Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25945 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai numeri 2060 e 4257 del ruolo generale

dell’anno 2016, proposti da:

P. S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.L. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Pierpaolo

Bagnasco (C.F.: BGNPPL64E26H501Q) e Francesco Giorgio Zanardelli

(C.F.: ZNRFNC62D26B157F);

GATTI ZOOTECNICI BRESCIA S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante

pro tempore, B.A. rappresentata e difesa, giusta procura

in calce al ricorso, dagli avvocati Lorenzo Prosperi Mangili (C.F.:

PRSLNZ57L28H294H) e Claudio Silocchi (C.F.: SLCCLD64H29E089A);

– ricorrenti in via principale –

ZOOTECNICA GROUP S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, R.F. rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Aldo Gangai

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente in via incidentale –

nei confronti di:

ASSEC S.r.l. – Società agricola (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, G.D. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Dario Buzzelli (C.F.: BZZDRA56T30G141C);

– controricorrente –

nonchè

AGRIVIP di Z. S. & C. S.n.c. – Società Agricola Divisione

Suini (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.

1312/2015, pubblicata in data 6 agosto 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

25 giugno 2019 dal Consigliere, Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei

ricorsi principali e incidentale, per quanto di ragione, nella sola

parte in cui con essi si deduce la violazione dell’art. 2918 c.c.;

l’avvocato Lorenzo Prosperi Mangili, per la ricorrente Gatti

Zootecnici Brescia S.r.l.;

l’avvocato Dario Buzzelli, per la il controricorrente Assec S.p.A..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Le società P. S.r.l., Zootecnica Group S.p.A. e Gatti Zootecnici Brescia S.r.l. hanno pignorato i crediti vantati dalla Agrivip di Z. S. & C. S.n.c. – Società agricola – Divisione suini nei confronti della Assec S.r.l. in virtù di un contratto di affitto di azienda.

Le distinte procedure esecutive sono state riunite; la Assec S.r.l. ha reso articolate dichiarazioni di quantità in relazione a ciascun pignoramento. Senza che venisse avanzata dalle società creditrici istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, il giudice dell’esecuzione ha proceduto all’assegnazione dei crediti pignorati.

La Assec S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza di assegnazione.

L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Perugia (il quale ha disposto “la censura” dell’ordinanza opposta nella parte in cui “non prevede che: a) l’assegnazione delle somme ai creditori debba avvenire a seguito dell’avverarsi delle condizioni come specificate dal terzo nella propria dichiarazione; b) debba tenersi conto dell’intervenuta modifica del contratto di affitto di azienda, ratificata in data 20.12.2012”). Ricorrono, in via principale, le società creditrici P. S.r.l. (ricorso iscritto al n. 2060/2016 R.G.), sulla base di un unico motivo, nonchè Gatti Zootecnici Brescia S.r.l. (ricorso iscritto al n. 4257/2016 R.G.), sulla base di tre motivi. Propone altresì ricorso successivo in via incidentale (nell’ambito del fascicolo iscritto al n. 2060/2016 R.G.) l’altra società creditrice Zootecnica Group S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resiste ai suddetti ricorsi, con tre distinti controricorsi, la società terza pignorata Assec S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società debitrice intimata Agrivip di Z. S. & C. S.n.c..

Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. le so-. cietà ricorrenti P. S.r.l. e Gatti Zootecnici Brescia S.r.l.; la controricorrente Assec S.p.A. ha depositato due distinte memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I fascicoli n. 2060 e 4257 dell’anno 2016 del R.G. vanno riuniti, avendo ad oggetto distinti ricorsi avverso la medesima sentenza.

2. Sono infondate le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso della P. S.r.l., avanzate dalla controri-corrente Assec S.r.l..

2.1 La P. S.r.l. ha notificato in data 10 dicembre 2015 ad Assec S.r.l. un ricorso (incompleto, in quanto mancante di una pagina), mai iscritto a ruolo, nè dalla ricorrente, nè da nessuna altra parte. Successivamente, ha notificato alla medesima Assec S.r.l. un ulteriore ricorso, in data 12 gennaio 2016, che ha tempestivamente provveduto ad iscrivere a ruolo (al n. 2060 dell’anno 2016 del R.G.). La Assec S.r.l. ha provveduto a notificare controricorso, in data 11 febbraio 2016, esclusivamente in relazione a tale secondo ricorso.

