Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25943 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15241/2011 R.G. proposto da:

ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, in persona del sindaco pro

tempore, difeso dall’avv.to Angela Raimondo dell’Avvocatura Comunale

e dall’avv. Fiammetta Lorenzetti, elettivamente domiciliato presso

il loro studio, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

– ricorrente –

contro

SA.GA.PA. s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante, assistita

dall’avv. Gianluca Mancini, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata, in Roma, Via Ovidio n. 26;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/4/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 25/05/2010 e notificata il

18.10.2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2017

dal Dott. Andrea Nocera, Magistrato addetto al Massimario, applicato

alla Sezione Tributaria.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 179/4/2010, depositata il 25/05/2010, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 207/12/2008, ha accolto parzialmente l’appello della SA.GA.PA. s.r.l., che aveva proposto ricorso introduttivo avverso gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Roma per insufficiente versamento dell’ICI per gli anni 2002 e 2003.

La CTR riteneva fondata la censura formulata dalla appellante circa l’efficacia dell’atto attributivo della nuova rendita catastale, ai fini della determinazione dell’imponibile ICI, solo per il periodo successivo alla sua notifica (nella specie, perfezionatasi in data 28.05.2005) ai sensi della L. n. 322 del 2000, art. 74. Confermava, in ogni caso, la sentenza appellata “nella parte in cui dispone che l’importo della rendita catastale dell’immobile originariamente indicata in Euro 33.923,99 debba considerarsi ridotta ad Euro 25.638,00, atteso che su tale punto non vi è contestazione da parte dell’Ufficio”.

Avverso questa decisione, Roma Capitale, già comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di doglianza.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, Roma Capitale deduce l’illegittimità della sentenza per impropria applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

Evidenzia, in particolare, che per l’immobile oggetto di imposta era stata presentata in data 11.2.1987 istanza di variazione della destinazione d’uso e, in seguito a tale istanza, l’Agenzia del territorio con atto del 27.12.2001 (prot. 1269063) aveva attribuito all’immobile la maggior rendita di Euro 33,923,99 (poi, successivamente ridotta, a seguito di istanza di riesame, nella misura indicata in sentenza). Dalla data di adozione dell’atto attributo del valore catastale è, dunque, venuta meno l’applicabilità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, che per fabbricati classificabili nel gruppo D fa riferimento al valore contabile legato ai costi di acquisizione e ai coefficienti stabiliti con D.M..

1.2. Il motivo è fondato.

La controversia origina dalla notifica di due avvisi di accertamento ICI, da parte del Comune di Roma, e vede la contribuente contestare l’attribuzione della rendita, recepita dall’atto impositivo impugnato, sotto il solo profilo della sua inefficacia per le annualità anteriori alla notifica della rendita medesima, pur essendo essa attribuita o modificata dopo il 1 gennaio 2000.

La questione deve va dunque risolta alla luce del principio affermato da questa Corte, a partire dalla sentenza n. 3160/2011 delle Sezioni Unite, secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (il principio risulta ribadito successivamente da Cass., nn. 14402/2017, 23600/2011, 14773/2011).

Secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite nella medesima sentenza n. 3160/2011, “il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.

Nel solco della sopra ricordata pronuncia, questa Corte ha ulteriormente precisato che, per gli atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati la necessità della notificazione, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (Cass. n. 5621/2014; n. 10953/2011; n. 16031/2009).

Nel caso di specie, come riconosciuto dalla CTR, la rendita catastale, sulla base della quale è stata liquidata l’ICI per gli anni 2002 e 2003, è stata attribuita in data 27.12.2001 ma l’atto attributivo è stato notificato solo in data 28.05.2005, unitamente agli avvisi di liquidazione.

Sulla base di tale dato la CTR ha ritenuto che gli effetti dell’atto attributivo della nuova rendita catastale non potessero operare “per le annualità pregresse, in relazione alle quali sarebbe un dato giuridicamente inesistente”.

La sentenza impugnata non ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto sopra richiamato perchè trascura la possibilità che l’ente titolare del tributo possa utilizzare la nuova rendita catastale, al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, in epoca successiva alla notificazione, anche per le annualità d’imposta “sospese”, ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. Legittimamente, quindi, il comune ha proceduto al recupero della maggiore imposta con gli impugnati avvisi di liquidazione, trattandosi di mera attività di controllo della regolarità dei versamenti effettuati dal contribuente.

Tutto questo emergendo dalla sentenza medesima, deriva che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Alla cassazione può far seguito la decisione di questa Corte nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il rigetto dell’impugnazione originariamente proposta dalla società SA.GA.PA. s.r.l. avverso gli avvisi di liquidazione.

2. La sopravvenuta risoluzione del contrasto di giurisprudenza in ordine alla interpretazione della L. n. 322 del 2000, art. 74, integrativa consente la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di legittimità e di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei giudizi di legittimità e di merito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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