Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25941 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3522 – 2015 R.G. proposto da:

M.M. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Michele

Magaddino ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Tagliamento, n. 55, presso lo studio dell’avvocato Nicola Di Pierro;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

Avverso il Decreto dei 29.5/18.6.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta, assunto nel procedimento iscritto al n. 746/2012

R.C.C..

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 5

ottobre 2016 dal consigliere Dott. ABETE Luigi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 29.5.2012 M.M., in proprio e quale erede del coniuge, C.C.F., si doleva (unitamente a S. e C.G.) per l’irragionevole durata dell’espropriazione forzata immobiliare nei confronti suoi e del coniuge iniziata con pignoramento notificato il 17.6.1980 ed ancora pendente innanzi al Tribunale di Marsala alla data di proposizione del ricorso alla corte di Caltanissetta.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle a ristoro dei danni subiti per l’irragionevole durata dell’esecuzione un equo indennizzo indicato in misura pari ad Euro 30.000,00 ovvero pari alla diversa maggior somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con Decreto dei 23.5/18.6.2014 la corte d’appello di Caltanissetta rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.

Evidenziava la corte che il creditore pignorante, i creditori intervenuti e i debitori – rimasti, questi ultimi, nel possesso dei beni – per lungo tempo erano rimasti inerti e non avevano dato corso agli adempimenti a loro carico; che segnatamente non avevano provveduto al deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c., nè avevano, antecedentemente al 2007, atteso alla notificazione dell’avviso ex art. 498 c.p.c., ai creditori iscritti e dell’avviso ex art. 599 c.p.c., ai comproprietari; che al contempo era stato necessario attendere l’esito del giudizio di divisione introdotto nel 2008 e definito nel 2011.

Evidenziava altresì che C.C.F. era stato dichiarato fallito, sicchè priva di valenza era la costituzione dei suoi eredi nella procedura esecutiva.

Evidenziava dunque che la durata della procedura, fino al 2008, non era “addebitabile all’apparato giustizia, ma esclusivamente alle parti, ivi compresi i debitori esecutati” (così decreto impugnato, pag. 4); che il successivo periodo di protrazione dell’esecuzione pari a quattro armi e rilevante unicamente per M.M., non poteva reputarsi irragionevole, “tenuto conto del fatto che una procedura esecutiva immobiliare di media complessità, quale quella in esame (…), richiede per la definizione almeno cinque anni e che in seno ad essa, dal 2008 al 2011, si è inserito un giudizio di divisione” (così decreto impugnato, pag. 4).

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo M.M.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, della C.E.D.U. art. 6, e dell’art. 12 delle preleggi nonchè l’erronea motivazione.

Deduce che la corte di merito ha vanificato il diritto all’equa riparazione operante pur con riferimento alle procedure esecutive immobiliari, “a nulla rilevando (…) che la lungaggine deriverebbe dalle eccessive inerzie dei creditori e dalla inerzia dei debitori” (così ricorso, pag. 5).

Deduce altresì che del tutto erronea è la motivazione addotta dalla corte a sostegno del disposto rigetto.

Il ricorso è infondato e va respinto.

E’ sufficiente reiterare gli insegnamenti più recenti di questa Corte di legittimità.

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicchè egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (cfr. Cass. 7.1.2016, n. 89).

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poichè egli dall’esito del processo riceve un danno giusto; ed a tenor del quale, pertanto, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse “ab origine” tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (cfr. Cass. 9.7.2015, n. 14382).

In questi termini si rimarca nel caso di specie quanto segue.

Precipuamente nel solco del primo insegnamento che è stata la stessa ricorrente a dar ragione in certa qual misura della sua “inattività”, allorchè ha assunto che le lungaggini derivanti dalle sue “eccessive inerzie” sarebbero comunque irrilevanti (cfr. ricorso, pag. 5).

Precipuamente nel solco del secondo insegnamento che la ricorrente per nulla ha dimostrato, tra l’altro, che l’attivo pignorato fosse “ab origine” tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori.

In dipendenza del rigetto del ricorso M.M. va condannata a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, M.M., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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