Entrambi i ricorsi sono tempestivi in relazione al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 6 agosto 2015). Il secondo ricorso, inoltre, risulta altresì notificato entro i sessanta giorni dalla notificazione del primo (primo ricorso notificato in data 10 dicembre 2015; secondo ricorso notificato in data 12 gennaio 2016).

Assec S.r.l. non ha tempestivamente notificato controricorso a seguito della notificazione del primo ricorso e non ha chiesto l’iscrizione a ruolo dello stesso, al fine di ottenere la dichiarazione della sua improcedibilità, onde impedire la notificazione di un nuovo ricorso prima della scadenza dei termini per l’impugnazione, secondo i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (“la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione”: così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 6824 del 15/12/1988, Rv. 461083 01).

Non vi è stata, di conseguenza, alcuna consumazione del diritto di impugnazione: il secondo ricorso della P. S.r.l., in mancanza di iscrizione a ruolo (e conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità) del primo, deve ritenersi regolarmente procedibile, oltre che tempestivo.

2.2 Il ricorso è ammissibile anche sotto l’altro profilo oggetto di eccezione della controricorrente.

Il suo originale risulta infatti regolarmente sottoscritto dal difensore e, di conseguenza, non ha alcun rilievo la circostanza che ne sia stata notificata una copia, in cui peraltro la sottoscrizione stessa è comunque presente (sebbene anch’essa in copia fotostatica), risultando così evidente la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale (arg. ex: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1981 del 26/01/2018, Rv. 646701 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13524 del 13/06/2014, Rv. 631377 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 11/03/2010, Rv. 612035 – 01).

3. Con l’unico motivo del suo ricorso, P. S.r.l. denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c. e art. 2917 c.c.”.

Con l’unico motivo del suo ricorso, Zootecnica Group S.p.A. denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c. e degli artt. 2917 e 2918 c.c.”.

Con i tre motivi del suo ricorso, Gatti Zootecnici Brescia S.r.l. denunzia, rispettivamente: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 547 e 548 c.p.c.)”; “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2917 c.c.)”; “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2918 c.c.)”.

I motivi posti a base dei tre ricorsi delle società creditrici sono in parte sovrapponibili ed in parte intimamente connessi, sul piano logico e giuridico, onde essi possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

3.1 Secondo quanto emerge dagli atti, le società creditrici P. S.r.l., Zootecnica Group S.p.A. e Gatti Zootecnici Brescia S.r.l. hanno pignorato i crediti, in parte attuali ed in parte futuri, della loro debitrice Agrivip S.n.c. nei confronti di Assec S.r.l., crediti derivanti da un contratto di affitto di azienda intercorrente tra queste ultime.

La società terza pignorata – come emerge dagli atti e come del resto accertato dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto – ha reso articolata dichiarazione di quantità; più precisamente, ha reso una serie di dichiarazioni, in relazione ai vari pignoramenti, con successive specificazioni, tra il (OMISSIS). Con queste dichiarazioni, e con le relative specificazioni, ha riconosciuto l’esistenza del contratto di affitto di azienda, per un canone annuale di Euro 180.000,00, da pagarsi in rate semestrali di Euro 90.000,00 a decorrere dal 30 giugno 2012, ma ha altresì precisato, con riguardo alle obbligazioni da esso scaturenti, che – proprio in base al contratto – dall’importo base del canone andavano detratti una serie di importi a credito dell’affittuaria, di modo che non sussisteva alcun credito della società locatrice in relazione alla semestralità di giugno 2012; al contrario, essa affittuaria vantava in realtà un credito (di oltre Euro 5.000,00) nei confronti della locatrice, che aveva diritto di detrarre dai futuri canoni di affitto, i quali sarebbero peraltro essi stessi maturati solo a determinate condizioni, e cioè previa detrazione degli importi da portare in compensazione per le anticipazioni effettuate dall’affittuaria, sempre in base alle previsioni contrattuali.

In ordine a tale complessiva e articolata dichiarazione, le società creditrici non hanno inteso formalizzare contestazioni e/o chiedere l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo la disciplina all’epoca vigente: la vicenda processuale ha infatti avuto luogo nel 2012).

Il giudice dell’esecuzione, all’esito di riserva assunta in data 12 settembre 2012, ha quindi provveduto all’assegnazione (con ordinanza in data 8 maggio 2013), in favore delle società procedenti, delle somme dovute da Assec S.r.l. alla società debitrice Agrivip S.n.c., in base al contratto di affitto di azienda, sulla base della suddetta dichiarazione resa e non contestata.

Il completo contenuto dell’ordinanza di assegnazione non viene in realtà specificamente richiamato in dettaglio dalle società ricorrenti, nei rispettivi ricorsi: esse si limitano ad affermare genericamente che sarebbero stati assegnati i crediti pignorati. La sola P. S.r.l. trascrive nel suo ricorso una parte dell’ordinanza di assegnazione, peraltro non in modo completo, nei seguenti termini: “vista la dichiarazione non contestata resa dal terzo pignorato all’udienza assegna al creditore procedente la somma pignorata nei limiti di seguito indicati… disponendo che il terzo esecutato Assec srl versi ai creditori procedenti con decorrenza dalla presente ordinanza e fino alla concorrenza del credito determinato sub 2 la somma dovuta all’esecutato Agrivip snc di S.Z.”.

Non è dunque possibile apprezzare in concreto, in base a quanto esposto nei ricorsi, l’effettivo ed integrale contenuto dell’ordinanza di assegnazione.

In particolare, non è possibile stabilire con certezza se (come sembrerebbe logico presumere) in detta ordinanza risulti chiarito (almeno implicitamente) che, poichè la dichiarazione di quantità conteneva l’espressa precisazione che i canoni sarebbero maturati solo alle condizioni indicate dalla società terza pignorata (vale a dire solo in assenza di poste conteggiabili in “compensazione”, in base al contratto di affitto), si trattava di una dichiarazione – parzialmente positiva e non contestata avente ad oggetto crediti futuri, attualmente non esigibili e sostanzialmente condizionati, onde l’assegnazione doveva intendersi effettuata nei corrispondenti limiti, anche se in relazione all’importo complessivo del canone annuale di affitto (pari ad Euro 180.000,00, al netto delle anticipazioni da detrarre), in proporzione ai crediti delle società procedenti e fino a concorrenza degli stessi.

Sotto questo profilo risulta evidente il difetto di specificità dei ricorsi, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

3.2 Emerge peraltro che la terza pignorata Assec S.r.l., nel proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’indicata ordinanza di assegnazione, ne ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di integrale nullità e, in subordine, l’accertamento di parziale illegittimità nella parte in cui con essa sarebbe stato assegnato ai creditori procedenti l’intero importo del canone annuale del contratto di affitto di azienda, a prescindere dell’avverarsi delle condizioni previste nel contratto di affitto e specificate nella dichiarazione di quantità.

Orbene, la domanda principale certamente non è stata accolta dal tribunale, mentre la domanda subordinata è stata parzialmente accolta, avendo il giudice del merito disposto “la censura” dell’ordinanza opposta nella parte in cui “non prevede che: a) l’assegnazione delle somme ai creditori debba avvenire a seguito dell’avverarsi delle condizioni come specificate dal terzo nella propria dichiarazione; b) debba tenersi conto dell’intervenute modifica del contratto di affitto di azienda, ratificata in data 20.12.2012”.

Orbene, anche a prescindere dall’evidenziato difetto di specificità dei ricorsi in relazione all’effettivo contenuto dell’ordinanza impugnata, quanto emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata è sufficiente per formulare le considerazioni che seguono, dalle quali emerge in ogni caso l’infondatezza dei ricorsi stessi.

In base alla disciplina del processo di espropriazione di crediti presso terzi applicabile nella fattispecie (artt. 543 c.p.c. e ss., nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20), l’oggetto del pignoramento si specifica – e il relativo vincolo si perfeziona – solo con la dichiarazione di quantità resa dal terzo in senso positivo, ovvero, in caso di dichiarazione negativa o contestata, solo all’esito della positiva (per il creditore) definizione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 549 c.p.c..

Nel caso in cui sia resa la dichiarazione di quantità in senso solo parzialmente positivo e in merito alla stessa non siano sorte contestazioni, il giudice dell’esecuzione ha esclusivamente il potere di assegnare i crediti pignorati nei limiti della stessa dichiarazione positiva, ma non può sindacarla, nè in fatto (e cioè con riguardo alla effettiva sussistenza dei fatti costitutivi, modificativi, sospensivi o estintivi del credito oggetto di pignoramento dichiarati dal terzo) nè in diritto (e cioè con riguardo alla validità ed efficacia, anche nei confronti delle parti del processo esecutivo, degli indicati fatti costitutivi, modificativi, sospensivi o estintivi del credito oggetto di pignoramento dichiarati dal terzo stesso, ed alle relative conseguenze giuridiche).

La dichiarazione del terzo in tutto o in parte negativa con riguardo all’esistenza attuale della propria obbligazione,ovvero alle condizioni per il sorgere delle sue obbligazioni future, anche se risulti in qualche modo oggetto di contestazioni, in fatto o sul piano giuridico, non può in nessun caso essere sindacata direttamente dal giudice dell’esecuzione, essendo necessaria in tal caso l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

In siffatta situazione, è infatti da escludere la possibilità per il giudice dell’esecuzione di assegnare i crediti oggetto di pignoramento, ma la cui esistenza sia negata dal terzo (almeno nelle modalità della loro conformazione indicate dal creditore), richiedendosi a tal fine un giudizio a cognizione piena. Il giudice dell’esecuzione, in quanto sfornito di poteri cognitivi (in base al regime normativo applicabile nella specie) può quindi procedere all’assegnazione delle somme pignorate esclusivamente nei limiti in cui il terzo abbia reso una dichiarazione di quantità formalmente e sostanzialmente positiva, dichiarandosi debitore dell’esecutato.

Va aggiunto che, sia laddove l’ordinanza di assegnazione risulti difforme dalla dichiarazione di quantità e, quindi, attribuisca a quest’ultima, erroneamente, un carattere diverso dal suo effettivo contenuto (positivo o negativo), sia laddove il giudice dell’esecuzione proceda a sindacare il contenuto della dichiarazione di quantità, in fatto o in diritto, anzichè limitarsi a prendere atto di quanto dichiarato dal terzo, si verifica un esercizio illegittimo dei propri poteri, da parte dello stesso giudice dell’esecuzione, censurabile con l’opposizione agli atti esecutivi, proponibile anche dal terzo.

3.3 Sulla base di quanto sin qui osservato, risulta evidente che, nella specie, non essendo stata proposta alcuna istanza di accertamento dell’obbligo del terzo (come è pacifico), il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto assegnare i crediti pignorati in limiti più ampi di quelli emergenti dalla dichiarazione positiva del terzo e, soprattutto, non avrebbe potuto in alcun modo sindacare il contenuto di tale dichiarazione, in fatto e/o in diritto.

Di conseguenza, tutte le argomentazioni in diritto contenute nei ricorsi, in cui si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 2917 e 2918 c.c. (le quali riguardano i limiti di opponibilità al creditore procedente dei fatti estintivi dei crediti pignorati successivi alla notifica al terzo dell’atto di pignoramento), risultano, come del resto rilevato dallo stesso giudice del merito, del tutto estranee all’effettivo oggetto dell’opposizione proposta, necessariamente limitato alla legittimità dell’ordinanza di assegnazione sotto il profilo della sua corrispondenza alla dichiarazione di quantità resa e non contestata.

Tali argomentazioni – sostanziandosi in realtà in contestazioni della dichiarazione del terzo – avrebbero al più potuto costituire l’oggetto di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, giudizio che però non è stato richiesto dai creditori.

D’altra parte, esse non censurano adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Da detta sentenza emerge chiaramente che: a) con riguardo alle somme attualmente dovute alla società esecutata la dichiarazione di quantità fu senz’altro negativa (la società terza negò infatti chiaramente di essere debitrice della locatrice, con riguardo ai canoni maturati fino al momento della dichiarazione, affermando di esserne addirittura creditrice); b) con riguardo ai crediti futuri, fu positiva solo alle condizioni indicate, in quanto la stessa società terza dichiarò che sarebbe divenuta debitrice della locatrice esclusivamente nei limiti della differenza tra l’importo dei canoni di affitto pattuito e quello delle anticipazioni effettuate per la stessa locatrice alle successive scadenze, secondo le previsioni del contratto di affitto, che consentivano una sorta di (atecnica) compensazione tra ciascuna rata di canone e gli eventuali controcrediti spettanti alla affittuaria per determinate e specifiche cause, in tal modo condizionando in radice l’insorgenza del diritto della locatrice di ottenere l’importo del canone convenzionalmente fissato, in tutto o in parte, all’assenza dei suddetti controcrediti dell’affittuaria per anticipazioni.

