Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25940 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 24/09/2021), n.25940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31394-2020 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

ADA 57 SC.A INT.4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GAMBERALE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 25021/2020 della CORTE SUPREMA. DI CASSAZIONE

di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’avv. Paolo Gamberale, quale difensore di V.G. nel giudizio iscritto al n. 9423 del Ruolo generale per l’anno 2016, promosso da C.F. contro V.G., definito da questa Corte con ordinanza n. 25021 del 2020, depositata il 9 novembre 2020,

che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ha chiesto la correzione della ordinanza, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nel controricorso.

C.F. è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017).

In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

PQM

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 25021 del 2020, depositata il 9 novembre 2020, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 13, paragrafo 12, dopo le parole “si liquidano come da dispositivo” e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore del controricorrente avv. Paolo Gamberale, che ne ha fatto richiesta.”; nel dispositivo, sempre a pag. 13 dell’ordinanza, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola “esborsi, sia aggiunta la frase “Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del controricorrente avv. Paolo Gamberale.”; dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

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