Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25948 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 19/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GEROMINO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11657-2012 proposto da:

W.C., W.B., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA GRAMSCI 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CODINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MANILIO FRANCHI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TIGNALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO DI BRESCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa MASTROBERARDINO Paola, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. V.B. e V.C. impugnavano gli avvisi di accertamento per l’Ici relativa agli anni 2003, 2004 e 2005 notificati dal Comune di Tignale il 7 giugno 2008 e contestualmente convenivano in giudizio l’Agenzia del territorio per la modifica della rendita catastale. La commissione tributaria provinciale di Brescia rigettava il ricorso. I contribuenti proponevano appello e la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva parzialmente dichiarando l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004 confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia del territorio. Il comune di Vignale non si è costituito in giudizio. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, derivante dall’omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Sostengono che da un lato era stato richiesto che fossero sospesi gli effetti impositivi degli avvisi di accertamento dato il rapporto di pregiudizialità con la riqualificazione chiesta all’agenzia del territorio di Brescia, dall’altro la CTR non ha tenuto conto del fatto che i fabbricati in relazione ai quali era stata formulata la richiesta di pagamento dell’Ici erano abusivi, collabenti ed insistevano su un terreno che, in base al nuovo PRG, era classificato come zona E/1 agro-silvo-pastorale.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso, pur prescindendo dal rilievo dei profili di inammissibilità dipendenti dalla non chiara formulazione del motivo, è infondato. Invero la CTR ha dato conto del fatto che l’Ici è stata calcolata sulla base della dichiarazione presentata il 7 maggio 1987 per una nuova costruzione e che la rendita attribuita al fabbricato sulla base di tale denuncia non abbisognava di notifica. La CTR ha fatto, così, corretta applicazione del principio più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale anteriori al 1 gennaio 2000 sono immediatamente efficaci, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente e il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento. Ciò in quanto solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione, giacchè per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74,comma 1, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000 (Cass. n. 5623 del 20/03/2015; Cass. n. 23140 del 9/9/2008; Cass. n. 5883 del 17/3/2005). Quanto al fatto che la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta circostanza che l’immobile oggetto dell’imposta sarebbe, in tesi, abusivo e collabente, per il che la rendita non sarebbe commisurata al valore effettivo di esso, mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, il rilievo è infondato, dovendosi considerare che i contribuenti non hanno neppure dedotto di aver proposto la modifica della rendita originariamente attribuita, pur essendone onerati in caso di modifiche della consistenza dell’immobile.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia del territorio le spese processuali che liquida in Euro 530,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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