Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25944 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23715/2019 proposto da:

G.M., rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI

ROSA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il

09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione proposta da G.M., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la statuizione e che il Ministero è rimasto intimato;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice negato il diritto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, non supera il vaglio d’ammissibilità in quanto l’esponente dopo essersi a lungo intrattenuto sulla natura e fonti degli istituti di protezione internazionale evocati, non coglie, nè minimamente contrasta l’approfondita e articolata ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, a fronte della scelta del richiedente di non comparire, ha evidenziato che la narrazione della vicenda, squisitamente privata (uno zio avrebbe minacciato di morte il ricorrente per impossessarsi di un pezzo di terra che la madre gli aveva lasciato in eredità), appariva generica e non correlata a una situazione di pericolo generalizzato (vengono evidenziate le COI) e di assenza di pubblica tutela, che l’interessato neppure ha prospettato;

nè possono assumere valore dirimente, a fronte di quanto sopra evidenziato, le informazioni provenienti dal sito (OMISSIS), rivolte esclusivamente a garantire i turisti italiani, nel mentre il provvedimento ha, con analiticità e ricchezza di riferimenti informativi, escluso la situazione di indiscriminata violenza nel paese d’origine (Nigeria), in uno alla credibilità del narrato del ricorrente, in conformità all’orientamento di questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stato negato il diritto alla protezione umanitaria, evidenziando, in sintesi, che:

– interpretato l’istituto quale clausola di salvaguardia, sulla base della situazione socio-politica del Paese di provenienza, sulla scorta delle COI (contry of origin information), caratterizzata da insicurezza, violazione dei diritti umani, il Tribunale non avrebbe potuto negare il riconoscimento del diritto, valorizzando le dichiarazioni rese dall’esponente davanti alla Commissione, ricorrendo l’ipotesi di vulnerabilità riconosciuta in sede di legittimità con la pronunzia n. 4455, 23/2/2018;

considerato che il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:

– occorre premettere che la denunzia di violazioni di legge in genere non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

– come già chiarito in relazione al primo motivo non può che ribadirsi, che anche in relazione alla seconda censura il ricorrente non attinge in alcun modo la motivazione del Tribunale, il quale si è peritato di evidenziare l’emergere di un narrazione inattendibile e lacunosa, a fronte di una situazione locale non identificabile con l’astratta ipotesi delineata in ricorso, mera riproposizione della versione smentita dal Tribunale;

– in definitiva la censura, al di là della ricostruzione astratta dell’istituto, non svolge una effettiva critica impugnatoria, il che avrebbe implicato la specifica sottoposizione a questa Corte di emergenze di causa tali da sconfessare sul punto la sentenza d’appello, dalla quale il ricorrente si limita a dissentire, senza neppure indicare il percorso argomentativo, sostenuto da elementi probatori specificamente evidenziati (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 6519, 6/3/2019);

ritenuto che con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dolendosi del mancato esercizio del potere istruttorio d’ufficio, in quanto il Tribunale locale, violando la legge, non aveva fatto luogo ad acconcia istruttoria, implicante l’accesso alle fonti di conoscenza (COI) utili a fotografare la situazione del Paese d’origine, con la conseguenza che la decisione impugnata doveva reputarsi frutto di asserti apodittici, che non avevano tenuto conto della forte instabilità e la tensione sociale registratasi in Nigeria, ricavabile anche dal sito del Ministero degli Esteri, (OMISSIS) e dall’allarme sequestri di persona lanciato dal medesimo Ministero; dovendosi, inoltre, registrare una emergenza terrorismo e un’emergenza sanitaria;

considerato che il motivo è inammissibile in quanto privo di specifico riferimento alla situazione personale del richiedente, il quale non può vantare il diritto alla protezione umanitaria sol perchè il proprio Paese d’origine soffre di una condizione di sottosviluppo, avendo l’onere di spiegare quali specifiche e personali ragioni umanitarie, che, quindi, lo riguardino direttamente, resterebbero pregiudicate dal suo rimpatrio, per contro, a fronte dell’apodittica contestazione censuratoria, il Tribunale ha dato mostra di avere attinto a una pluralità di fonti d’informazione attendibili; nè, in assenza di collaborazione da parte dell’interessato sarebbe stato possibile in alcun modo ulteriormente scandagliare la vicenda privata narrata;

ritenuto che con il quarto motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che il Tribunale di Napoli aveva inopinatamente giudicato lacunoso e non credibile il racconto del richiedente, non tenendo conto degli elementi di “numerosi profili di vulnerabilità”;

considerato che anche quest’ultima censura non supera il vaglio d’ammissibilità per una pluralità di convergenti ragioni:

– in primo luogo l’esponente non specifica dove le evidenziate circostanze abbiano formato oggetto di discussione fra le parti; nè, tantomeno specifica nel dettaglio, con puntuale riferimento agli atti processuali, in cosa siano consistite le denunziate omissioni;

– la decisione, al contrario dell’assunto, ha motivatamente spiegato che il narrato del ricorrente, inattendibile e lacunoso, non integrava situazione meritevole di tutela umanitaria;

– il Tribunale, a dispetto dell’assunto censuratorio, ha dato conto, con indicazione delle fonti, degli elementi univoci che facevano escludere che si fosse in presenza di una situazione di violenza indiscriminata, la quale, va precisato, non può identificarsi con situazioni d’instabilità, anche significative (peraltro diffuse in larga parte delle Nazioni), bensì in un incontrollato, indistinto e violento disordine, costituente, appunto, indiscriminato pericolo per i residenti, non fronteggiato efficacemente dall’apparato statale;

– il ricorrente presuppone una situazione fattuale che il Giudice del merito non ha riscontrato, attingendo a plurimi e attendibili report e contrappone ad essa un’alternativa ricostruzione del complesso informativo, il cui apprezzamento non è in questa sede predicabile;

considerato che non deve farsi luogo a regolamento delle spese poichè il competente Ministero non ha svolto difese in questa sede;

considerato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) è applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA