Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25948 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17922-2015 proposto da:

INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

AMENDOLA GIOVANNI, in persona del Presidente e Legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS), in qualità di

Responsabile del Contenzioso Civile, Amministrativo e del Lavoro pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO SANTORI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10046/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 4/12/2014, depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FERNANDES GIULIO;

udito l’Avvocato Petrocelli Marco Gustavo difensore del ricorrente

che insiste per raccoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Miriani Daniele per delega dell’Avvocato Maurizio

Santori difensore del controricorrente che chiede il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 29 settembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 marzo 2013, riformando la decisione del Tribunale in sede, accoglieva integralmente la opposizione proposta dalla Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in avanti RAI) avverso il decreto emesso il 21.7.2002 per la ingiunzione, in favore dell’INPGI, del pagamento della somma di Euro 25.305.904,00 (il primo giudice, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva condannato la opponente al pagamento della minor somma di Euro 24.246.983,00 oltre alla rifusione delle spese di giudizio).

Avverso tale decisione l’INPGI proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, ricorso rigettato da questa Corte con sentenza n. 10046/15 del 15 maggio 2015.

Di tale pronuncia chiede la revocazione, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’INPGI per omesso esame dei motivi 7 e 9 del ricorso per cassazione.

La Rai resiste con controricorso. Il P. è rimasto intimato.

Vale ricordare che la menzionata sentenza n. 10046/15, dopo aver rilevato che il ricorso era stato articolato in nove motivi, li ha trattati congiuntamente ritenendoli infondati. In particolare, dopo aver evidenziato che la questione oggetto della controversia riguardava la assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate dalla RAI s.p.a. in relazione a 173 verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti negli anni dal 1996 al 2000 e che la tesi della società – avversata dall’INPGI – era che tali somme, erogate come trattamento aggiuntivo in riferimento alla cessazione del rapporto, costituivano un incentivo all’esodo in un complessivo quadro di riduzione dell’organico del personale, ha rilevato che la Corte d’appello “… aveva ritenuto che effettivamente l’emolumento aggiuntivo in questione fosse finalizzato all’esodo anticipato del personale con conseguente esonero contributo in forza della normativa speciale sopra richiamata” con una tipica valutazione di merito ad essa riservata e fondata sulle risultanze processuali e sulla lettura dei documenti depositati dalle parti, con una motivazione ampiamente sufficiente e nient’affatto contraddittoria.

Orbene, l’Istituto ricorrente assume che questa Corte con la menzionata sentenza n. 10046/15, dopo aver confuso i nove motivi del ricorso dell’INPGI con i sei motivi dell’appello a suo tempo proposto) dalla Rai e dopo aver dichiarato di trattarli congiuntamente, nel prosieguo aveva vagliato solo i motivi che riguardavano l’insieme delle 173 posizioni controverse omettendo del tutto – per un evidente errore materiale e svista – di soffermarsi sul 7 e 9 motivo del ricorso che ponevano dei problemi specifici, propri di alcuni gruppi di giornalisti. Più specificamente: il settimo poneva la questione relativa solo a 74 delle 173 posizioni e cioè quella della astratta configurabilità di un incentivo all’esodo riguardo a lavoratori in possesso dei requisiti della pensione, rispetto ai quali il rapporto diveniva recedibile ad nutum con il solo onere del pagamento del preavviso (nel caso di specie “assorbito” dal preteso incentivo esente da contribuzione); il nono motivo, del pari, prescindeva dalla questione generale perchè concerneva l’omesso esame da parte della Corte di appello del motivo di gravame relativo alla situazione di fatto di quattro giornalisti per i quali i documenti escludevano la natura di incentivo all’esodo delle somme che si assumeva dovessero essere sottoposte e contribuzione.

Il motivo è inammissibile non denunciando un errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

Ed infatti, dalla lettura della sentenza qui impugnata emerge in tutta evidenza che questa Corte aveva ben chiaro che i motivi di ricorso erano nove e 173 le posizioni da esaminare e che ha. inteso riferire la riportata motivazione a tutti i detti motivi ed a tutte le posizioni al suo esame.

In siffatta situazione l’eventuale errore formatosi sul contenuto dei motivi di ricorso integra non un errore materiale o una svista bensì un errore di giudizio che, in quanto tale, non è idoneo a comportare la revocazione della decisione. Così come non costituisce errore revocatorio, per quanto sopra detto, un eventuale inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.

Per tutto quanto esposto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

L’INPGI e la RAI hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, (per la RAI si tratta di memoria adesiva).

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia di revocazione e non scalfito dalla memoria ex art. 380 bis c.p.c., depositata dall’INPGI che finisce con il riproporre le argomentazioni di cui al ricorso. Nè in questa sede possono venire in rilievo eventuali interpretazioni della disciplina legale, bensì solo errori materiali aventi le caratteristiche summenzionate.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore della RAI; non si provvede in ordine alle spese nei confronti di P.R. rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore della RAI, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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