Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25947 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11369/2019 proposto da:

ORDINE PROFESSIONALE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA

PROVINCIA DI (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato

FABRIZIO VINCENZI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.E.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 32/2018 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Dott. G.E.G. fu sanzionato con la misura disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno in dipendenza di condotte contrarie al Codice deontologico afferenti la falsa indicazione all’Ordine professionale circa i suoi precedenti penali.

Il G. propose ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che confermò la statuizione di accertamento delle condotte contrarie al Codice deontologico ma ridusse la sanzione alla censura, ritenendo che i fatti reato, in relazione ai quali vi fu la condanna che l’interessato omise di menzionare, erano assai risalenti nel tempo.

L’ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo, anche illustrato con nota difensiva in prossimità dell’odierna adunanza.

Il Ministro della Salute ed il Dott. G.E. sono rimasti intimati.

All’odierna pubblica udienza, sentito il P.G. – rigetto – ed in assenza del difensore di parte ricorrente, questo Collegio ha adottato decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’Ordine professionale s’appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato.

Con l’unico mezzo d’impugnazione l’Ordine ricorrente denunzia violazione della regola giuridica ex art. 111 c.p.c. ed D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 38 e segg., nonchè illogica a carente motivazione circa la sanzione inflitta.

Osserva parte ricorrente come la motivazione posta alla base della statuizione della Commissione di ridurre la sanzione inflitta, e così sindacare la discrezionalità sul punto riconosciuta all’Ordine, fosse carente e fondata sull’erronea affermazione che i fatti-reato, alla base della questione, fossero risalenti.

La censura oltre che scarsamente comprensibile – specie il richiamo all’art. 111 c.p.c. – attinge esclusivamente la motivazione illustrata dalla Commissione a sostegno della sua statuizione in punto riduzione della sanzione inflitta dall’Ordine – da un mese di sospensione alla censura.

Un tanto non configura alcuna violazione di regole del Codice deontologico che, come insegna questa Suprema Corte impinge questione di merito proprio per la ricordata – in ricorso – latitudine delle previsioni deontologiche, apprezzabili solo da soggetti professionisti del settore – e di certo è consentito alla Commissione Centrale effettuare proprio apprezzamento circa l’entità della sanzione ritenuta congrua rispetto al fatto illecito commesso – omessa indicazione di condanna assai risalente nel tempo – ancorchè seguita da decisione ex art. 444 c.p.p., in dipendenza della falsa dichiarazione oggetto del procedimento disciplinare.

Nella specie come riconosciuto dallo stesso Ordine ricorrente, la Commissione ebbe a esporre motivazione circa l’esercizio della sua facoltà d’incidere sull’ammontare della sanzione, sicchè – escluso dall’attuale formulazione della norma ex art. 360 c.p.c., il sindacato di legittimità circa la congruità della motivazione esistente – non si configura alcun vizio di legittimità.

Attesa la mancata resistenza delle parti intimate nulla s’ha da statuire circa le spese di questo giudizio di legittimità.

Concorrono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato a carico del soggetto ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’Ordine ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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