Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25946 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24119/2019 proposto da:

B.R.M.P., rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO

MARIA GIOVANNI UBERTAZZI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI, 12,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO ANTONIO MARIA PENNASILICO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 104/2018 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il

16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO ALBERTI, in sostituzione con delega orale

dell’avvocato TOMMASO MARIA GIOVANNI UBERTAZZI, difensore del

ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito l’Avvocato SERGIO SMEDILE, difensore del controricorrente, che

ha chiesto di riportarsi agli atti insistendo per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di (OMISSIS) ebbe ad infliggere alla Dott.ssa B.R.M.P. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro in dipendenza della violazione del codice deontologico poichè ebbe a rilasciare certificati afferenti la condizione psico-somatica di un minore, in relazione ai rapporti con i genitori, senza aver effettuato le dovute indagini diagnostiche.

La professionista ebbe ad impugnare il provvedimento ordinistico avanti la Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie, che accolse parzialmente il ricorso della Dott. B., riducendo il periodo di sospensione a mesi due e confermando l’accertamento di colpevolezza.

Osservava la Commissione come i due documenti, rilasciati dalla professionista alla madre e poi esibiti in causa avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, erano da qualificarsi siccome certificazione a sensi dell’art. 24 cod. deont. e pacificamente erano stati rilasciati senza eseguire indagini dirette e sul minore e sul padre, bensì solamente sulla scorta di quanto riferito dalla madre – parte in causa nella lite giudiziaria in corso con il padre del minore.

Avverso detta decisione, resa dalla Commissione Centrale, la Dott. B.R. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

L’Ordine dei Medici di Milano ha resistito con controricorso.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto – e delle parti presenti, la Corte adottava decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso mosso dalla B.R. è privo di fondamento giuridico e va rigettato. Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente denunzia violazione della norma ex art. 24 cod. deontologico, in quanto la Commissione Centrale ha ritenuto d’estendere il concetto di “certificazione” ad ogni attestazione o dichiarazione afferente a fatti o qualità delle persone, invece che individuarlo nel senso letterale di “certificato” formalmente inteso, con la conseguente pubblica fidefacenza, così violando la regola ermeneutica ex art. 12 preleggi.

La censura mossa s’appalesa priva di fondamento poichè il ragionamento svolto si compendia nella prospettazione di un’interpretazione della norma deontologica alternativa rispetto a quella elaborata dalla Commissione centrale, che tuttavia non ne rimane superata.

Nella specie inoltre la Commissione Centrale ha puntualmente esaminata la questione afferente la natura e struttura delle “dichiarazioni”, rilasciate dalla Dott. B.R. alla cliente, e le ha ritenute atte a ledere il valore protetto dalla richiamata norma del Codice Deontologico con partita motivazione, che ha posto in evidenza come negli scritti rilasciati risultino evidenziati fatti e condizioni di natura sanitaria afferenti anche a soggetti relativamente ai quali la professionista non ebbe contato alcuno.

Tale valutazione, per altro, si pone in linea con arresto di questo Supremo Collegio al riguardo – Cass. sez. 3 n. 3705/12 – che evidenzia come, per integrare la violazione del disposto ex art. 24 Codice deontologico dei Medici, è sufficiente una attestazione che formalmente provenga da un professionista medico poichè atta ad ingenerare la fede che propriamente è collegata ai formali suoi certificati quanto a diagnosi e prognosi.

Lo sforzo esegetico profuso in ricorso per limitare il concetto espresso con il termine “certificazione” presente nell’art. 24 del Codice deontologico del Medici esclusivamente al certificato medico non supera l’interpretazione data dalla Commissione e perchè letteralmente usato il termine “certificazione” e non “certificato” – lumeggiante un concetto generale più lato del secondo – e perchè la norma tesa a tutelare l’affidamento ingenerato nei profani da scritti, comunque afferenti lo stato di salute psico-somatico, redatti da soggetto professionista, quindi appositamente qualificato, nella materia di sua specializzazione.

Quanto alle altre due censure sempre fondate sulla violazione dell’art. 24 Cod. deontologico le stesse si compendiano nell’elaborazione di tesi meritale contraria alla statuizione assunta dalla Commissione Centrale imperniate su aspetti fattuali della vicenda afferenti l’atteggiamento psicologico della ricorrente nel redigere i documenti di causa e fondato sull’ignoranza dell’uso che la cliente intendeva farne – esibirli nella causa in corso contro il padre del minore avanti il Tribunale per i Minorenni.

Un tanto appare teso a richiedere a questa Corte di legittimità un apprezzamento circa il merito della questione, che risulta inammissibile.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della B.R. alla rifusione delle spese verso l’Ordine resistente di questa lite di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

Concorre in capo alla ricorrente l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Ordine resistente le spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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