè il pagamento delle somme portate dai contratti patrocinati dall’agente, che per stessa statuizione della corte territoriale integrava il momento genetico della provvigione – non sia stato oggetto di specifica disamina nella sentenza impugnata. Nè potrebbe ritenersi superato dalla circostanza, peraltro solo esposta nella narrazione processuale ma non richiamata in motivazione, che il curatore, comparso personalmente, senza costituirsi, in primo grado, non si sia opposto alla richiesta di ammissione de credito per capitale e accessori. E ciò, perchè tale ammissione non è stata pura, bensì condizionata all’emissione di fattura: e cioè proprio a quella prova indiretta dell’adempimento dei contratti, produttivo del credito dell’agente.

La sentenza deve essere quindi cassata nei limiti di cui motivazione, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

– Accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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