Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25942 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23761/2019 proposto da:

H.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI

186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. 5926/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione proposta da H.I., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la statuizione e che il Ministero si è costituito tardivamente al solo fine di poter partecipare all’eventuale discussione e che il ricorrente ha depositato breve memoria;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente prospetta “omesso/errato” esame delle dichiarazioni del medesimo, in relazione a all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che il Tribunale, per un verso aveva ricollegato la migrazione al bisogno economico della famiglia, senza tener conto del narrato del richiedente (costui aveva chiarito di essere stato costretto ad allontanarsi dal proprio Paese al fine di sottrarsi alle minacce dei fratelli di una ragazza di ceto sociale agiato, la quale si era invaghita di lui, prima recandosi a (OMISSIS) presso uno zio e poi decidendo, per essere più al sicuro, di recarsi in aereo a Dubai e in Giordania e, indi in Libia, dalla quale era partito alla volta dell’Italia) e senza valutare la situazione di violenza e instabilità presente in Bangladesh, è inammissibile, dovendosi osservare che:

– in primo luogo il Tribunale ha escluso, con motivazione in questa sede non censurabile, la verosimiglianza del narrato e un tal giudizio non viene attinto dalla doglianza, ricollegando la decisione d’espatriare alle condizioni di povertà della famiglia;

– il Tribunale ha, di poi, escluso, sulla base dell’istruttoria svolta (esame dei vari report) che, la pur complessa e instabile situazione del Paese di provenienza non è stata posta in alcuna relazione con la scelta d’emigrare, non appartenendo il ricorrente ad alcuno dei gruppi oppositori o, comunque, contrastati dal governo;

– in altri termini, l’interessato non ha evocato alcun pericolo per la propria persona derivante dalla situazione generale del proprio Paese, ma solo il timore, giudicato inverosimile dal Giudice del merito, che tornato in Patria potrebbe restare oggetto d’aggressione da parte dei fratelli della ragazza che di lui si era un tempo innamorata, nonostante i tanti anni passati;

– piuttosto palesemente la censura in esame è diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con la stessa il ricorrente, che nessuna allegazione puntuale, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, evidenzia, adduce mere congetture e astrazioni argomentative disancorate dal fatto;

considerato che il secondo motivo, con il quale viene denunziata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’art. 10 Cost., assumendosi l’incompletezza e contraddittorietà delle fonti consultate dal Tribunale a riguardo della situazione del Paese d’origine, avendo il Giudice omesso di prendere in esame altre fonti, è inammissibile, stante che la censura non coglie la ratio decidendi, alla quale si è fatto sopra riferimento: l’ H. non ha evidenziato alcun timore in relazione a un suo ruolo politico o, comunque oppositivo, che lo avrebbe tsposto a pericoli persecutori da parte delle forze di polizia;

considerato che il terzo motivo, con il quale viene dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, assumendosi “difetto di motivazione e travisamento dei fatti”, per avere il Tribunale negato esistenza di rischi ostativi al rimpatrio, non può essere scrutinato, mancando una apprezzabile critica censuratoria, essendosi il ricorrente, con il motivo in esame, limitato, a manifestare il proprio immotivato dissenso;

considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e “omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendosi che ove il Tribunale avesse svolto la necessaria istruttoria avrebbe dovuto riconoscere l’estrema condizione di povertà in cui versa il Bangladesh, tale da non potersi dire assicurati i diritti fondamentali, il che, tenuto conto del buon inserimento in Italia del richiedente, avrebbe dovuto importare il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, risulta del pari inammissibile, trattandosi di una critica che, anche in questo caso, mira a un atipico riesame di merito della decisione, in contrasto con il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, occorrendo rilevare che la decisione, ben consapevole delle condizioni di sottosviluppo del Paese di provenienza, ha negato l’invocato diritto, dopo aver proceduto a comparare la situazione d’integrazione raggiunta in Italia dal richiedente, precaria e tale da non potersi affermare che costui, rientrato in Patria, possa venire a trovarsi in una condizione di grave deprivazione del nucleo primario dei diritti fondamentali, essendo da escludere la sussistenza d’un diritto ad una esistenza meno gravosa all’estero, cioè il diritto alla protezione a solo motivo della condizione economica di provenienza (cfr. Sez. 1, n. 4455, 23/2/2018);

considerato che non v’è luogo a regolamento delle spese non avendo il Ministero svolto difese;

considerato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) è applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA