Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25948 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 05/12/2011), n.25948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 16601 dell’anno 2009 proposto da:

G.M. (c.f. (OMISSIS)), Elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Monti Tiburtini, n. 510, nello studio dell’Avv.

Francesco De Giorgio; rappresentato e difeso dall’avv. GREGORIO Tino,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Salerno, depositato in

data 3 giugno 2009; N. 896/08 R.G.C.C.;

sentita la relazione all’udienza del 29 settembre 2011 del

Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa Immacolata Zeno, la quale ha concluso per

l’inammissibilità, o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con decreto depositato in data 3 giugno 2009 la Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda proposta dal signor G.M. in relazione alla durata, ritenuta irragionevole, di un procedimento concernente il rilascio di un bene immobile, rilevando che il ricorso, per come formulato, era privo di qualsiasi indicazione circa la durata del processo, la data del ricorso in appello (alla cui durata la pretesa indennitaria appariva limitata), la data della riassunzione dopo il decesso di una delle parti.

In altri termini, veniva evidenziata la nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 2, n. 4.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il G., deducendo due motivi.

1.2 – Il Ministero della Giustizia non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, insufficiente motivazione, nonchè, con il secondo mezzo, erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001; art. 164 c.p.c.), sostenendo che la domanda sarebbe stata correttamente limitata alla durata del giudizio di appello, per essersi il primo grado “concluso nei ragionevoli tempi di durata massima prevista dalla legge” e, quanto al secondo profilo, che il ricorso conteneva “una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti e l’esatta individuazione del petitum e della causa petendi”.

2.1 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel giugno dell’anno 2009, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e, in particolare, l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

3.- Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che i motivi non contengono alcuna delle sintetiche indicazioni come sopra delineate.

Alla declaratoria di inammissibilità non consegue alcuna statuizione in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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