Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25940 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25940

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29146/2011 proposto da:

CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARGHERITA CROCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato CECILIA FURITANO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO FURITANO,

MARCO ZANASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 14/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Cantina Sociale di San Martino in Rio Società Agricola Cooperativa proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di San Martino in Rio per Ici relativa agli anni 2001, 2002 e 2003 deducendo la carenza del presupposto dell’imposta poichè essa ineriva a fabbricati rurali adibiti ad attività agricola. La commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna sul rilievo che il fabbricato cui ineriva l’imposta era accatastato nella categoria D/1 e non poteva, in considerazione della sua categoria catastale, andare esente dall’Ici.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi. Il Comune di San Martino in Rio si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla L. n. 1 del 2009, D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a. Sostiene che il fabbricato di cui si tratta, in quanto rurale, deve ritenersi esente dall’Ici indipendentemente dalla sua categoria catastale.

4. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali la circostanza della destinazione concreta dell’immobile all’attività agricola non era sufficiente per affermare l’esenzione dall’Ici.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che entrambi i motivi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono infondati. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che “Presupposto dell’imposta dell’ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) sancisce che “Ai fini dell’ICI: a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano…”; Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”. Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che “Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e in particolare destinate:…: 1) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative…”. Nel caso di specie si tratta di fabbricato censito al catasto edilizio urbano alla categoria D/1 di proprietà di una cooperativa sociale nel quale si svolgono attività di “elaborazione” dei prodotti agricoli dei soci.

Questa Corte intende dare continuità all’orientamento espresso nel principio sancito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009, cui sono seguite numerose altre pronunce, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23,comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

Le ragioni condivisibilmente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testè citata si sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 (Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni) ha la funzione di determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l’immobile è classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall’imposizione Ici. Perciò alla classificazione catastale va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poichè compete all’organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente all’esito di azione giudiziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis.

L’orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i quali l’esenzione dall’Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall’immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.

Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perchè non basate su una revisione critica del problema tale da poter superare quanto già affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere Comune di Borgoforte le spese processuali che liquida in Euro 7.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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