Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25941 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25941 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25987-2007 proposto da:
RIZZIOLI

GELSOMINO

C.F.RZZGSM54B07F156P,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 137,
presso lo studio dell’avvocato SOLDINI PATRIZIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZAMPERLIN
ANDREA;
– ricorrente –

2013
2052

contro

BORTINI FABRIZIO C.F.BRTFRZ54S21C980C, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.BALDO DEGLI UBALDI 66, presso
lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA,

Data pubblicazione: 19/11/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato LA MALFA
GIORGIO;
– controricorrente
avverso

la sentenza n.

416/2007

della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/03/2007;

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito

l’Avvocato

Soldini

Patrizia con delega

depositata in udienza dell’Avv. Andrea Zamperlin
difensore del rie$rrentn nhn si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bortini Fabrizio il 10/5/1994 chiedeva accertamento
tecnico preventivo relativamente a vizi della
pavimentazione di un piazzale asseritamente eseguita da
Rizzioli Gelsomino.

in giudizio Rizzioli chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni conseguenti a vizi (scrostature
e screpolature, mancato allineamento di colonne) nella
pavimentazione in calcestruzzo eseguita in un piazzale
di sua proprietà, in periodo invernale e pertanto oltre
i termini (settembre – ottobre) convenuti.
Rizzioli si costituiva deducendo di essersi limitato a
fornire il calcestruzzo, mentre la posa in opera era
stata eseguita da Fraulini Flavio che chiamava in
manleva; quest’ultimo di costituiva eccependo
prescrizione e decadenza.
Il Tribunale di Ferrara con sentenza del 15/12/2003
rigettava la domanda del Bortini qualificando come
venidita il rapporto contrattuale intercorso con il
Rizzioli e ritenendo decorso il termine di prescrizione
annuale per la garanzia.
Il Bortini proponeva appello al quale resisteva il
Rizzioli, mentre il terzo chiamato, nei cui confronti

3

\\,

Con citazione del 30/7/1994 lo stesso Bortini conveniva

non erano proposte domande in appello, rimaneva
contumace.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza del
21/3/2007 accoglieva l’appello e condannava il Rizzioli
al risarcimento del danno liquidato nella somma di euro

Rizzioli Gelsomino ha proposto ricorso affidato a sette
motivi e ha depositato memoria.
Bortini Fabrizio ha resistito con controricorso e ha
depositato memoria
Motivi della decisione
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione
affermando che la sentenza impugnata gli era stata
notificata in data 27/6/2007.
Il ricorso, notificato il 10/10/2007, tenuto conto
della sospensione feriale, è apparentemente proposto
nel termine breve di 60 giorni dalla notifica della
sentenza.
Tuttavia dal fascicolo di parte ricorrente risulta
prodotta la copia della sentenza, ma non è prodotta la
copia notificata (né è attestato un deposito della
sentenza con la relata di notifica, ma solo della
sentenza impugnata) e nel testo del ricorso si dichiara
prodotta la copia autentica della sentenza impugnata

4

6.540,32, come quantificata dal CTU.

senza alcuna indicazione in ordine alla relata di
notifica.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 16/4/2009 n.
9005 Ord.) ha affermato che la previsione – di cui
all’art.

369 cod.

proc.

civ.,

comma 2,

n.

2

il termine di cui al primo comma della stessa norma,
della copia della decisione impugnata con la relazione
di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale
al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a
tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della
cosa

giudicata

formale

della

tempestività

dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale,
una volta avvenuta la notificazione della sentenza,
esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto
termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente,
espressamente

od implicitamente,

alleghi

che

la

sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi
a produrre (come in questo caso) una copia autentica
della sentenza impugnata senza la relazione di
notificazione, il ricorso per cassazione deve essere
dichiarato improcedibile.

5

dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro

Nel richiamato precedente (sostanzialmente confermativo
di Cass.

S.U.

25/11/1998 n.

11932,

specificamente

richiamato) si precisa che è possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata di

proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purché
entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ.,
comma 1, (venti giorni dall’ultima notificazione alle
parti contro le quali è proposto); tale adempimento,
tuttavia è mancato; nei richiamati precedenti si
precisa inoltre che si deve escludere ogni rilievo
dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del
termine breve da parte del contro ricorrente, così come
irrilevante anche il fatto che il controricorrente
abbia depositato copia della sentenza con la relata di
notifica da cui emerga la tempestività
dell’impugnazione, il che è del tutto coerente con la
natura del vizio, che attiene alla stessa procedibilità
del ricorso, il cui riscontro precede quello
dell’iwammissibilità.
Tale orientamento è stato successivamente confermato ed
è stato ritenuto non contrastante con il principio del
diritto difesa costituzionalmente garantito dall’art.

6

notifica da effettuarsi nel rispetto dell’art. 372 cod.

24 Cost. osservandosi che la richiamata previsione
normativa, come applicata dalla giurisprudenza di
legittimità non limita il diritto di difesa, ma impone
di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal
codice di rito (Cass. 11/5/2010 n. 11376), per giunta

Ne discende l’improcedibilità del ricorso;

resta

pertanto precluso l’esame dei sette motivi di ricorso.
2. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate
come in dispositivo,

seguono la soccombenza del

ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna
Rizzioli Gelsomino a pagare a Bortini Fabrizio le spese
di questo giudizio di cassazione che liquida in euro
2.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 8/10/2013.

richiedendo un adempimento sicuramente non gravoso.

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