Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25948 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 15/10/2019), n.25948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24636-2017 proposto da:

AUTOLINEE MAGISTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO SGROI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMELO OCCHIUTO;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA

SIRNA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LIBRIZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del 1 motivo

accoglimento del 2 motivo, assorbito il 3;

udito l’Avvocato OCCHIUTO CARMELO;

udito l’Avvocato LIBRIZZI SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. convenne in giudizio la Magistro Autolinee s.r.l. deducendo che, quale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, era titolare di una tessera di libera circolazione che avrebbe dovuto consentirgli di utilizzare gratuitamente i servizi collettivi di trasporto pubblico, ivi compreso quello espletato dalla convenuta nella tratta (OMISSIS) e viceversa, utilizzata quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro, e aggiungendo che la Magistro aveva ritenuto che la tessera non potesse essere utilizzata ed aveva preteso il pagamento di un abbonamento, e ciò benchè una nota ministeriale (n. 5765 del 13.5.2005) avesse ribadito la legittimità dell’utilizzo della tessera.

Chiese, pertanto, che il Tribunale adito accertasse il diritto dell’attore ad utilizzare la tessera di libera circolazione anche per il servizio di trasporto espletato dalla Magistro Autolinee e che dichiarasse il diritto dell’attore ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Il Tribunale di Patti rigettò la domanda, con sentenza che è stata riformata dalla Corte di Appello di Messina, la quale ha dichiarato il diritto dello S. a utilizzare la tessera sulla tratta gestita dalla Autolinee Magistro e ad ottenere dalla società convenuta il rimborso degli esborsi sostenuti per i viaggi.

Ha proposto ricorso per cassazione la Autolinee Magistro s.r.l., affidandosi a tre motivi; ha resistito lo S. con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura rilasciata dalla ricorrente, che è stata sollevata dallo S. sull’assunto che la procura alle liti è priva di data e non risulta pertanto rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

E’ pacifico, infatti, che “la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l’atto cui si riferisce, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, se privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso” (Cass. n. 1058/2001; conformi, ex multis, Cass. n. 12636/2005 e Cass. n. 15538/2015).

2. Egualmente infondata è l’eccezione di improcedibilità del ricorso -ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) – sollevata dal controricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., sul rilievo che la sentenza è stata depositata senza relata di notifica (dichiarata avvenuta il 31.7.2017): deve considerarsi, infatti, che tale omissione è priva di rilevanza in quanto il ricorso risulta comunque avviato alla notifica (il 17.10.2017) entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 18.7.2017 (cfr. Cass. n. 17066/2013 e Cass. n. 11386/2019), tenuto conto del periodo di sospensione feriale.

3. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 342,163-bis e 164 c.p.c.”, nonchè omessa motivazione su un “punto della controversia”: rilevato che la Magistro s.r.l. aveva eccepito la nullità dell’atto di citazione di appello per inosservanza del termine a comparire e considerato che la Corte territoriale non si era pronunciata su tale eccezione, la ricorrente assume che “il termine minimo di comparizione previsto dall’art. 163-bis c.p.c. è perentorio, inderogabile ed assoluto” e che la sua violazione comporta la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c., escludendo la possibilità del Giudice di decidere nel merito.

3.1. Il motivo è infondato giacchè la costituzione in giudizio dell’appellata ha comportato la sanatoria del vizio, residuando -per la società Autolinee Magistro- la possibilità di avanzare istanza di differimento della prima udienza (nel rispetto del termine a comparire), che tuttavia non risulta proposta; con la conseguenza che non appare configurabile alcuna lesione del diritto alla difesa dell’odierna ricorrente.

4. Col secondo motivo, la Autolinee Magistro deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 753 del 1980, artt. 1 e 100 e dell’art. 4 preleggi, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: assume che l’anzidetta normativa “permette l’utilizzo della tessera di libera circolazione al personale dipendente solamente durante lo svolgimento dei servizi previsti nella elencazione contenuta nel D.P.R. n. 753 del 1980, art. 100 e sostiene che “le norme regolamentari previste dal D.M. n. 376 del 2004 sono contra legem, in quanto enunciate da una fonte gerarchicamente subordinata”, evidenziando che “un eventuale uso non attinente stricto sensu all’esercizio dell’attività lavorativa è un privilegio ingiustificato”.

