Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25943 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 05/12/2011), n.25943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27026/2005 proposto da:

F.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l’avvocato

NARDONE LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato LA SPINA

Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

CAPITALIA S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), già BANCA di ROMA S.P.A., in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso l’avvocato

FRANCO MATERA, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPARVI Claudio,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ASPRA FINANCE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), e per essa UNICREDIT

CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già UGC BANCA spa), quale mandataria,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso l’avvocato UVA

GENNARO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

Notaio avv. DARIA ZAPPONE di ROMA – Rep. n. 2658 del 14.1.2010;

– interveniente –

contro

V.E., R.A., C.A., OLEIFICIO VENTURI

S.A.S.;

– intimati –

sul ricorso 32388/2005 proposto da:

C.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l’avvocato

CARNEVALI RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato TORLINI

EDOARDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAPITALIA S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), già BANCA di ROMA S.P.A, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso l’avvocato

FRANCO MATERA, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO CAPARVI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ASPRA FINANCE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), e per essa UNICREDIT

CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già UGC BANCA spa), quale mandataria,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso l’avvocato UVA

GENNARO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

Notaio avv. DARIA ZAPPONE di ROMA – Rep. n. 2658 del 14.1.2010;

– interveniente –

contro

OLEIFICIO VENTURI S.A.S., V.E., R.A., F.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 172/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 31/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente F., l’Avvocato ELISABETTA NARDONI,

con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente C., l’Avvocato EDOARDO TORLINI che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente Banca, l’Avvocato SANDRO DE MARCO, per

delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto ingiuntivo n. 1432 del 27.11.1995, provvisoriamente esecutivo, il Presidente del Tribunale di Perugia intimava ad C.A. e F.F. (oltre che ad Z. E. e ad R.A.) di pagare in solido all’ingiungente Banca di Roma S.p.a., la complessiva somma di L. 2.357.142.515, maggiorata degli interessi al tasso del prime rate ABI tempo per tempo vigente, con capitalizzazione trimestrale e spese della procedura.

Nel ricorso monitorio la Banca di Roma aveva esposto che gli ingiunti erano debitori di detta somma in quanto:

l’importo di L. 1.520.343.618 oltre accessori costituiva il saldo passivo del (l’apertura di credito in) conto corrente n. (OMISSIS), intrattenuto dall’associazione sportiva (non riconosciuta) “Pallavolo Marconi” (poi Olio Venturi Pallavolo Spoleto a seguito dell’ingresso della olio Venturi S.a.s.) e ne dovevano rispondere ai sensi dell’art. 38 c.c., per avere agito in nome e per conto dell’associazione – l’importo di L. 836.798.897, oltre interessi ed accessori dal 1.10.1995, costituiva, invece, il saldo debitore del conto corrente (di corrispondenza) n. (OMISSIS), di cui gli stessi erano cointestatari.

Contro il decreto ingiuntivo proponevano distinte opposizioni, poi riunite, sia il C. che il F., rispettivamente Presidente e Segretario della suddetta associazione; il F. veniva anche autorizzato a chiamare in causa R.A., V. E. e l’Oleificio Venturi S.a.s., che non si costituivano. In entrambi i giudizi la banca chiedeva il rigetto delle opposizioni.

Con sentenza del 16-06-27.07.2002, il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento delle riunite opposizioni, revocava il decreto opposto e condannava in solido il C. ed il F. a pagare alla Banca di Roma la minore somma di Euro 432.170.170,56 (L. 836.798.897), oltre interessi al tasso convenzionale dalla domanda al saldo, somma che costituiva il saldo debitore del conto corrente n. (OMISSIS). Dichiarava, inoltre, cessata la materia del contendere tra il F. ed i chiamati in causa, che si erano accollati il debito ingiunto, e compensava le spese processuali, ponendo quelle di CTU a carico delle tre parti, in misura di 1/3 ciascuna.

La sentenza veniva impugnata in via principale sia dal C. che dal F. ed in via incidentale da Capitalia S.p.A. Gruppo Bancario Capitalia già Banca di Roma S.p.A..

