Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25946 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al numero 18131 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

P.R., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Federico Pasetto (C.F.:

PST FRC 72C11 H783K), Nicola Orsolato (C.F.: RSL NCL 57A08 L781F) e

Andrea Manzi (C.F.: MNZ NDR 64T26 1804V);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

curatore D.M.A. rappresentata e difesa, giusta procura in

calce al controricorso, dagli avvocati Gabriele Pafundi (C.F.: PFN

GRL 57B09 H501K), Stefano Sonvico (C.F.: SNV SFN 72A18 C933W) e

Stefania Panebianco (C.F.: PNB SFN 67R59 I625Y);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale condizionata –

e

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

curatore pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n.

1086/2017, pubblicata in data 10 maggio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

25 giugno 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per la cassazione con rinvio

della decisione impugnata, per difetto di contraddittorio;

gli avvocati Federico Pasetto e Nicola Orsolato, per il ricorrente;

gli avvocati Stefano Sonvico e Stefania Panebianco, per la curatela

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l., in qualità di socia di (OMISSIS) S.r.l., ha promosso l’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore di quest’ultima, F.G., ai sensi dell’art. 2476 c.c., ottenendo l’autorizzazione al sequestro conservativo dei suoi beni, sequestro trascritto su un bene immobile.

Ottenuta sentenza esecutiva di condanna del F., sia in favore della società (OMISSIS) S.r.l. (per il risarcimento del danno causato alla stessa) che in proprio favore (per le spese processuali), la stessa (OMISSIS) S.r.l. ha posto in essere gli adempimenti di cui all’art. 686 c.p.c. e art. 156 disp. att. c.p.c. ai fini della conversione del sequestro in pignoramento.

Nella procedura esecutiva è tempestivamente intervenuto un altro creditore del F., P.R.. Dopo l’udienza di autorizzazione della vendita si è costituito nel processo esecutivo anche il curatore del fallimento (OMISSIS) S.r.l. (entrambe le società risultano dichiarate fallite nelle more).

All’esito della vendita dell’immobile pignorato, è sorta controversia distributiva, avendo il creditore intervenuto P. contestato il progetto di riparto (nella parte in cui prevedeva l’attribuzione al fallimento (OMISSIS) S.r.l. della somma di Euro 202.938,80). Il giudice dell’esecuzione ha disatteso le contestazioni, dichiarando esecutivo il piano di riparto, ed il P. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Venezia.

Ricorre il P., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) S.r.l., che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l..

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale il rilievo, operabile anche di ufficio, della nullità della decisione impugnata, per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il debitore esecutato è infatti litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, pur se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo e la conseguente nullità della sentenza pronunciata in contraddittorio non integro può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000, Rv. 538672 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14463 del 29/09/2003, Rv. 567211 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013, Rv. 628729 – 01).

In particolare, è pacifico che nelle controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato ai sensi dell’art. 512 c.p.c., come quella in oggetto, il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio, sicchè lo stesso – al pari di tutti gli altri creditori deve essere convenuto in giudizio, indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla discussione del progetto di distribuzione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012, Rv. 621353 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/20081, Rv. 601881 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7284 del 13/05/2003, Rv. 562939 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 11/04/2003, Rv. 562095 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10179 del 14/10/1998, Rv. 519719 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 03/08/1994, Rv. 487637 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 18/12/1992, Rv. 480055 – 01).

Nella specie, il debitore esecutato F.G. non risulta aver partecipato al giudizio svoltosi, in primo e unico grado, davanti al Tribunale di Venezia.

Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26041 del 29/11/2005, Rv. 585734 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15643 del 07/11/2002, Rv. 560416 – 01; il principio è evidentemente applicabile anche per le cause che si svolgono in unico grado di merito, come l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.).

La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di integrità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo (e unico) grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3, con assorbimento di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla necessità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso). 2. La sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– cassa la sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA