Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25945 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 05/12/2011), n.25945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10375/2006 proposto da:

L.R.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68, presso l’avvocato COZZI

CLAUDIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONUCCI Arturo,

IACUBINO CLAUDIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA LA MILITE S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 13937/2006 proposto da:

LA MILITE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POSTUMIA, 3, presso l’avvocato ORLANDO ANGELA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CENTOLA GIUSEPPE, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso principale;

inammissibilità o rigetto del secondo motivo; rigetto restanti

motivi e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., ha respinto l’appello principale e l’appello incidentale rispettivamente proposti da L.R.A. e dalla Coop. Edilizia La Milite avverso la sentenza 14.5.97 del Tribunale di Foggia che, pronunciando sulle domande avanzate dalla cooperativa, di condanna dell’ex socio L.R. al rilascio dell’alloggio e del box che gli erano stati assegnati provvisoriamente ed al risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione abusiva degli immobili, aveva accolto la prima e rigettato, perchè del tutto carente di prova, la seconda. La Corte territoriale, per ciò che nella presente sede interessa, ha affermato: che il diritto della cooperativa ad ottenere il rilascio dei beni trovava fondamento nell’esclusione del L.R. dalla compagine sociale, decisa dall’assemblea dei soci con Delib. 13 ottobre 1990; che il L.R. non poteva opporsi all’avversa pretesa facendo valere un asserito vizio della delibera (siccome assunta, in violazione dello statuto, dall’assemblea dei soci e non dal Consiglio di Amministrazione) che, quand’anche sussistente, ne avrebbe comportato la mera annullabilità e non la nullità o l’inesistenza;

che pertanto la delibera, non impugnata dall’appellante principale entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 2527 c.c., era divenuta definitiva ed irretrattabile; che, comunque, l’appellante non aveva prodotto lo statuto societario e dunque non aveva fornito la prova della dedotta violazione; che, in ogni caso, il vizio denunciato non ricorreva, posto che la facoltà del C.d.A. di decidere dell’esclusione dei soci, da stabilirsi con apposita previsione statutaria, che ha il contenuto di una delega di poteri da parte dell’assemblea, non può ritenersi esclusiva, bensì concorrente con quella dell’assemblea medesima, prevista in via generale dall’art. 2527 c.c.; che, infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla cooperativa con l’appello incidentale, doveva escludersi che nel corso del giudizio di primo grado la società avesse rinunciato, formalmente od implicitamente, alla domanda risarcitoria, che era stata pertanto correttamente esaminata (e respinta) nel merito dal Tribunale.

L.R.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi.

La Cooperativa La Milite ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, entrambi illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) Con il primo motivo di ricorso, il L.R. denuncia violazione degli artt. 161, 132 c.p.c. e art. 119 disp. att. c.p.c. e deduce nullità della sentenza, che risulta sottoscritta da un presidente del collegio giudicante diverso da colui che è indicato come tale nell’intestazione.

Il motivo è infondato.

Va innanzitutto rilevato che – poichè la sentenza non è priva delle firme richieste, a pena di nullità assoluta ed insanabile, dall’art. 132 c.p.c. e art. 119 disp. att. – la norma eventualmente violata andrebbe individuata nell’art. 276 c.p.c., comma 1, per essere stata la decisione deliberata in camera di consiglio senza la partecipazione del giudice che presiedeva l’udienza nella quale fu compiuta l’ultima attività processuale (discussione e/o precisazione delle conclusioni), sostituito dal collega che ha sottoscritto il provvedimento.

L’ipotesi (per il vero meramente adombrata dal ricorrente) risulta però smentita dall’esame del verbale della predetta udienza, avente fede privilegiata, che attesta che il collegio dinanzi al quale la causa fu assunta in decisione era presieduto dal medesimo magistrato che, in tale qualità, ha apposto la sua firma in calce alla sentenza: deve dunque presumersi, in difetto di contrari elementi che il L.R. aveva l’onere di allegare, che l’indicazione, nell’intestazione, del nominativo di un diverso presidente, sia frutto di mero errore materiale, privo di qualsivoglia rilievo e, comunque, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287, 288 c.p.c. (Cass. nn. 15879/010, 12352/09). 2) I successivi motivi di ricorso censurano, sotto vari profili, la decisione di rigetto dell’appello. 2.1) Col secondo motivo, il L.R. denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115, 167 e 416 c.p.c. e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che, ai fini di assolvere all’onere della prova che gli incombeva, egli avrebbe dovuto produrre lo statuto societario, nonostante la cooperativa non avesse mai contestato l’esistenza ed il contenuto della clausola che attribuiva al C.d.A. la competenza a deliberare sull’esclusione dei soci.

2.2) Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2511 c.c., e segg., ed assume che il giudice d’appello, distinguendo fra ragioni di inesistenza, nullità ed annullabilità della delibera, ha erroneamente richiamato le norme in tema di società per azioni di cui agli artt. 2377-2379 c.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del diritto societario) , non applicabili alle società cooperative, mentre avrebbe dovuto “motivare autonomamente sulle nullità materia di gravame”.

2.3) Con il quarto motivo, deducendo violazione degli artt. 115, 167 e 416 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., il L.R. osserva che il potere statutariamente attribuito al C.d.A. di deliberare sull’esclusione dei soci non era nella specie concorrente con quello dell’assemblea e che l’eventuale delega di tale potere dall’uno all’altro organo avrebbe richiesto un atto scritto, non prodotto in causa.

2.4) Con il quinto motivo, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1442 c.c., il ricorrente rileva, infine, che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in ordine all’applicabilità al caso di specie del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum, da lui espressamente invocato nella comparsa conclusionale, per il caso che il vizio dedotto andasse annoverato fra quelli di annullabilità, e non di nullità, della delibera.

Nessuna delle elencate doglianze può trovare accoglimento.

3) La Corte di merito ha respinto l’appello in base ad una pluralità di autonome rationes decidendi: fra queste risulta dirimente quella con la quale – dopo aver osservato che il L.R. non poteva opporsi alla domanda di rilascio denunciando tardivamente la pretesa violazione di una disposizione statutaria che, comportando la mera annullabilità (e non già la nullità o l’inesistenza) della delibera di esclusione, avrebbe potuto essere fatta valere solo attraverso l’opposizione di cui all’art. 2527 c.c., comma 3 – ha rilevato che la delibera, non impugnata dall’appellante entro il termine di 30 giorni previsto dalla norma, era divenuta definitiva ed irretrattabile.

3.1) Il motivo di ricorso che investe specificamente il predetto capo della pronuncia è quello riportato sub. 2.2), nel quale, tuttavia, il L.R., anzichè lamentare l’errata qualificazione del vizio e chiarire perchè, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d’appello, ci si trovava in presenza di una causa di nullità e/o di inesistenza della delibera che avrebbe potuto essere fatta valere anche oltre l’indicato termine decadenziale, si è limitato a sindacare la decisione in quanto derivante dall’applicazione in via analogica delle norme che, prima della riforma del diritto societario, disciplinavano l’impugnativa delle delibere delle società per azioni.

3.2) Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di precisare che il procedimento di opposizione all’esclusione del socio di cooperativa è del tutto distinto dai normali mezzi di impugnazione delle delibere assembleari di cui agli artt. 2377 – 2379 c.c. (Cass. nn. 2339/82, 2690/96); sennonchè, proprio sul presupposto dell’assoluta diversità fra le due fattispecie procedimentali, ha costantemente affermato che il socio escluso dalla cooperativa può far valere i vizi della relativa delibera esclusivamente mediante l’opposizione ex art. 2527 c.c., da proporre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (Cass. nn. 2690/96 cit., 16727/04, 18556/04, 12001/05).

3.3) Le notazioni che precedono conducono alla declaratoria di inammissibilità del motivo in esame: per un verso, infatti, la censura non attiene al punto nodale sul quale si fonda la statuizione di irretrattabilità della delibera di esclusione (costituito, a parte l’applicabilità o meno al caso di specie del disposto degli artt. 2377-2379 c.c., dal rilievo della tardiva deduzione di un vizio di annullabilità della decisione assembleare); per altro verso, è palese il difetto di interesse del ricorrente a dolersi di un error in iudicando la cui eventuale sussistenza (comportando l’affermazione dell’impugnabilità della delibera esclusivamente ai sensi dell’art. 2527 c.c., comma 3, senza possibilità di distinguere fra vizi di inesistenza, nullità o annullabilità della stessa), costituirebbe ulteriore argomento a sostegno di detta statuizione. 4) E’ invece infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale il L.R., contestando sotto un diverso profilo il medesimo capo della decisione, lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1442 c.c., u.c., egli avrebbe potuto comunque opporre alla cooperativa le ragioni di annullabilità della delibera.

Il principio quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum opera infatti in materia contrattuale, presuppone che la parte che propone l’eccezione sia convenuta per l’esecuzione della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dall’onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell’azione di annullamento: deve escludersi pertanto che il principio possa trovare applicazione in fattispecie, quale la presente, in cui si discute non già di un contratto ma di una delibera assembleare, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un’impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione, ed il giudizio non abbia neppure ad oggetto l’esecuzione della delibera, ma una domanda di rilascio di un immobile.

Il rigetto delle censure concernenti la principale ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, rende superfluo l’esame dei motivi riportati sub. 2.1) e sub. 2.3) (volti a contestare ulteriori, ed autonome, ragioni della decisione), la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’accoglimento del ricorso. Va, da ultimo, respinto il ricorso incidentale della Cooperativa La Milite, che, denunciando violazione degli artt. 99 e 184 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che la “riserva”, da essa esplicitata nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, “di intraprendere in altra sede opportuna azione per il risarcimento di tutti i danni”, potesse essere interpretata quale implicita rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata in giudizio.

Il giudice d’appello ha ampiamente illustrato, con motivazione immune da vizi logici od errori giuridici, le ragioni della decisione: ha infatti, dapprima osservato che la società non solo non aveva mai formalizzato la rinuncia, ma, nella stessa comparsa conclusionale, aveva ribadito il suo diritto ad ottenere il ristoro dei danni, limitandosi ad esprimere una generica riserva di agire in separata sede per ottenere il “risarcimento di tutti i danni”, senza contemporaneamente esplicitare la volontà di abbandono della richiesta già formulata; ha poi tratto da tali elementi il convincimento che la riserva ben potesse riferirsi a danni di altra natura e di diversa entità rispetto a quelli domandati in giudizio.

La censura, nella quale si sostiene che la formulata riserva, da correlare alla mancata riproposizione della domanda risarcitoria nelle conclusioni precisate in via definitiva, costituiva incontestabile espressione del venir meno dell’interesse ad ottenere una pronuncia di merito sulla domanda medesima e manifestazione inequivoca della volontà di rinunciarvi, si risolve pertanto nella pretesa della ricorrente, inammissibile nella presente sede di legittimità, di sostituire all’interpretazione degli scritti difensivi operata dal giudice del merito la propria soggettiva interpretazione.

L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese fra le parti nella misura di un terzo; i rimanenti due terzi vanno posti a carico del L.R. e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese fra le parti nella misura di un terzo e condanna L.R. A. a pagare alla Cooperativa La Milite a r.l. i rimanenti due terzi, che liquida in Euro 4.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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