Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25943 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25943 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28217-2007 proposto da:
GUARIGLIA LORENZO GRGLNZ53A21H703X, GUARIGLIA EMMA
GRGMME49T49H703N, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio
dell’avvocato RINALDI GALLICANO SIMONA, rappresentati
e difesi dall’avvocato FIORILLO REMIGIO;
– ricorrenti –

2013
2059

contro

MATARAZZO VIRGINIA MTRVGN25A42C125B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo
studio dell’avvocato SCHIPANI MONICA, rappresentata e

Data pubblicazione: 19/11/2013

difesa dall’avvocato BONIFACIO GIUSEPPE;
RIZZO

MARCO

elettivamente

RZZMRC59H06C125T,

domiciliato in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso lo
studio dell’avvocato CONTARDI GENNARO, rappresentato e
difeso dall’avvocato TREZZA GIUSEPPE;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 379/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 06/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIUSEPPE TREZZA in qualita’ di
difensore del resistente Sig. Rizzo e quale delegato
dall’avvocato GIUSEPPE BONIFACIO, difensore della
resistente Sig.ra Matarazzo, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Guariqlia-Rizzo-Matarazzo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette in fatto che Vanda Matarazzo ( dante causa degli attori
Emma e Lorenzo Guariglia) unitamente alle sorelle Caterina e Virginia

quest’ultimo, avevano conferito l’incarico al geom. Rizzo di predisporre un
progetto divisionale dei beni ereditari ancora indivisi. Tale progetto era stato
redatto dal geom. Rizzo ed era stato esaminato ed approvato dalle
condividenti che in data 24.6.1993 sottoscrivevano la scrittura privata e le
allegate planimetrie. Ciò posto, con atto regolarmente notificato, Emma e
Lorenzo Guariglia convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Vallo della
Lucania, Virginia Matarazzo e Marco Rizzo, deducendo di essere venuti a
conoscenza che il geom. Rizzo, incaricato da Virginia Materazzo, aveva
presentato denunce di variazioni catastali relative al fabbricato sito in S.
Maria di Castellabate con ingressi in via dei Caduti del Mare ed in piazza
Mercurio, contenenti numerose alterazioni dello stato effettivo dell’immobile
e dello stato dei luoghi, per cui chiedevano la condanna di Marco Rizzo e
Virginia Matarazzo, firmataria delle schede catastali, alla correzione, a loro
cura e spese, delle “variazioni catastali” operate, nonché al pagamento dei
danni da quantificarsi in via equitativa, oltre alle spese di causa.
Il geom. Rizzo si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, rilevando che
non vi era stata alcuna alterazione dello stato dei luoghi in quanto egli si era

Corte Suprema di Cass

Il sez.

. – est. dr. G. A. Bursese-

3

Matarazzo, figlie ed eredi del loro genitore Goffredo Matarazzo, alla morte di

limitato a denunziare la situazione immobiliare all’esito del progetto di
divisione approvato da tutte le coeredi; in via convenzionale chiedeva la
condanna degli attori al pagamento della somma di L. 3.597.043 a lui dovuta
quale saldo del compenso a lui spettante per l’incarico professionale

Si costituiva Virginia Matarazzo che eccepiva l’infondatezza della domanda
formulata nei suoi confronti, ribadendo che lo stesso professionista era
stato incaricato da tutte le eredi Materazzo a predisporre il progetto di
divisione dalle stesse concordemente approvato per iscritto, e di prowedere
quindi alla conseguenti volture catastali, che del tutto occasionalmente
vennero da essa soltanto sottoscritte e non anche dalle altre sorelle.
L’adito tribunale, previo espletamento di CTU, con sentenza n. 149/2003,
in parziale accoglimento di entrambe le domande, condannava il Rizzo di
procedere alla modifica, a sue cure e spese, nei termini indicati dal CTU,
delle denunzie all’UTE in conformità del reale stato dei luoghi; condannava
altresì gli attori a corrispondere al Rizzo la minor somma di € 1.000,00 quale
saldo del corrispettivo per l’opera svolta in favore del loro dante causa.
Veniva rigettata la domanda proposta contro Virginia Matarazzo.
La sentenza veniva appellata dal Rizzo che insisteva per il rigetto della
domanda avversaria e per l’accoglimento integrale della sua domanda
riconvenzionale. Proponeva appello incidentale Virginia Materazzo, in ordine
alla disposta compensazione delle spese processuali.

Corte Supre

sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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espletato.

