Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25948 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 25948 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

sull’improcedibilità
del’appello

sul ricorso iscritto al N.R.G. 23495/2011 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: 97149560589), in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i
suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente —

contro
CARNERI MASSIMO (C.F.: CRN MSM 75L19 D976Q);

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 205 del 2011 del Tribunale di Reggio Calabria,
depositata 11 10 febbraio 2011 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

2i

e

■9

)

Data pubblicazione: 19/11/2013

Con sentenza n. 185 del 2008 il Giudice di pace di Gioiosa Ionica accoglieva il ricorso
proposto da Carneri Massimo, con il quale era stata formulata opposizione avverso un
verbale di contestazione elevato a suo carico dai Carabinieri per la violazione dell’art. 159,
comma 1, lett. f, e comma 5, del c.d.s. 1992.
Sull’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la suddetta sentenza e nella

con sentenza n. 205 del 2011 (depositata il 10 febbraio 2011 e non notificata), dichiarava
l’improcedibilità del gravame e compensava per intero tra le parti le spese del grado. A
sostegno del’adottata decisione il giudice reggino rilevava che l’appello si sarebbe dovuto
considerare improcedibile poiché la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, per
mezzo dell’Avvocatura erariale, era avvenuta con il deposito di una copia dell’atto di
citazione in appello priva di qualunque indicazione in ordine alla (già intervenuta o solo
richiesta) notificazione alla controparte, nel mentre il deposito dell’originale dell’atto di
appello notificato (ovvero con l’allegazione documentale della prova della sua intervenuta
notificazione) era stato eseguito, successivamente, solo alla prima udienza.
Avverso la menzionata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per
cassazione (notificato il 26 settembre 2011 e depositato il 17 ottobre 2011) il Ministero
dell’Interno, basato su un unico motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il dedotto motivo il ricorrente Ministero dell’Interno ha denunciato la supposta
violazione e falsa applicazione degli artt. 348, 347, 165 e 156 c.p.c., sul presupposto che,
nella fattispecie, il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe dovuto ritenere la validità della
costituzione di esso ricorrente, nella qualità di appellante, siccome effettuata mediante il
deposito della sola copia, anziché dell’originale, dell’atto di appello, comunque

,

2

costituzione dell’appellato, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,

successivamente avvenuto alla prima udienza di trattazione (v. pag. 10 della sentenza qui
impugnata).
2. Rileva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non avendo il
Ministero ricorrente offerto la prova dell’avvenuta notificazione rituale del ricorso stesso nei
confronti dell’intimato, risultando, dalla inerente cartolina di ricevimento allegata relativa

plico non era stato recapitato (in data 30 settembre 2011) per assenza del destinatario
(presso l’indirizzo conosciuto), senza che — dagli atti acquisiti e per effetto di ulteriore
attività processuale dello stesso ricorrente — sia emerso che il Ministero dell’Interno abbia,
poi, provveduto (allegandoli ai documenti del fascicolo processuale) ai conseguenti
adempimenti notificatori prescritti dall’art. 140 c.p.c., al fine di consentire di riscontrare la
successiva validità (e, quindi, efficacia) della medesima notificazione, non potendosi
rilevare la configurabilità di una eventuale intervenuta sanatoria del suddetto vizio
processuale, poiché l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva nella presente sede di
legittimità.
Deve, perciò, trovare applicazione — nel caso di specie — il principio statuito dalle Sezioni
unite con la sentenza n. 627 del 2008, ad avviso del quale la produzione dell’avviso di
ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta
instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista
dal primo comma della citata disposizione, anche se non notificato mediante elenco
alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c. . In caso, però, di
3
t

alla prima tentata notificazione dell’atto processuale (in data 26 settembre 2011), che il

mancata produzione dell’avviso di ricevimento (o, comunque, di omesso riscontro
dell’avvenuta ritualità in forma completa degli adempimenti notificatori riconducibili
all’ipotesi prevista dall’art. 140 c.p.c.), ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la
(cfr., anche, più

recentemente, Cass. n. 9453 del 2011 e Cass. n. 19387 del 2012, ord.).
E’ opportuno, altresì, chiarire (v. Cass. n. 7809 del 2010 e Cass. n. 7324 del 2012) che, a
seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del
2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui
prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi
dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinché tale tipo di
notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore
circostanza, diversamente configurandosi l’invalidità della notificazione. In altri termini,
occorre specificare che, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. (a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 3 del 2010), deve tenersi distinto il momento del
perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del
destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata
l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si
realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto, onde la notifica a mezzo posta dell’avviso
informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura
dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli
eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor
termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.

4

rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza che occorra far luogo
ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva nella
presente sede di legittimità.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione, in data 24 ottobre 2013.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA