Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25941 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25941

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26918/2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVALIER

D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO SANCHIONI;

– ricorrente –

contro

T.A., COMUNE DI CISTERNA DI LATINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 183/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha

chiesto l’annullamento della Sentenza della CTR per mancata

integrazione del contraddittorio con rinvio alla CTR del LAZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

p.1. Equitalia Sud spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 183/40/12 del 15 maggio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha affermato la legittimazione passiva dell’agente per la riscossione nel giudizio di impugnazione di cartella esattoriale dallo stesso emessa – a carico di T.A. – a seguito di erronea iscrizione a ruolo, da parte del Comune di Cisterna, di credito Ici 2001 portato da avviso di liquidazione precedentemente annullato con sentenza definitiva.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’agente per la riscossione fosse sempre passivamente legittimato nei giudizi di impugnazione della cartella, ancorchè l’oggetto della contestazione riguardasse la debenza sostanziale del tributo, e non soltanto questioni di regolarità o validità formale degli atti di riscossione. Nel caso di specie, inoltre, Equitalia aveva omesso di chiamare in giudizio l’ente impositore Comune di Cisterna il quale, pur a seguito di integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti dal giudice di primo grado, non si era costituito.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla T., nè dal Comune di Cisterna.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento della sentenza.

p.2. Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – motivazione insufficiente e contraddittoria. Per avere la commissione tributaria regionale, da un lato, affermato la legittimazione passiva dell’agente della riscossione in ragione della mancata chiamata in causa dell’ente impositore e, dall’altro, condannato essa Equitalia alle spese di lite nonostante che l’ente impositore (al quale, soltanto, si doveva imputare l’annullamento dell’avviso di liquidazione all’esito di un giudizio al quale essa era rimasta estranea) fosse stato chiamato in causa per ordine del giudice, e non si fosse costituito in giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso Equitalia ripropone analoga censura sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della normativa di riferimento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12; D.I. n. 321 del 1999, art. 1, comma 1). Posto che a subire la condanna alle spese di lite doveva essere, se mai, il Comune di Cisterna, non già essa Equitalia, la quale: – non era legittimata passiva sul merito della pretesa tributaria; – aveva notificato la cartella in quanto non diligentemente informata dal Comune di Cisterna (che, anzi, aveva proceduto indebitamente all’iscrizione a ruolo) dell’avvenuto annullamento dell’avviso di liquidazione.

Con il terzo motivo di ricorso Equitalia deduce altresì la violazione degli artt. 125,101 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che il ricorso della contribuente era ab initio improponibile, in quanto notificato esclusivamente nei suoi confronti in luogo del Comune di Cisterna, unico soggetto passivamente legittimato sul merito dell’obbligo tributario.

p. 3.1 I tre motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono infondati.

Equitalia sostiene che l’agente della riscossione sia “parte” del giudizio solo quando l’oggetto della contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti esecutivi da esso predisposti; mentre lo stesso non potrebbe ritenersi “parte” nel momento in cui vengano sollevate, come nella specie, questioni che esulano dalla legittimità della fase di riscossione per attingere ai presupposti sostanziali di debenza del tributo.

Tale affermazione non può trovare condivisione, essendo ormai consolidato – a seguito di Cass. SSUU 16412/07 – l’indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro ferma, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, la facoltà per l’agente per la riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, D.Lgs n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord. 1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord. 10528/17 ed altre). La insussistenza di un litisconsorzio necessario di radice sostanziale con l’ente impositore esclude che il giudice sia tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio; essendo tale integrazione nella disponibilità dell’agente per la riscossione che in tal senso si attivi, con il proprio atto di costituzione in giudizio, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica del ricorso (Cass., sez. trib., n. 24563/07; 16119/07 ed altre).

Sulla base di tali principi, si è ancora affermato (Cass. ord. 21220/12 cit.) che “l’avere il contribuente individuato nell’uno – concessionario – o nell’altro – titolare del diritto di credito – il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario; onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

p.3.2 L’applicazione di questo orientamento al caso di specie evidenzia, in primo luogo, l’infondatezza del terzo motivo di ricorso; risultando che la T. abbia legittimamente optato per introdurre il proprio ricorso in opposizione alla cartella di pagamento nei (soli) confronti del concessionario, che tale cartella le aveva notificato.

Ciò posto, risulta che Equitalia non si sia avvalsa della facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore Comune di Cisterna, facendo con ciò valere il fatto che la cartella era stata da essa emessa sulla base di un ruolo illegittimo, perchè predisposto e trasmessole telematicamente dal Comune nonostante che l’avviso di liquidazione Ici 2001, costituente il basamento sostanziale della pretesa impositiva, fosse stato precedentemente annullato con sentenza definitiva.

In assenza di tale chiamata in giudizio, gli effetti negativi della vertenza (tra i quali quelli concernenti le spese di lite) non potevano dunque secondo il su riportato indirizzo, reso in applicazione di quanto stabilito dal cit. D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 – che riverberare in pregiudizio dello stesso agente per la riscossione rimasto, sotto tale profilo, inerte.

Nè può quest’ultimo obiettare (da ciò l’infondatezza altresì dei primi due motivi di ricorso per cassazione) che il Comune di Cisterna venne comunque evocato in giudizio, ancorchè esso abbia poi ritenuto di non costituirsi.

Va infatti considerato che la chiamata in causa dell’ente impositore, proprio perchè effettuata in corso di lite su ordine del giudice, non è qui dipesa dalla volontà dell’agente per la riscossione di avvalersi del disposto dell’art. 39 cit.; il che è reso evidente dal fatto che, nell’atto di costituzione in primo grado, Equitalia eccepì, per un verso, l’inammissibilità dell’opposizione in quanto dalla contribuente proposta soltanto nei suoi confronti e non anche in quelli del Comune di Cisterna e, per altro verso, il difetto della propria legittimazione passiva. Senza tuttavia formulare una domanda, nei confronti del Comune di Cisterna, al fine di essere da questo tenuta indenne dalle conseguenze della lite ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 cit.. Domanda che, secondo regola generale, avrebbe ad ogni modo presupposto la rituale e tempestiva evocazione in causa dell’ente, da parte dell’agente per la riscossione, fin dalla sua costituzione in giudizio.

Nella memoria di costituzione 20 febbraio 2009, anzi, Equitalia esplicita il proprio convincimento – all’esatto opposto della volontà di avvalersi del disposto dell’art. 39 cit. – nel senso che l’asserito vizio di carenza di legittimazione passiva non sarebbe stato rimediabile nè con la chiamata in causa della parte effettivamente legittimata a contraddire, nè con la sua spontanea costituzione in giudizio. Soltanto in appello Equitalia risulta aver formulato, per la prima volta, domanda di condanna del Comune alla rifusione delle spese.

In tale situazione, è da escludere che la sentenza impugnata sia affetta dalle censure mossele; sia quanto a contraddittorietà di motivazione, sia quanto ad asserita violazione di legge.

La decisione qui impugnata, infatti, ha correttamente interpretato la normativa di riferimento, ponendo le spese di lite a carico del concessionario soccombente che – legittimamente intimato dalla contribuente in via esclusiva – tralasciò di ritualmente avvalersi della facoltà di indirizzare gli effetti della lite nei confronti dell’ente impositore; soggetto colegittimato ma privo, come detto, della veste di litisconsorte necessario.

Nemmeno, sussistono i presupposti per cassare la sentenza di appello in quanto resa nel mancato contraddittorio – nel grado – del Comune; posto che quand’anche si qualifichi quella in esame come ipotesi di litisconsorzio necessario di radice, non sostanziale, ma processuale (vista l’avvenuta estensione del contraddittorio di primo grado nei confronti del Comune stesso), è dirimente osservare come, nei confronti di quest’ultimo, non sia stata formulata alcuna ammissibile domanda ex art. 39 cit.; posto che, come già osservato, Equitalia Sud formulò solo in appello (e dunque tardivamente) domanda di condanna del medesimo.

Pertanto, i principi di economia processuale e di ragionevole durata del giudizio ostano alla cassazione della sentenza al fine di disporre l’integrazione del contraddittorio di appello nei confronti di una parte contro la quale non siano state formulate domande rituali (Cass. 15106/13; 4917/17 ed altre).

Il ricorso va dunque rigettato; nulla si dispone sulle spese del presente giudizio di legittimità, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei soggetti intimati.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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