Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25946 del 31/10/2016

Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 19/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GEROMINO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4610-2012 proposto da:

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTER MARKET SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. SIACCI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 637/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 29/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Center Market s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento per Ici notificato a mezzo posta dal Comune di Cisterna di Latina il 24.12.2007 sostenendo l’omessa notificazione del provvedimento nelle forme previste dal codice di procedura civile, l’omessa sottoscrizione autografa dell’atto impositivo e l’illegittimità dell’aliquota applicata. La commissione tributaria provinciale di Latina accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul rilievo che era fondato il primo motivo di impugnazione relativo alla dedotta inesistenza della notificazione dell’atto impugnato in quanto mancavano la relazione di notificazione, le generalità del messo responsabile della procedura notificatoria, il numero del registro cronologico ed il sigillo dell’ufficio incaricato delle notificazioni.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Cisterna di Latina affidato a due motivi illustrati con memoria. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Sostiene che la norma citata prevede che gli enti locali possono procedere alla notifica degli atti impositivi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, per il che ha errato a CTR nel ritenere fossero necessari, ai fini del perfezionamento della notifica, gli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 137 c.p.c. e seguenti.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87. Sostiene che ha errato la CTR nel confermare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui era stata ritenuta l’illegittimità dell’avviso di accertamento poichè mancava la sottoscrizione autografa del soggetto responsabile, posto che era sufficiente l’indicazione a stampa del suo nominativo.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Nel caso che occupa l’ente territoriale ha optato per la notifica a mezzo posta e deve, conseguentemente, escludersi l’applicabilità degli artt. 137 c.p.c. e seguenti, atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale. La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 3 – comporta, non l’inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse (Cass. n. 9493 del 22/04/2009; Cass. n. 12010 del 22/05/2006; Cass., Sez. U, n. 7821 del 19/07/1995). Non è richiesta, poi, nella notifica a mezzo del servizio postale, l’indicazione delle generalità del messo responsabile della procedura notificatoria, il numero del registro cronologico ed il sigillo dell’ufficio incaricato delle notificazioni, essendo richiesto il mero invio di raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell’ufficio e la sottoscrizione del destinatario sulla cartolina di ricevimento.

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore, come nel caso che occupa, non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (ex plurimis Cass. n. 23558 del 05/11/2014).

3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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