Con sentenza del 10.01-31-05-2005, la Corte di appello di Perugia, nella persistente contumacia della R., del V. e della società Oleificio Venturi S.a.s., respingeva l’appello principale del F. nonchè quello incidentale proposto dalla società Capitalia. Quanto, invece, all’appello principale del C. respingeva tutti i motivi ad eccezione di quello articolato in via subordinata, inerente al regime delle spese stabilito in primo grado tra lui e la banca, spese che la Corte di merito compensava per 1/3, ponendo la residua parte e le spese di CTU a carico di Capitalia S.p.a., condannata anche al pagamento dei 2/3 delle spese del secondo grado, compensate per l’altro terzo.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi e per quanto ancora rileva:

– che con il loro rispettivo appello principale, implicante in prevalenza censure comuni, il C. ed il F. avevano entrambi conclusivamente chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, che fosse escluso nei loro confronti anche il credito di L. 836.798.897, ora Euro 432.170.170,56, oltre accessori, rinveniente dal saldo debitore del conto corrente n. (OMISSIS), di cui figuravano cointestatari ma che assumevano da riferire anch’esso all’associazione sportiva Pallavolo Spoleto – che dovevano essere disattesi:

1. il primo motivo degli appelli principali – con conseguente anche assorbimento degli ulteriori motivi di censura svolti dal C. e dal F., implicanti la diversa responsabilità di cui all’art. 38 c.p.c. e connesse eccezioni di estinzione del rapporto ex artt. 1956 e 1857 c.c. – dato che:

il primo giudice non aveva errato nel ritenere che, a differenza dell’altro c.c. n. (OMISSIS), il c/c n. (OMISSIS), sebbene anch’esso servito alla gestione dell’associazione sportiva, fosse conto personale degli opponenti e di altri soggetti, dal momento che costoro avevano aperto tale conto sottoscrivendo (insieme a R. A., Z.E. ed V.E.) senza la spendita del nome dell’associazione sportiva, il contratto in atti, del 30.07.1991, e che, dunque, quali intestatari formali del c/c n. (OMISSIS), erano direttamente obbligati, almeno in via principale, nei confronti della banca, a prescindere dall’impiego effettivo delle somme prelevate del tutto irrilevante ai fini in questione, era il richiamo del F. al passaggio del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto con esso si motivava la responsabilità degli ingiunti relativamente all’altro conto n. (OMISSIS), che, invece, era stato formalmente intestato all’associazione;

– del resto, che si trattasse di conto personale appariva ammesso dagli stessi opponenti, con la sottoscrizione della lettera 24.06.1994, indirizzata alla banca, nella quale si manifestava la seria volontà di provvedere sia “al rientro delle posizioni personali” e sia “alla copertura della esposizione del c/c intestato alla Pallavolo Marconi”, essendo sufficiente ai fini in argomento l’intestazione personale del conto, affermata anche dal C..

2. l’altro motivo degli appelli principali inerente al limite dell’esposizione debitoria degli appellanti in via principale, a loro parere circoscritta al semplice conto corrente di corrispondenza ed alla relativa provvista su di esso esistente senza previsione di affidamento o apertura di credito, successivamente non concordati, dato che:

– il conto corrente di corrispondenza poteva accedere a rapporti bancari di diversa natura, con esso non incompatibili nel contratto di conto corrente di corrispondenza erano state richiamate le condizioni generali (“Norme che regolano i c/c di corrispondenza e servizi connessi” di cui all’atto registrato presso l’Ufficio del Registro – Atti privati di Roma, il 21.04.1985, al n. (OMISSIS), riportate su un modello che i sottoscrittori avevano attestato di avere ricevuto e sul cui contenuto si erano dichiarati d’accordo) e puntualmente, per l’approvazione specifica, la clausola n. 6 punti e) ed f), in tema di apertura di credito, che prevedevano che la disponibilità sul conto potesse essere costituita anche mediante apertura di credito;

– la questione, quindi, era quella dell’effettiva concessione di un’apertura di credito da parte della banca, ma tale questione doveva reputarsi assorbita per il fatto che la banca si era limitata a parlare di “sconfinamento di conto corrente”, adducendo;

soltanto di avere eseguito i pagamenti ordinati anche in assenza di provvista (c.d. ordini allo scoperto), sicchè doveva ritenersi che avesse comunque diritto alla restituzione delle somme anticipate per tali pagamenti, da intendersi effettuati nello svolgimento del mandato con anticipazione della provvista (art. 1720 c.c.).

