Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25943 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21051-2017 proposto da:
S.O., V.A., V.M., V.G.,
VI.MI., tutti quali eredi legittimi di VI.GI.
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 90 C/0 ST. LEONE,
presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE ANGELIS, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale
Dott. N.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO MARIA
CORBO’;
– controricorrente –
e contro
V.E., D.E., L.F.D.,
B.G., SIRMAC SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2072/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
RILEVATO
che:
Con atto di citazione del 14 luglio 2010 S.O., V.M., V.A., V.G. e Vi.Mi. convenivano davanti al Tribunale di Latina B.G. (conducente del veicolo coinvolto), Sirmac S.r.l. (proprietario del veicolo) e Vittoria Assicurazioni S.p.A. per ottenerne il risarcimento dei danni da sinistro stradale che aveva causato la morte del congiunto Vi.Gi.. Si costituì, resistendo, soltanto la compagnia. Intervennero, chiedendo il risarcimento, anche V.E., D.E. e L.C. quale legale rappresentante di L.F..
Con sentenza del 16 ottobre 2012, il Tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva del B. nella causazione del sinistro e condannava solidalmente i convenuti al risarcimento.
La compagnia proponeva appello principale e gli intervenuti V.E., D.E. e L.F. appello incidentale.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 marzo 2017, accoglieva parzialmente l’appello principale, rigettando la domanda di S.O. e riducendo il quantum risarcitorio per V.M., V.A., V.G. e Vi.Mi.; rigettava l’appello incidentale.
Hanno presentato ricorso S.O., V.M., V.A., V.G. e V.M., articolandolo in cinque motivi.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Il quarto motivo viene rubricato come “divieto di formulazione di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c. (mutatio libelli)”.
Il quinto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, difetto e contraddittorietà motivazionali nonchè violazione di legge.
Si è difesa con controricorso la compagnia assicuratrice.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il difensore dei ricorrenti, avvocato Corrado De Angelis, nell’incipit del ricorso, dichiara di rappresentarli e difenderli “in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello”; e il ricorso difetta, invero, di procura speciale. L’art. 365 c.p.c. esige per il ricorso per cassazione una procura speciale, e l’art. 369 c.p.c., comma 2, stabilisce che a pena di improcedibilità con il ricorso deve essere appunto depositata una procura speciale, “se questa è conferita con atto separato” (n. 3). Consolidata giurisprudenza porta ad escludere che l'”atto separato” possa essere formato antecedente alla sentenza impugnata, e che comunque la procura speciale possa essere conferita prima di dell’emissione di quest’ultima (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 7 gennaio 2016 n. 58; Cass. sez. 6-3, ord. 11 settembre 2014 n. 19226; Cass. sez. 1, 30 luglio 2012 n. 13558); e comunque, esigendo la legge una “procura speciale”, la procura non può essere quella che unitamente conferisce al difensore lo jus postulandi anche per un altro grado del giudizio.
Da ciò discende che il ricorso non è dotato di procura speciale come stabilito dal combinato disposto degli artt. 365 e 369 c.p.c., per cui – assorbito ogni altro profilo – deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna – in solido, per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2.200, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019