Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25947 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25947 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 30805-2007 proposto da:
COOP

EDIFICATRICE

FICARELLO

SCARL

01822180483,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI
2, presso lo studio dell’avvocato D’INTINO MARIA
ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANNERINI ANNA;
– ricorrente 2013
contro

2076

RAVAI

PALMERINO

rvapmr39m28d077h,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ADDA 87, presso lo studio
dell’avvocato ALBANO MARIO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 19/11/2013

dall’avvocato LEONE GRAZIO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 726/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 16/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato D’INTINO Maria Antonietta, difensore
del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso
inamissibilità in subordine rigetto del ricorso.

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Con sentenza del 7 aprile 2003 il tribunale di Prato rigettava

la domanda di usucapione proposta da Palmerino Ravai relativamente
ad un terreno, sito in territorio di Prato, via Viaccia 101,

‘ Affermava il tribunale che, pur essendo risultato il godimento
ultraventennale del terreno da parte dello attore, lo stesso non
aveva fornito la prova atta ad escludere che ciò fosse dipeso da
mera tolleranza dei diversi proprietari succedutisi nel tempo.
La decisione era riformata dalla Corte di appello di Firenze che,
con sentenza dep. il 16 maggio 2007, accoglieva la domanda proposta
dall’attore.
Secondo i Giudici, la prova del pacifico godimento ultraventennale
del bene de quo comportava anche la dimostrazione dell’animus possidendi
nel Ravai, il quale non aveva l’onere di provare la inesistenza
dell’altrui tolleranza, mentre gli oneri fiscali sopportati dalla
convenuta o ancora che il bene fosse stato oggetto di atti giuridici
compiuti dalla Cooperativa non incidevano sulla situazione di possesso
esercitata dall’attore.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Cooperativa
Edificatrice Ficarello s. c. a r. l. sulla base di tre motivi
illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE

intestato alla Cooperativa Edificatrice Ficarello s. c. a r. l.

1.- Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli
artt.1158 e 1141

cod. civ. nonché insufficienza e illogicità della

motivazione, censura la decisione gravata che aveva ritenuto sufficiente
per l’usucapione l’esercizio de potere di fatto esonerando l’attore

2.-

Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione

dell’art. 1158 cod. civ. nonché insufficienza e illogicità della
motivazione censura la sentenza impugnata laddove non aveva tenuto conto
delle attività compiute dalla Cooperativa che avrebbero dovuto portare a
escludere un possesso ad usucapione nel Ravai .
3.- Il terzo motivo, lamenta violazione dell’art. 132 e 360 cod. proc.
civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione essendo
impossibile individuare la porzione di terreno acquisita per usucapione;
al riguardo, la Corte avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica.
4.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’ art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del
d.lgs. n. 40 del 2006,

ratione teRporis

applicabile, i motivi del

ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di
inammissibilità (art. 375 n.5 cod. proc. civ.,) dalla formulazione di un
esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma
n.1),2),3),4) cod. proc. civ.,e qualora
Ai Bisnsi dcilfart, 3 6-0
n,

5 gQd.

il vizio sia denunciato anche
eiY„ l t illuDtrant* di ci”‘u’

motivo deve contenere , a pena di inammissibilità,

la chiara inda.cazIone

del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
2

. dalla prova dell’animus possidendi.

insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
dedisionu.
Al riguardo va ricordato che, nel caso di violazioni denunciate ai sensi
dell’art. 360 n.1),2),3),4) cod. proc. civ., secondo il citato art. 366
specifica formulazione

di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi
logico-giuridica

della questione sottoposta al vaglio del giudice di

legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa
od affermativa

che ad esso si dia, discenda in modo univoco

l’accoglimento od il rigetto del gravame

(SU 23732/07): non può,

infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa
implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso né che
esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di
diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie,
perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione
tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.,secondo cui
è,invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad
individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la
questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere
nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al
decreto legislativo n. 40 del 2006,oltre all’effetto deflattivo del
carico pendente, aveva inteso valorizzare,secondo quanto formulato in
maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma
2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto
delegato soprarichiamato. In tal modo il legislatore si era proposto
3

. bis, il motivo deve concludersi con la separata e

l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per
violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui
essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di
diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle

inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati.
In effetti,la ratio ispiratrice dell’art. 366 bis cod. proc. civ. era
quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del
ricorso per cassazione,che non è solo quella di soddisfare l’interesse
del ricorrente ad una corretta decisione di quella controversia ma anche
di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili.
Pertanto, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.
deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel
provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente
assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del
primo. Ne consegue che il quesito deve

costituire la chiave di lettura

delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione

di

rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in
quanto tale, suscettibile -come si è detto – di ricevere applicazione in
casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata

(S.U.3519/2008). Analogamente a quanto

è previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti
dall’art.360 primo comma n.1),2),3),4) cod. proc. civ., nell’ipotesi in
cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi

(omologo del
4

ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità,

quesito di diritto),separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò
specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo,che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua

contenere la indicazione del fatto

controverso con la precisazione del

vizio del procedimento logico-giuridico che,incidendo nella erronea
ricostruzione del fatto,sia stato determinante della decisione impugnata.
Pertanto,non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel
motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma aveva
evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia sia
ricondotta nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’art. 360 n. 5
cod. proc. civ.al giudice di legittimità, che deve accertare la
correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente
attraverso l’analisi del provvedimento impugnato,non essendo compito del
giudice di legittimità quello di controllare l’esattezza o la
corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle
risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione
dei casi in cui essa è anche giudice del fatto. Si era, così,inteso
precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione
della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un
inammissibile riesame del merito della causa.
Nella specie, i motivi non sono conformi alle prescrizioni di cui
all’art. 366-bis cod. proc. civ.

atteso che : a)

i primi due

propongono congiuntamente censure aventi ad oggetto violazione di legge e
5

ammissibilità ( S.U.20603/07),In tal caso,l’illustrazione del motivo deve

vizi della motivazione, e ciò costituisce negazione della regola di
chiarezza posta dalla norma citata (nel senso che ciascun motivo deve
contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali

giustificare la decisione) giacché si affida alla Corte di cassazione il
compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il
vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione
(cfr.Cass 9470/2008);
b) la denuncia di violazione di

legge

non è accompagnata dalla

formulazione del quesito, mentre il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., non contiene il momento di sintesi con la indicazione del
vizio di motivazione e del fatto controverso.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente,
risultata soccombente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese
relative alla presente fase che liquida in euro 2.200,00 di cui euro
200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2013
Il Cons. estensore

Il Presi

la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a

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