3. l’altro motivo dell’appello principale del C., con cui si era contestata la solidarietà nel debito per inapplicabilità dell’art. 1854 c.c., poichè:

sebbene fosse stato pacifico che soltanto alla cointestataria R. A. fosse imputabile la gestione del conto corrente e sebbene il contratto di conto corrente non avesse inizialmente previsto la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni anche separatamente, tuttavia non essendo tale contratto all’epoca soggetto al requisito della forma scritta, pur essendo stato in tale forma stipulato, l’accordo circa una gestione separata del conto ben poteva intervenire verbalmente e per facta concludentia, come nella specie doveva desumersi accaduto, atteso che nell’arco di diversi anni era stato consentito alla R. di gestire da sola il conto, nel disinteresse degli altri cointestatari la conclusione dell’esistenza di tale accordo era confermata dal fatto che il C. aveva formulato tale eccezione in appello ed il F. non aveva mai sollevato la questione.

4. l’altro motivo dell’appello principale del F., inerente alla violazione da parte della banca dei principi di buona fede e di correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e delle regole sul mandato che, richiamate dall’art. 1856 c.c., imponevano di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) e nei limiti fissati dal mandato (art. 1711 c.c.), ed integrate dalla violazione delle disposizioni sulla trasparenza bancaria relativamente alla pretesa omissione delle prescritte comunicazioni alla clientela senza peraltro specifico riferimento ad alcuna precisa condotta della banca, ed anche questa da riferire, come specificato per le altre, all’esecuzione dei pagamenti allo scoperto ordinati dalla R., dal momento che:

l’effettuazione dei pagamenti allo scoperto su richiesta del cointestatario del conto, abilitato, come nella specie, ad agire separatamente, non integrava atto eccedente i limiti del mandato o atto negligente nell’esecuzione dello stesso;

del tutto generico e comunque ingiustificato appariva il richiamo ai principi di correttezza e buona fede se si fosse voluto sostenere che in base ad essi la banca non avrebbe dovuto effettuare i pagamenti allo scoperto, tanto più che nella lettera del 24.06.1994 gli opponenti avevano dato atto della “estrema correttezza che l’Istituto ha sempre dimostrato nei nostri confronti”.

5. l’altro motivo degli appelli principali inerente alla violazione delle norme sulla trasparenza bancaria di cui alla L. n. 154 del 1992 ed al D.Lgs. n. 385 del 1993, con riguardo alla mancata prova da parte della banca dell’effettuazione delle prescritte comunicazioni, in specie relative agli estratti conto periodici, normalmente effettuate a mezzo di posta ordinaria e non con raccomandata, dal momento che:

il primo giudice aveva rilevato che la produzione in giudizio degli estratti conto equivaleva comunque alla loro trasmissione stragiudiziale agli effetti della loro approvazione ex art. 1832 c.c., e che comunque la violazione di quelle norme non produceva “nullità” o “inefficacia dei rapporti giuridici tra correntista e banca”, ma poteva dare luogo solo a responsabilità da inadempimento contrattuale che gli opponenti avrebbero dovuto fare valere “con separata azione, ciò che gli stessi non avevano fatto” l’eccezione del C. secondo cui la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria era stata integrata dalla determinazione convenzionale della misura degli interessi con rinvio a quelli praticati su piazza, era nuova e comunque infondata stante l’irretroattività delle disposizioni sul tema (L. n. 154 del 1992, art. 4);

– la censura del F. secondo cui con riguardo al rigetto del suo motivo sulla mancanza di comunicazioni della banca alla clientela, ben avrebbe potuto non proporre azione risarcitoria ma limitarsi ad opporre in via di eccezione la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, era priva di pregio, essendo risultata tale eccezione ancora incerta tra eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., infondata per assenza di sinallagmaticità con l’obbligo della banca alle prescritte comunicazioni, ed eccezione di compensazione con il suo preteso credito risarcitorio, inammissibile perchè non tempestivamente proposta in primo grado e non rilevabile d’ufficio.

