Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25945 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 19/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25945

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GEROMINO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3365-2012 proposto da:

EDIPOWER SPA ORA A2A SOCIETA’ INCORPORANTE, elettivamente domiciliato

in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

SALVINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SERMIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARONGIU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Edipower s.p.a. proponeva in data 27 novembre 2003 con procedura DOCFA la rendita catastale relativa ai fabbricati costituenti la centrale elettrica di (OMISSIS) a seguito dei lavori di trasformazione delle linee di produzione dell’energia elettrica e delle conseguenti modifiche strutturali. L’ufficio del territorio di Mantova non accettava il criterio di valorizzazione proposto dalla società e, con provvedimento del 19 novembre 2004, rettificava il classamento proposto attribuendo una maggiore rendita. Tale provvedimento veniva impugnato innanzi alla commissione tributaria provinciale che rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale. Avverso tale ultima sentenza la società contribuente proponeva ricorso per cassazione. Nelle more, sulla base della rendita attribuita dall’ufficio del territorio, il comune di (OMISSIS) liquidava a carico di Edipower S.p.A. la maggior imposta Ici dovuta relativamente all’ultimo mese dell’annualità di imposta 2003. La società contribuente impugnava tale atto impositivo e la commissione provinciale di Mantova rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia. Osservava la CTR che la società, con l’unico motivo di appello, si era doluta del fatto che i giudici di primo grado non avevano sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio relativo alla rendita catastale. Tuttavia, osservavano i giudici di appello, l’appellante non aveva riproposto gli altri motivi di merito sicchè dovevano intendersi rinunciati e per tale ragione non era dato accogliere il solo motivo relativo alla sospensione del procedimento. Invero esso non costituiva motivo di nullità della sentenza e del procedimento, dato che alla CTR non era stato richiesto di decidere la causa nel merito e il D.Lgs. n. 546 del 1900, art. 53 non contemplava, tra i casi di remissione alla commissione provinciale, quello della omessa sospensione del procedimento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Edipower s.p.a. affidato a due motivi. Il Comune di (OMISSIS) si è costituito in giudizio con controricorso.

3. In data 13 ottobre 2017 la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese processuali.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che la rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese processuali risulta essere stata accettata dal procuratore del Comune di (OMISSIS) come da dichiarazione resa in calce all’atto di rinuncia, per il che va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

PQM

La corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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