4.1. Al riguardo, la sentenza impugnata ha dato atto che il Tribunale aveva ritenuto che la tessera potesse essere utilizzata solamente per l’espletamento del servizio di vigilanza e controllo una volta raggiunto il posto di lavoro (e non per raggiungere tale luogo) e che il D.M. n. 376 del 2004 doveva essere disapplicato nella parte in cui riconosceva ai dipendenti del Ministero dei Trasporti il diritto al conseguimento della tessera a prescindere dal servizio espletato; ciò premesso, la Corte di merito ha richiamato la nota del Ministero n. 5765 del 13.5.2005, secondo cui la tessera può essere rilasciata anche ai dipendenti in quiescenza, e quindi a prescindere dal servizio effettivamente prestato, e ha rilevato -in difformità rispetto al Tribunale- che “l’immediatezza del nesso tra operatore e funzione ispettiva affermato dal primo giudice risulta escluso dalla stessa norma del D.P.R. n. 753 del 1980, art. 100 che ha previsto l’estensione del beneficio “al personale di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei Trasporti in collaborazione con la M.C.T.C. nonchè a coloro che, nell’interesse della stessa svolgono attività di ricerca, studio e consulenza”, cosicchè “l’interpretazione restrittiva seguita dal primo giudice non è (…) condivisibile”.

4.2. Il motivo è fondato, in quanto:

il D.P.R. n. 753 del 1980, art. 100 riconosce al Ministero dei Trasporti il potere di emanare norme regolamentari riguardanti “8) la libera circolazione, nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all’espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonchè per coloro che, nell’interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell’ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi”;

le “funzioni previste dalle presenti norme”, come individuate dal cit. art. 100, consistono in “verifiche e prove funzionali” (n. 1), in “verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C.” o “i direttori o i responsabili dell’esercizio, ovvero gli assistenti tecnici” (n. 2), in “registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d’arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile” (n. 3), nonchè in “verifiche”, “prove” o “ispezioni” (commi 2, 3 e 4);

l'”espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme” che giustifica la possibilità di libera circolazione si compendia, dunque, in un’attività di vigilanza svolta -in via ordinaria o eventuale- dagli uffici della M.C.T.C.; nè il riferimento alle ipotesi di attività di ricerca, studio e consulenza appare idoneo ad introdurre una deroga rispetto alle attività più propriamente di vigilanza, giacchè – letta alla luce delle altre disposizioni dell’art. 100 – la previsione lascia chiaramente comprendere che anche la ricerca, lo studio e la consulenza debbono comunque essere funzionali alla vigilanza;

a fronte di una previsione della norma primaria circoscritta soggettivamente- alle attività svolte dal personale della M.C.T.C. o da personale operante in collaborazione con essa e -oggettivamente- alle attività di vigilanza, le previsioni regolamentari di cui al D.M. n. 376 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 21.12.2004 (che fanno seguito al D.M. 1 agosto 1984, n. 1465) hanno effettuato un’estensione delle ipotesi di aventi diritto alla libera circolazione che prescinde -nella maggior parte dei casi contemplati- sia dal rapporto con la M.C.T.C. che dallo svolgimento di attività di vigilanza;

il superamento dei limiti della potestà regolamentare comporta la possibilità di valutazione incidentale di illegittimità del regolamento e ne giustifica la disapplicazione ai sensi della L. n. 2248 del 1865, all. E (cfr. Cass. n. 4719/2005, Cass. n. 16547/2005 e Cass. n. 15528/2009);

nello specifico, ciò determina l’esclusione dell’utilizzabilità -per gli spostamenti dall’abitazione al luogo di lavoro- della tessera di libera circolazione di cui è titolare S., ove rilasciata al medesimo per il solo fatto di essere dipendente del Ministero dei Trasporti e a prescindere dallo svolgimento di una delle attività previste dal D.P.R. n. 753 del 1980, art. 100.

5. Il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 17 dello Statuto Speciale della Regione Sicilia e degli artt. 116 e 117 Cost. nonchè della L.R. Sicilia n. 8 del 2005, art. 1, e, altresì, l'”omessa ed insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia”: la ricorrente lamenta che entrambi i giudici di merito non hanno esaminato l’eccezione con cui la Magistro aveva evidenziato che la Regione Sicilia ha competenza esclusiva in materia di trasporto regionale di qualsiasi tipo e che la L.R. n. 8 del 2005, art. 1 ha attribuito esclusivamente alle Forze dell’Ordine, e per sole ragioni di servizio, la circolazione gratuita su mezzi del trasporto regionale, senza prevedere la categoria cui appartiene lo S..

5.1. Il motivo resta assorbito a seguito dell’accoglimento del secondo.

6. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che procederà a nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni e dei principi sopra illustrati e che provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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