6. la censura del C. e del F. circa il quantum della pretesa della banca, a loro parere rimasto indimostrato, segnatamente in ordine alla prova del tasso ultralegale degli interessi, era infondata, posto che la banca aveva si allegato al ricorso per ingiunzione l’estratto di saldaconto, del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50, riferibile solo all’ultimo trimestre, ma poi prodotto nel giudizio di opposizione gli estratti conto relativi allo svolgimento del rapporto in questione, equivalente, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, alla loro trasmissione stragiudiziale, estratti da aversi per approvati ex art. 1832 c.c., stante anche l’assenza di specifiche contestazioni da parte degli opponenti, che si erano limitati a sostenere di nulla dovere.

7. d’altra parte, le contestazioni degli opponenti sulla validità del titolo giuridico delle operazioni, seppure ammissibili erano, per quanto detto infondate.

8. l’eccezione degli opponenti, fondata sull’art. 1284 c.c., circa la mancanza di una pattuizione per iscritto del tasso ultralegale degli interessi, doveva essere disattesa stante:

– il riconoscimento di debito fatto dagli opponenti, che con le lettere del 21.04.1994 e 24.06.1994, a loro firma non disconosciuta, avevano effettivamente riconosciuto in proprio e nella veste rappresentativa eventualmente avuta, di essere tenuti al saldo passivo del conto o, se si vuole promesso, con analoga efficacia, il pagamento delle esposizioni debitorie di entrambi i conti, quello personale e quello dell’associazione la mancata prova dell’inesistenza, anche per la quota degli interessi, del debito riconosciuto e, quindi, l’inesistenza del patto scritto relativo al tasso ultralegale degli interessi applicato dalla banca, prova cui i medesimi opponenti erano tenuti ex art. 1988 c.c., atteso il riconoscimento di debito, titolato, in questione (anche a non seguire la dottrina che nel riconoscimento di debito titolato vede anche una confessione avente a oggetto il titolo).

Avverso questa sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato alla società Capitalia, al C., alla R., al V. ed all’Oleificio Venturi S.a.s.. Anche il C. ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso notificato alla società Capitalia, al F., alla R., al V. ed all’Oleificio Venturi S.a.s., prospettando tre motivi d’impugnazione, illustrati da memoria. La società Capitalia S.p.A. ha resistito con controricorsi.

Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (già UGC Bank S.p.A.) quale mandataria della cessionaria Aspra Finance S.p.A., ha depositato in entrambi i giudizi, tramite il suo difensore munito di procura speciale notarile, un atto qualificato “memoria”. La R., il V. e l’Oleificio Venturi S.a.s. non hanno svolto attività difensiva. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2010 i ricorsi sono stati rinviati a nuovo ruolo. Il F. ha successivamente depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente:

– deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi del F. e del C., proposti avverso la medesima sentenza:

– deve essere rilevata l’inammissibilità della costituzione in giudizio della società Unicredit Credit Management Bank S.p.A., giacchè il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr, da ultimo, cass. n. 11375 del 2010).

A sostegno del ricorso il F. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 1956, 1957 e 1854 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3),4), 5) c.p.c”.

Si duole che la Corte di merito abbia ritenuto personale il conto corrente n. (OMISSIS) ed in particolare del fatto:

– che non abbia ricondotto il conto in questione all’associazione sportiva, nonostante che fosse pacifico che il conto corrente era di costei e che comunque ciò fosse già provato dalle affermazioni della banca contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo e dal contenuto delle 2 lettere del 1994, in cui si faceva comunque riferimento all’associazione e non veniva espresso alcun impegno personale del membri del consiglio direttivo dell’ente;

– che, conseguentemente, abbia ritenuto inapplicabile l’art. 38 c.c., e non abbia escluso la sua responsabilità diretta, dato anche che il conto era stato gestito dalla sola R. e quale segretario dell’associazione non aveva svolto alcuna attività nè avrebbe potuto impegnare l’ente, che trattandosi di conto intestato all’associazione, tutt’al più avrebbe potuto rispondere quale fideiussore, garanzia dalla quale aveva conseguito la liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., nonchè si rendeva inapplicabile l’art. 1854 c.c., in tema di obbligazione solidale;

che comunque, l’accordo circa la facoltà di ciascun cointestatario di agire anche separatamente non poteva essere dimostrato per fatti concludenti ma solo per iscritto;

– che l’affermazione circa la personalità del conto n. (OMISSIS) non solo confliggeva con la ratio delle sopravvenute norme sulla trasparenza bancaria ma si palesava anche incongruente rispetto alla situazione dell’altro conto.

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1710, 1711, 1852, 2697, 2729 c.c. degli artt. 112 e 116 c.p.c., della L. L. n. 154 del 1992, art. 10 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117, 118 e 119, sulla trasparenza bancaria anche in relazione al tasso di interesse preteso. Violazione dell’art. 1284 c.c.. Violazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3), 4), 5)”.

Si duole in sintesi che la Corte di merito abbia ritenuto l’apertura di credito:

compatibile con il conto corrente di corrispondenza n. (OMISSIS);

– consentita dal richiamo alle condizioni generali, con affermazione generica e non supportata da elementi probatori legittimata da fatti concludenti, nonostante che il contratto fosse stato concluso per iscritto e non la contemplasse e che dal relativo tenore dovessero essere desunti i poteri della banca ed i limiti del ricevuto mandato, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede;

– non preclusa dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, segnatamente il D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117, 118 e 119, anche con riguardo alla necessità della firma scritta, al divieto di variare unilateralmente le condizioni pattuite, all’obbligo di comunicazioni periodiche;

– che sul punto sia stata esclusa l’operatività dell’art. 1460 c.c.., per difetto di sinallagmaticità tra le prestazioni della banca e quelle del cliente;

che non sia stato rilevato che la banca non aveva fornito alcun titolo giustificativo delle sue pretese e che pertanto non le spettava alcun rimborso ex art. 1720 c.c., nella veste di mandataria e ciò con riguardo anche agli interessi ultralegali, riconosciuti solo sulla base delle missive del 21/04/94 e 24/06/94.

A sostegno del ricorso il C. denunzia:

1 .”Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1372, 1375, 1703, 1710, 1720, 1230, 1842,1852, 1854, 1947, 2697 c.c., art. 1341c.c., comma 2, art. 1469 bis c.c., e segg., nonchè del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117, 118 e 119, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa in riferimento all’art. 360, n. 5″.

Sostiene che la Corte d’appello ha errato:

– nel considerare le singole operazioni allo scoperto relative al conto in esame, che lui non aveva compiuto, come separatamente effettuabili da ciascuno dei correntisti, quali cointestatari, a firma disgiunta, posto anche che non era stata prodotta la documentazione inerente all’apertura di fido da parte sua, peraltro inesistente, o da cui potesse emergere la sua conoscenza dell’affidamento e del conseguente rilevante indebitamento;

– nel presumere, in difetto di prova scritta, che le operazioni allo scoperto fossero separatamente effettuabili dai singoli correntisti, quali cointestatari a firma disgiunta e che, quindi, la R. fosse stata abilitata a gestire da sola il conto corrente, impegnando gli altri ex art. 1854 c.c.;

– nel ritenere, anche nella denegata ipotesi di poteri di firma disgiunta, a lui opponibili le operazioni allo scoperto ordinate da altri correntisti, tramite l’illegittima qualificazione giuridica dei contratti di conto corrente ex art. 1852 e 1854 c.c., e di apertura di credito ex art. 1842 c.c., e segg., la quale andava provata per iscritto a pena di nullità, e che quand’anche avesse potuto essere dimostrata per fatti concludenti, questi dovevano riguardare solo chi li aveva posti in essere nonchè tramite l’indebito richiamo per relationem a sconosciute condizioni generali e ad una loro approvazione per iscritto, il tutto in contrasto con l’art. 1469 bis c.c., e segg., oltre che con l’art. 1372 c.c., nel ritenere opponibili al C. le operazioni allo scoperto ordinate da altri correntisti, anche nella denegata ipotesi di poteri di firma disgiunta, per errata qualificazione giuridica e falsa applicazione degli artt. 1703 cc e ss in tema di mandato e dell’art. 1230 c.c., e segg., in tema di novazione delle obbligazioni.

2.”Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 1956, 1852, 2729 c.c., dell’art. 112 in correlazione con l’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4, dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della causa in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5″.

Sostiene che la Corte d’appello ha errato:

nel ritenere a lui opponibili le operazioni allo scoperto ordinate da altri correntisti, anche a prescindere da quanto premesso sub 1), avendo violato e falsamente applicato l’art. 38 c.c.;

– nel confermare la sentenza di primo grado, data la contraddittorietà della decisione in relazione al contratto di c/c n. (OMISSIS) e al contratto di c/c n. (OMISSIS);

nel ritenere a lui opponibili le operazioni allo scoperto ordinate da altri correntisti, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 1852 c.c., nel condannarlo, quale debitore in proprio dell’esposizione di cui al conto corrente in oggetto e a non ritenerlo membro della Associazione sportiva effettiva debitrice.

3. “Violazione ed errata applicazione dell’art. 1832 c.c. e correlativamente dell’art. 1283, art. 1418, n. 2, artt. 1346, 1284, 1370, art. 820, n. 2, art. 821, n. 3, in riferimento all’art. 360 nn. 3, 4. Omessa, insufficiente e errata motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360, n. 5”.

In via subordinata, il C. si duole del rigetto delle sue censure inerenti all’entità del credito azionato in via monitoria e dei relativi interessi convenzionali, con anche a suo parere indebito addossamento della capitalizzazione trimestrale e delle c.d.

commissioni di massimo scoperto.

I due ricorsi, articolati in motivi di contenuto analogo o connesso e pertanto suscettibili di esame congiunto, non hanno pregio; si sostanziano infatti, o in inammissibili rilievi critici generici, privi di autosufficienza e comunque volti ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, che, come noto, non è consentito in questa sede, o in infondate censure contro la sentenza impugnata, che, invece, si rivela aderente al dettato normativo e congruamente argomentata.

La Corte di appello risulta avere ineccepibilmente non solo verificato l’esistenza del titolo fondante la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla Banca di Roma, costituito dal prodotto contratto del 30.07.1991, concernente l’apertura del conto corrente di corrispondenza n. (OMISSIS), ma anche chiarito le ragioni di differenziazione ed autonomia di tale rapporto bancario dal rapporto bancario di cui al conto corrente n. (OMISSIS), concludendo per l’intestazione del primo agli attuali ricorrenti oltre che ad altre persone fisiche, a differenza del secondo intrattenuto, invece, dalla associazione sportiva “Pallavolo Marconi”. In particolare, ai fini dell’inquadramento giuridico, i giudici di merito hanno interpretato l’atto negoziale, irreprensibilmente valorizzando sia i dati testuali risultanti dal documento, costituiti dalla intestazione formale a più persone fisiche tra cui gli attuali ricorrenti, e dalla mancata spendita in esso del nome di detta associazione, rilievo che giustamente ha pure consentito di svalutare la finalità pratica perseguita con l’iniziativa, e sia il contenuto della successiva lettera del 24.06.1994, indirizzata alla banca e sottoscritta dai medesimi ricorrenti, in cui quest’ultimi si erano impegnati a far fronte al rientro delle loro situazioni personali ed alla copertura della esposizione dell’associazione, espressamente distinguendo le due posizioni debitorie. Nè si rivela trascurato il passo testuale del ricorso per ingiunzione richiamato dai ricorrenti, al quale i giudici di merito hanno espressamente ed attendibilmente attribuito un senso diverso da quello da loro auspicato e tale anche da escludere la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., segnatamente per extrapetizione.

L’esposta conclusione assorbe tutte le ulteriori dedotte questioni, inerenti alla diversa responsabilità prevista dall’art. 38 c.c..

Una volta poi ritenuti sia il F. che il C. cointestari con altre persone fisiche del conto corrente di corrispondenza n. (OMISSIS), la Corte ha del pari irreprensibilmente ed attendibilmente tratto dal loro duraturo contegno acquiescente, successivo alla stipulazione del contratto (art. 2722 c.c.), la prova per facta concludentia, della sopravvenuta attribuzione ai medesimi cointestatari, ivi compresa la R., della facoltà, non prevista nel contratto del 30.07.1991, di operare a firma disgiunta, con le conseguenze stabilite dall’art. 1854 cod. civ., ciò anche alla luce della irretroattività, ineccepibilmente sottolineata, delle nuove norme sulla trasparenza bancaria di cui alla L. n. 154 del 1992 ed al D.Lgs. n. 385 del 1993.

In virtù del principio generale di irretroattività della legge, non ha pregio anche il richiamo attuato solo in questa sede dal C., alle disposizioni di cui all’art. 1469 bis cod. civ., e segg., aventi ad oggetto i contratti conclusi dai consumatori, introdotte dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25, le quali non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore (cfr. Cass. n. 15971 del 2010).

Non meritano favorevole apprezzamento nemmeno le censure inerenti alla riconduzione all’istituto del mandato dei pagamenti allo scoperto effettuati dalla banca ed al conseguente obbligo dei correntisti di restituzione delle somme anticipate; il conto corrente di corrispondenza è, infatti, caratterizzato dalla esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme, da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità del conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto o anche con intervento da parte della banca, il quale può assumere sia il carattere di una apertura di credito in senso proprio, sia quello di una concessione temporanea di credito, che riveste, nella complessità del rapporto, carattere di prestazione necessaria rispetto a quella principale di mandato (cfr. Cass. n. 2685 del 1970) e, dunque, non eccedente dai relativi limiti nè contraria ai principi di correttezza e buona fede. D’altra parte, stante la cointestazione a firma disgiunta del conto, l’attuato inquadramento in effetti legittimava l’addossamento del maturato debito anche ai cointestatari che non avevano personalmente commissionato le operazioni che ne avevano comportato la formazione. Ne consegue pure l’assorbimento di tutte le ulteriori, ultronee questioni inerenti all’inquadramento dell’iniziativa nell’ambito, invece, di una non ravvisata apertura di credito.

Infondate si rivelano anche le censure inerenti al quantum, articolate nell’ultima parte del secondo motivo del ricorso del F. e nel terzo subordinato motivo del ricorso del C..

Esse si risolvono in critiche inammissibili per i profili in precedenza evidenziati o infondate anche perchè contraddette dal tenore dell’impugnata sentenza, da cui emerge, pure in contrasto con la tesi del C., che in corso di causa, a differenza che in sede di ricorso per ingiunzione, la banca aveva prodotto gli estratti conto relativi al rapporto obbligatorio in esame ed al suo svolgimento, che, inoltre, era stata debitamente valutata l’esperibilità in via di principio di contestazioni specifiche nella specie però ritenute assenti, che erano state respinte le ulteriori censure inerenti anche all’applicato tasso ultralegale degli interessi, in ragione del riconoscimento di debito titolato o promessa di pagamento contenuti nelle due missive del 21.04 e del 24.06.1994, conclusione che è rimasta non specificamente censurata e che assorbe ogni altro profilo di contestazione sulla debenza pure degli accessori del credito in questione. D’altra parte la dedotta nullità per indeterminabilità della clausola sugli interessi ultralegali appare inammissibilmente involgere una questione nuova, indeducibile per la prima volta in questa sede, al pari della nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi e della questione sull’addebito delle c.d.

commissioni di massimo scoperto.

Conclusivamente i ricorsi riuniti devono essere respinti, con condanna in solido dei soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della contro ricorrente società Capitalia S.p.A..

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna in solido il F. ed il C. a rimborsare a Capitalia S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000.00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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