Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25942 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17931-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA 4,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato UMBERTO FANTINI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore Dott.

C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MENGARINI 88,

presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GAETANO DIEGO ANGELO DEL BORRELLO;

– controricorrente –

e contro

CA.AS.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione del 29 settembre 2009 M.S. conveniva davanti al Tribunale di Milano Ca.As. (conducente e proprietario del veicolo coinvolto) e Milano Assicurazioni S.p.A. per ottenerne la condanna per responsabilità civile al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati da sinistro stradale del 7 gennaio 2008, essendo deceduto in conseguenza alle lesioni in esso riportate il 22 gennaio 2008 M.S., di cui ella era figlia e coerede. Si costituiva resistendo la compagnia assicuratrice, mentre l’ulteriore convenuto restava contumace.

Il Tribunale, con sentenza n. 4046/2015, condannava solidalmente i convenuti a risarcire il danno non patrimoniale jure hereditatis nella misura di Euro 1460, oltre interessi e rivalutazione, rigettando le ulteriori pretese e compensando le spese per metà, l’altra metà stabilendo che la rifondessero i convenuti all’attrice.

M.S. proponeva appello, cui resisteva la compagnia, divenuta Unipolsai Assicurazioni S.p.A.. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 gennaio 2017, accoglieva parzialmente il gravame, condannando solidalmente gli appellati a risarcire il danno non patrimoniale jure hereditatis nella misura di Euro 2190, oltre interessi e rivalutazione, compensando per metà le spese dei gradi di giudizio e condannando gli appellati a rifondere l’altra metà a controparte.

2. M.S. ha presentato ricorso, articolato in otto motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 52 c.p.c., art. 54 c.p.c., comma 4, artt. 101,156,158,190 e 297 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 1, art. 2 Cost. e art. 6 p. 1 CEDU in ordine all’asserita inammissibilità della ricusazione del consulente tecnico d’ufficio in primo grado.

2.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 c.p.c., art. 54 c.p.c., comma 4, artt. 101,156,158,190 e 297 c.p.c., artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 1, e art. 6 p. 1 CEDU per invalida costituzione del primo giudice e violazione del diritto di difesa e del principio di contraddittorio riguardo alla pretesa inammissibilità della ricusazione del consulente tecnico d’ufficio e del primo giudice.

2.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza di secondo grado e del procedimento per violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 1, artt. 352 e 158 c.p.c. e art. 25 Cost. in relazione al principio di immodificabilità del collegio.

Sussisterebbe la nullità assoluta della sentenza e del procedimento d’appello, insanabile e rilevabile d’ufficio, in riferimento all’art. 276 c.p.c., comma 1, e art. 114 att. c.p.c. in quanto dai verbali d’udienza (doc. 1 del fascicolo del presente grado) risulterebbe che la causa è stata incamerata all’udienza di discussione del 23 novembre 2016 da un collegio composto dal Presidente S., dal consigliere F. e dal consigliere relatore C., laddove la sentenza emessa e pubblicata indica che il collegio è composto dal presidente S., dal consigliere relatore C. e dal consigliere B.C.; e d’altronde non ricorre la fattispecie di cui all’art. 132 c.p.c., comma 3.

Pertanto la sentenza dovrebbe essere completamente annullata con rinvio alla corte territoriale.

2.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 101,115,116,132,194,195,196 e 355 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c..

2.5 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dagli artt. 101,112,115,116,132,194,195,196 e 355 c.p.c. e art. 2697 c.c. a proposito della nullità/inutilizzabilità degli elaborati peritali impugnati e contestati; censura anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.6 Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., artt. 1223,2043,2056,2059 e 2697 c.c..

2.7 Il settimo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112,115,116,132,194,195,196,213,221,345 ss. e 355 c.p.c. in relazione alla mancata acquisizione degli atti in copia conforme e alla esclusione della perizia del dottor S., nonchè degli artt. 2697,2699 e 2702 c.c. e art. 357 c.p. in relazione a querela di falso.

2.8 L’ottavo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè del D.M. n. 55 del 2014; denuncia altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c..

3. Si è difesa con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.A..

La ricorrente ha successivamente depositato un ulteriore atto difensivo, intitolato “Eccezione di illegittimità costituzionale con richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia U.E., e contestuale astensione/ricusazione e/o revoca del decreto di fissazione udienza in C/C”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. In primis, deve evidenziarsi l’effettivo contenuto dell’ulteriore atto difensivo sostanzialmente una memoria – introdotto dalla ricorrente, in quanto, pur non illustrandone la ragione nel corpo motivazionale, questo sembrerebbe contenere, per quanto emerge dalla intestazione sopra riprodotta e dalle conclusioni, una istanza di astensione del presidente e della relatrice di questo collegio, “o, in difetto, ricusazione”.

Tale conclusione, con cui termina l’atto, in realtà non deve essere effettivamente vagliata, in quanto ictu oculi si fonda su un conclamato errore materiale.

Così infatti conclude la memoria: “In ogni caso, accogliere l’istanza di assegnazione del ricorso alla pubblica udienza, dato atto della sussistenza di una questione di massima di particolare importanza, come previsto dall’art. 374 c.p.c., comma 2, rimettendo gli atti alle Sezioni Unite, previa spontanea astensione – o, in difetto, ricusazione, del Presidente Dott. T. e della Relatrice, Dott.ssa G., ai sensi degli artt. 51 e ss. c.p.c., con altri scevri da preconvimenti (sic) che non abbiano già anticipato l’esito del giudizio e/o da interessi di qualsiasi natura”.

E’ evidente, allora, che astensione e ricusazione sono prospettate in base all’asserto che il presidente e la relatrice abbiano manifestato “preconvincimenti” in ordine all’esito del giudizio, uniti ad “interessi di qualsiasi natura”. Ciò presuppone, dunque, che il presidente di questo collegio e la relatrice abbiano compiuto atti giurisdizionali preesistenti in relazione al ricorso di cui si tratta. La prospettazione, quindi, è riconducibile ad una fattispecie di applicazione dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, laddove si prevede appunto un precedente intervento di relatore e di presidente da cui discende la fissazione in camera di consiglio del ricorso. Poichè, nel caso in esame, detta norma non è stata applicata, non trattandosi di rito camerale espletato dalla cosiddetta sezione filtro (ovvero “apposita sezione”, come la definisce dell’art. 376 c.p.c., il comma 1), bensì di rito camerale della sezione semplice stricto sensu, che deriva esclusivamente, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., comma 1, da un provvedimento del presidente della sezione – il quale, in questa adunanza, non coincide con il presidente del collegio -, si è dinanzi, inequivocamente, ad un errore materiale nella identificazione della sequenza di fissazione dell’adunanza, onde non vi è luogo, come si anticipava, per prendere in considerazione il contenuto di diritto (astensione o ricusazione) che su tale errore materiale si radica.

5. Passando allora all’esame del contenuto del ricorso, si presenta una fattispecie esemplare della cosiddetta ragione più liquida.

In effetti, dagli atti emerge esattamente quello che descrive il terzo motivo: sussiste la nullità assoluta della sentenza d’appello, in riferimento all’art. 276 c.p.c., comma 1 e art. 114 att. c.p.c., in quanto dai verbali d’udienza risulta che la causa è stata introitata all’udienza di discussione del 23 novembre 2016 da un collegio composto dal presidente S., dal consigliere F. e dal consigliere relatore C., laddove la sentenza emessa e pubblicata indica che il collegio è composto dal presidente S., dal consigliere relatore C. e dal consigliere B.C., non emergendo d’altronde la fattispecie di cui all’art. 132 c.p.c., u.c..

La sentenza, dunque, in accoglimento del terzo motivo e assorbiti gli altri, deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del grado, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.

P.Q.M.

Accogliendo il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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