Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25945 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15209/2015 proposto da:

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO – SOCIETA’ COOPERATIVA IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE TORZINI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

18, presso lo studio dell’avvocato DANILO LUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO LIBERATORI, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G., B.S., BI.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 656/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo

motivo del ricorso e, verificata la procedibilità dello stesso,

l’accoglimento per quanto di ragione dei restanti motivi;

udito l’Avvocato FELICE TORZINI, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti difensivi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.G. e M.G., coniugi proprietari dell’immobile sub particella (OMISSIS) fg. (OMISSIS) del Comune amministrativo e censuario di (OMISSIS), evocavano avanti il Tribunale di Arezzo sede dist. di Montevarchi la spa Etruria Leasing – poi Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio coop., quale titolare di limitrofo immobile sub particella (OMISSIS) fg. (OMISSIS), acchè fosse accertato l’esatto confine tra i fondi e disposta la restituzione della porzione di loro fondo occupata dalla società avversaria.

Si costituiva la società finanziaria che contestava la pretesa avversaria, rilevava l’intervenuta usucapione del diritto ad utilizzare il bene, oggetto di contesa, quale scenderia per raggiungere la via comunale e proponeva, in via riconvenzionale, altre domande di difesa dei suoi diritti dominicali.

Su richiesta della spa Etruria Leasing era disposta la chiamata in causa dei venditori alla società del terreno oggetto di contesa – B.S. e Sa. – a fini di manleva ed integrità del contraddittorio.

Si costituivano separatamente in causa e Bi.Sa. e B.S. che contestavano le avverse pretese e proponevano difese diverse, sottolineando come la situazione dei luoghi era rimasta invariata dal 1965 sicchè non v’era alcuna incertezza circa i confini.

Ad esito della trattazione istruttoria il Tribunale di Arezzo – Montevarchi procedeva a regolare il confine, rigettando tutte le domande proposte in via riconvenzionale dalla Banca Etruria.

Avverso detta sentenza propose gravame la Banca Etruria, cui resistettero i consorti F. – M., mentre i consorti B. rimanevano contumaci.

Ad esito della trattazione la Corte d’Appello di Firenze rigettò l’impugnazione, rilevando come i B. erano stati evocati in giudizio anche per costituire integro contraddittorio; come la linea di confine era stata esattamente individuata dal consulente e come rettamente era stata rigettata la domanda di usucapione stante l’uso promiscuo dell’immobile utilizzato quale scenderia.

Per la cassazione della sentenza resa dalla Corte toscana, la Banca Etruria ha proposto ricorso articolato su quattro motivi e depositato nota difensiva.

Resiste con controricorso il solo F.G. illustrato anche con nota difensiva, mentre B.S., Bi.Sa. e M.G. – regolarmente evocati – sono rimasti intimati.

Ad esito dell’esame della lite nell’adunanza in Camera di consiglio del 10.7.2019, questa Corte ha rilevato ex officio questione giuridica rilevante che ha sottoposto alle parti, nonchè ritenuto di rimettere la causa alla pubblica udienza siccome da ordinanza n. 30481/19.

Ambedue le parti costituite hanno depositato nota afferente la questione rilevata ex officio dal Collegio.

All’odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. – verifica procedibilità del ricorso e, se procedibile, accoglimento del terzo e quarto motivo – e dei difensori delle parti costituite questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio s’appalesa improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, siccome anche segnalato dal P.G..

Con il primo mezzo di impugnazione la banca ricorrente deduce vizio di nullità della sentenza resa e dell’intero procedimento poichè la domanda accolta non proposta nei confronti di soggetti litis consorti necessari quali i germani B., ancora comproprietari di parte dell’immobile identificato in catasto dalla particella (OMISSIS) fg. (OMISSIS) del comune censuario ed amministrativo di San Giovanni Valdarno ad uso scenderia, oggetto di causa.

Con la seconda ragione di doglianza la Banca Popolare dell’Etruria lamenta violazione della norma ex art. 345 c.p.c., in quanto il Collegio fiorentino ebbe malamente ad interpretare la chiamata in causa dei germani B. a sua istanza ritenendola estesa anche alla domanda afferente il regolamento dei confini senza anche l’apposita istanza della parte attrice proponente.

Con il terzo mezzo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione della norma ex art. 342 c.p.c., poichè la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione fondata sull’istituto dell’usucapione ragguardandola siccome afferente al diritto di proprietà del bene usato con modalità promiscue, mentre detta eccezione, siccome precisato in sede d’appello, era da riferirsi all’acquista del diritto di servitù di transito sul fondo altrui.

Con la quarta ragione di doglianza la Banca Popolare dell’Etruria rileva errata qualificazione giuridica di una fattispecie ed omessa pronuncia sull’applicabilità e la natura giuridica dell’eccezione riconvenzionale poichè il Collegio toscano ha qualificato siccome domanda riconvenzionale ciò che in effetti era stato proposto siccome eccezione riconvenzionale tesa solo a paralizzare l’avversaria pretesa. Parte ricorrente nel suo ricorso ha precisato che la sentenza impugnata venne depositata il 9.4.2015 e le fu notificata il 18.4.2015, tuttavia in atti – come da certificazione della Cancelleria – ebbe a versare bensì copia autentica della decisine resa dalla Corte d’Appello di Firenze, ma priva della relata di notifica siccome invece richiesto a pena d’improcedibilità dall’art. 369 c.p.c..

In atti non si ritrova altrimenti detta sentenza notificata e l’avvio alla notifica del ricorso per cassazione risulta effettuato il 12.6.2015 ossia trascorsi i sessanta giorni dal deposito della decisione oggetto d’impugnazione – Cass. sez. 2 n. 19695/19.

Consegue la declaratoria di improcedibilità siccome positivamente disposta dall’art. 369 c.p.c..

A detta declaratoria segue la condanna della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio alla rifusione delle spese di questa lite di legittimità in favore del resistente costituito F., tassate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense siccome indicato in dispositivo.

Concorrono in capo al soggetto ricorrente le condizioni per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del F. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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