L’adita Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 370/2007, depositata in
data 6.6.2007, accoglieva entrambi i gravami, rigettando la domanda
proposta dai Guariglia contro il Rizzo, e condannando i primi al pagamento,
in favore del secondo, dalla somma di € 1.857,72, oltre al pagamento delle

Virginia Matarazzo le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Secondo la corte distrettuale il Rizzo aveva dimostrato di avere predisposto
le planimetrie e presentato le variazioni all’ufficio tecnico, sulla base di un
progetto di divisione dei beni comuni predisposto su specifico incarico di
tutte le eredi Matarazzo e dalle stesse approvato unitamente alle allegate
planimetrie. Rilevava che la correttezza delle planimetrie redatte dal
Rizzo, andava verificata

alla luce della

nuova situazione verificatasi

all’esito della divisione dei beni comuni e non con riferimento al preesistente
stato dei luoghi. Infine

era dovuto al professionista l’intero onorario

richiesto in quanto egli aveva correttamente espletato l’ incarico ricevuto.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i Guariglia sulla base di n. 6
mezzi; resistono con controricorso il geom. Rizzo e Virginia Matarazzo. Le
parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1- Con il primo motivo del ricorso gli esponenti denunziano la violazione
dell’art. 325 c.p.c. e deducono l’inammissibilità dell’appello perché l’atto

Corte Suprema di Cassazione — II sez. civ. – est.

u estr—-

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spese del doppio grado. Condannava inoltre i Guariglia a rimborsare a

d’appello era stato notificato entro il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. ,
ma senza che fosse dedotto la mancata notifica della sentenza impugnata.
La doglianza è infondata. In effetti la sentenza di primo grado prodotta reca
la data di pubblicazione del 13.03.03, ma non anche quella della sua

dunque entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. La pretesa sollevata dal
ricorrente non ha alcuna giustificazione, né alcun pregio alla luce dei principi
generali che sottendono all’ordinamento processuale vigente. Non era
necessario dedurre in modo esplicito il fatto negativo della non notifica
della sentenza impugnata, che tra l’altro ben poteva essere implicitamente
presupposto: sarebbe stato semmai l’appellato a dover eccepire il fatto
positivo della notifica ( a lui stesso) della sentenza ove essa fosse
realmente avvenuta.
2 – Con il 2° motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.
7,9 e 14 DPR 650/1972 ; si afferma che la presentazione del
frazionamento catastale da parte del geom. Rizzo doveva corrispondere
allo stato dei luoghi del momento della presentazione e non invece alla
volontà delle parti che hanno voluto operare la divisione e lo avevano
autorizzato a farla.
3 – Il 3° e 4° motivo riguardano il vizio di motivazione con riferimento alla
circostanza di cui sopra : si osserva che la corte territoriale parla di
corrispondenza delle planimetrie redatte dal geometra, riconoscendone

Corte Suprema di Cassazione —11 sez. el

ursese-

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(eventuale) notifica: l’appello è stato quindi ritualmente proposto il 19.12.03,

quindi la loro non perfetta

conformità. Quindi l’adempimento del

professionista non era esatto,con ogni conseguenza anche sulla misura del
corrispettivo pattuito.
Rilevava che la correttezza delle planimetrie redatte dal Rizzo, andava

beni comuni e non con riferimento al preesistente stato dei luoghi.
Le doglianze di cui sopra — congiuntamente esaminate essendo connesse —
non hanno pregio. Si deve infatti tenere conto che nella fattispecie si trattasi
di una divisione convenzionale fra coeredi e che era pacifico che le
planimetrie in questione rispettassero gli accordi divisori, in base ai quali
erano stati redatte. In tal senso può essere condivisa e va intesa
l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la correttezza di tali
elaborati andava verificata alla luce della nuova situazione verificatasi in
conseguenza dell’avvenuta divisione dei beni comuni e non con il mero
riferimento ad un generico preesistente stato dei luoghi. A nulla rileva che
la Corte territoriale ha parlato di “buona corrispondenza” del contenuto delle
denunzie all’UTE con gli elaborati grafici allegati ella scrittura provata”:
4 – Con il 5° motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. Si contesta
quanto affermato dalla Corte secondo cui la domanda riconvenzionale del
geom. Rizzo onde ottenere il pagamento del proprio onorario professionale
non era stato oggetto di contestazione nel quantum; vi era stata in realtà

Corte Suprema di Cassazione — 11 sez. cii est dr. G. A. Bursese-

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verificata con la nuova situazione verificatasi all’esito della divisione dei

una discordanza sia pure implicita dell’importo richiesto, tant’è che era
sorta proprio per tale motivo la controversia in esame.
5 – Con il 6° motivo si denunzia in subordine la violazione o falsa
applicazione degli artt. 2233 e 2697 c.c. perché il geom. Rizzo aveva

l’avrebbe fatto.
Le doglianze suddette – congiuntamente esaminate – non hanno alcun
pregio. Invero non era stato contestato ed è dunque pacifico, il conferimento
dell’incarico professionale al geometra Rizzo da parte dei coeredi, mentre le
doglianze a lui mosse riguardano in sostanza solo infedeli denunce catastali
che sono in realtà da escludersi. A parte ciò, è noto peraltro che il
compenso, ai sensi dell’art. 2233 c.c. , può anche essere determinato dal
giudice ” sentito il parere dell’associazione professionale a cui il
professionista appartiene “.
In definitiva il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
rigettata il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
AoLA
In Roma li -25-3etterrrItere-2013

l’onere di provare sia l’an che il quantum delle propria parcella … e non

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