Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25942 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25942

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4984/2011 R.G. proposto da:

COMUNE DI MELDOLA, in persona del sindaco pro tempore, difeso dagli

avv.ti Giavanni Lauricella e Renato Caruso, elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Via Cristoforo

Colombo n. 436;

– ricorrente –

contro

O.G., C.F. e C.A., assistiti

dagli avv.ti Carlo Zauli e Guido Pottino, come da mandato a margine

del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo,

in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 22;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 72/14/10 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 7/07/2010, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2017

dal Dott. Andrea Nocera, Magistrato addetto al Massimario, applicato

alla Sezione Tributaria.

Fatto

RITENUTO

Che:

Con sentenza n. 72/14/2010, depositata il 7/07/2010, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha respinto l’appello proposto dal Comune di Meldola avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì n. 55/05/2007 che aveva accolto il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’ente comunale per omessa denuncia e versamento dell’ICI per gli anni dal 2000 al 2005 con riferimento ad immobili il cui trasferimento era stato disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c., dal Tribunale di Forlì, con sentenza con ancora passata in giudicato.

La CTR dell’Emilia Romagna, nel confermare la sentenza della CTP di Forlì, rilevava la carenza del presupposto di imposta ritenendo che la sentenza del Tribunale di Forlì – oggetto di ricorso per cassazione – non produce effetti traslativi fino al passaggio in giudicato.

Avverso questa decisione, il comune di Meldola ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di doglianza.

O.G., C.F. e C.A. resistono con controricorso e ricorrono in via incidentale con tre motivi, illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare il ricorso proposto deve ritenersi ammissibile in quanto il mandato ad litem risulta conferito dal sindaco del comune di Meldola, con sottoscrizione a margine del ricorso e, “nell’ipotesi in cui parte conferente sia l’organo rappresentativo di un ente pubblico (comune), il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio” (Cass. civ. 13963/2006).

Con l’unico motivo di ricorso, il comune di Meldola deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando l’errore in cui è incorsa la CTR nel ritenere non prodotto l’effetto traslativo della proprietà ex art. 2932 c.c., in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza. Evidenzia sul punto che, come previsto dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 2, a fini Invim, mentre gli effetti civili della sentenza ex art. 2932 c.c., si compiono solo all’atto del passaggio in giudicato, gli effetti tributari sono immediati, tanto che i contribuenti “hanno dovuto corrispondere” l’imposta di registro “per poter procedere alla trascrizione della sentenza (ancorchè non definitiva)”.

1.2. Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale, sicchè non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado, nè alla condanna implicita al rilascio dell’immobile, poichè l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia (da ultimo, Sez. 2, n. 8693/2016, in aderenza al principio espresso da Sez. U, n. 4059/2010).

Il presupposto di imposta della proprietà del bene del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 1, si realizza con l’effetto traslativo prodotto dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c..

Non appare sostenibile, dunque, il preteso sfalsamento temporale tra effetti civili e tributari derivanti dalla sentenza.

Peraltro, in tema di imposta di registro, ai fini dell’individuazione del valore dell’immobile, non può che aversi riguardo al verificarsi dell’effetto traslativo proprio poichè nel contratto preliminare di compravendita tale effetto è prodotto dal contratto definitivo, e, nel caso di esecuzione forzata dell’obbligo di concludere il contratto, dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.. Non appare, del resto, pertinente il richiamo alla disposizione in tema di Invim di cui del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 2, in quanto, in presenza di una sentenza ex art. 2932 c.c., che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, l’imposta è applicabile solo al verificarsi della condizione medesima, realizzandosi in tale momento l’incremento di valore tassabile che costituisce il presupposto dell’imposizione fiscale (Sez. 5, n. 13151/2014; n. 9097/2012).

2. Con tre motivi, in via di ricorso incidentale, i contribuenti si dolgono del fatto che “le spese di prime cure non (sono state) riconosciute, quelle di seconde cure riconosciute ma in maniera insufficiente” e della “mancata liquidazione del pregiudizio da lite temeraria”.

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza – “per mancata motivazione – completamente trascurata – in ordine all’appello incidentale proposto sulla omessa liquidazione delle spese di lite della CTP;

– per mancata liquidazione del danno da lite temeraria;

– per erronea determinazione delle spese della fase di gravame;

in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. I primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perchè connessi, sono infondati.

Non sussiste, infatti, alcuna omissione nella motivazione e nella decisione della CTR sulle spese di lite, atteso che questa ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l’appello proposto dal comune di Meldola, e liquidato le spese legali e gli onorari con riferimento al giudizio di secondo gradi. Tale decisione risulta implicitamente confermativa della corretta liquidazione delle spese di primo grado di cui alla sentenza della CTP ed esclusiva della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

2.2. Il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. I ricorrenti incidentali, pur riproducendo la nota spese depositata, si sono limitati genericamente a segnalare che “la somma liquidata è pari ad un sesto di quanto legittimamente domandato” e che “non sono stati rispettati i minimi tariffari”, senza specificare i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità che non può implicare un’inammissibile indagine sugli atti di causa (Sez. 1, n. 22983/2014; Sez. 6-3, n. 24635/2014 (Rv. 633262).

3. Alla soccombenza sulle questioni relative al ricorso introduttivo segue la condanna dell’ente ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle controricorrenti, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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