Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25947 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. I, 24/09/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 24/09/2021), n.25947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 15474/2019 R.G. proposto da:

L.V., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Melideo, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Seregno, via

Briantina, 10;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 3330/2019, depositato

il 9 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– L.V.i ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato il 9 aprile 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva, dapprima, allegato che era originario della Nigeria (Delta State) e che si era determinato a lasciare il paese in quanto era stato minacciato di morte a seguito del suo rifiuto a fare parte di un’associazione segreta, nella quale aveva militato il padre defunto, i cui scopi erano in contrasto con la sua fede cristiana;

– quindi, con il ricorso introduttivo ha puntualizzato che quanto riferito dinanzi alla Commissione territoriale non corrispondeva a verità e ha individuato le ragioni dell’abbandono del paese di origine nella crescente preoccupazione maturata dai suoi genitori che potesse essere coinvolto in faide tra bande rivali, in cui sarebbe deceduto un suo amico;

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– appare opportuno differire la decisione all’esito della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale, rilevante nel caso in esame, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, sollevata da questa Corte con ordinanza n. 17970 del 23 giugno 2021.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

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