Quelli appena indicati erano dunque – come correttamente ritenuto dal giudice del merito – i limiti in cui la dichiarazione poteva ritenersi positiva e, al tempo stesso, i limiti in cui il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto procedere all’assegnazione senza un preventivo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che peraltro era onere delle società creditrici di richiedere e che pacificamente queste non richiesero. Ne consegue che, laddove la sentenza impugnata afferma che l’ordinanza opposta è illegittima, nella parte in cui non prevede “… che: a) l’assegnazione delle somme ai creditori debba avvenire a seguito dell’avverarsi delle condizioni come specificate dal terzo nella propria dichiarazione;…”, non solo risulta censurata sulla base di argomenti non sufficientemente specifici e senza che sia adeguatamente criticata la sua effettiva ratio decidendi, ma è da ritenere sostanzialmente conforme a diritto, rispetto alla situazione processuale che emerge dagli atti.

3.4 Discorso analogo (anche se non identico), deve farsi con riguardo alla seconda parte della sentenza impugnata, laddove il tribunale afferma che l’ordinanza opposta è illegittima (anche) nella parte in cui non prevede “… che: b) debba tenersi conto dell’intervenuta modifica del contratto di affitto di azienda, ratificata in data 20.12.2012”.

Per quanto emerge dagli atti, è in effetti pacifico che la indicata modificazione del contratto di affitto sia successiva alle dichiarazioni di quantità e non sia in alcun modo richiamata in tali dichiarazioni (le dichiarazioni sono state infatti rese tra il (OMISSIS) ed il giudice dell’esecuzione si è riservato di provvedere in data 12 settembre 2012; la modifica del contratto di affitto risulta intervenuta solo successivamente, in data (OMISSIS)).

E’ evidente, dunque, che l’ordinanza di assegnazione non doveva nè, in alcun modo, poteva tener conto di tale successiva modifica del contratto di affitto. Di conseguenza, le concrete conseguenze di tale modifica contrattuale sono del tutto estranee sia al contenuto dell’ordinanza di assegnazione che all’oggetto del presente giudizio, il quale riguarda la legittimità di detta ordinanza.

D’altra parte, non vi è alcun dubbio, in diritto, che, in caso di assegnazione di crediti futuri derivanti da un contratto di durata, le successive modifiche del contratto abbiano effetti in relazione all’eventualità ed alle modalità della venuta ad esistenza dei crediti (futuri) assegnati: non certo perchè ciò possa in qualche modo incidere sul contenuto dell’ordinanza di assegnazione (che resta quello cristallizzato al momento della sua emissione e, più precisamente, alla situazione emergente dal pignoramento e dalla dichiarazione di quantità), ma per il caso in cui il creditore assegnatario intenda procedere nei confronti del terzo per ottenere il pagamento dei crediti futuri assegnati.

Si tratta cioè di una questione che non può trovare ingresso nell’ambito del processo di espropriazione presso terzi all’esito del quale viene emessa l’ordinanza di assegnazione dei crediti futuri, ma esclusivamente nell’ambito delle vicende successive, in relazione ai rapporti tra il creditore assegnatario ed il terzo pignorato.

Senza che in questa sede possano essere presi in considerazione i profili di una eventuale extrapetizione della decisione impugnata e della stessa ammissibilità di una censura dell’ordinanza di assegnazione in relazione ad una questione estranea al suo contenuto (in quanto si tratta in effetti di profili in nessun modo oggetto delle censure delle società ricorrenti, che – come già visto – hanno dedotto esclusivamente gli argomenti, del tutto inconferenti ed infondati, in precedenza evidenziati), è qui sufficiente osservare che la decisione impugnata, con riguardo alle modifiche del contratto di affitto intervenute successivamente alla data in cui è stata resa la dichiarazione di quantità (ed il giudice si è riservato di provvedere sull’assegnazione), nella sostanza, si limita a ribadire, in linea astratta, il principio generale sopra richiamato, della rilevanza delle successive modificazioni del contratto dal quale derivano eventuali crediti futuri, condizionati e/o eventuali, oggetto di assegnazione.

Questione del tutto estranea al presente giudizio, da risolvere eventualmente nei futuri rapporti (e nei futuri eventuali giudizi) tra la società creditrice assegnataria e la società terza pignorata, è invece quella dell’efficacia e dei limiti di opponibilità alla prima delle modifiche contrattuali in concreto operate dalle parti del contratto (anche ai sensi dell’art. 2918 c.c.), questione che, in considerazione dei limiti dell’oggetto del presente giudizio non può ritenersi in alcun modo pregiudicata dalla decisione qui impugnata.

4. I ricorsi sono rigettati.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta i ricorsi;

– condanna le società ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole, a carico di ciascuna ricorrente, in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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