Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25943 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20756/2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle

Milizie n. 9, scala C, – 2 piano, int. 2-3, presso lo studio

dell’Avvocato Carlo Rienzi, che la rappresenta e difende per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 619/2015 della Corte d’appello di Perugia

depositato il 1 aprile 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, con il quale è stato dichiarato improponibile il ricorso da lei proposto per ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, in relazione alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi tra il 1996 e il gennaio 2010;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto in data 27 giugno 2016, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che l’atto è stato notificato a mezzo posta al Ministero dell’economia e delle finanze e che tuttavia non risulta allegato l’avviso di ricevimento; che la rinuncia, se non può, per tale ragione, essere ritenuta idonea a determinare l’estinzione del giudizio, evidenzia tuttavia la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso; che questo deve quindi essere dichiarato inammissibile; che non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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