Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25940 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25940 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 20564-2008 proposto da:
BARILLA

LUCA

BRLLCU60E12F205G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo
studio dell’avvocato PASSALACQUA MARCO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati EREDE
SERGIO, MONICA IACOVIELLO, MORELLINI LINDA, ALLAVENA
2013

VITTORIO;
– ricorrente –

1986
contro

BANCA ITALIA ,IN PESONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.
P.I.997670583, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 19/11/2013

NAZIONALE

91,

presso lo studio dell’avvocato CECI

STEFANIA RITA MARIA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati D’AMBROSIO RAFFAELE, MARCO
MANCINI;
– controricorrente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Iacoviello Monica che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Ceci Stefania M.R. che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS CHE HA CONCLUSO PER
IL RIGETTO DEL RICORSO.

I

Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 145,co. 4, D.Lgs. 385/93, Barilla Luca,ex componente del C.d.A. della Banca Popolare Italia-

Roma,opposizione avverso la delibera n. 603/2007, in data 25.5.2007, con cui il Direttorio della Banca d’Italia
gli aveva inflitto la sanzione amministrativa di €
13.000,00 per “anomalie nelle modalità di copertura dei
requisiti patrimoniali, con riguardo a fatti avvenuti nel
periodo di permanenza nella carica” di amministratore
(art. 53 co. 1, lettere a,b,d del D.Lgs. 385/93, cap. 2 e
4 lstr. Vig. e Circ. 155/91).
Lamentava l’opponente che il provvedimento impugnato
era stato adottato tardivamente, in data 25.5.2007, allorché era scaduto, in data 5.5.2007, il termine massimo di
240 giorni per l’emanazione della delibera sanzionatoria
2

decorrente dalla presentazione delle controdeduzioni

dell’incolpato, non potendosi tenere conto, per la individuazione del “dies a quo” di decorrenza, della proroga
del termine ordinario concesso dalla Banca d’Italia per la
presentazione di ulteriori controdeduzioni.
Con decreto depositato il 4.4.2008, la Corte di appello
rigettava l’opposizione e condannava il Barilla al pagamento delle spese di lite.
Osservava la Corte di merito che, per i procedimenti san-

1

na (Lodi), proponeva, innanzi alla Corte di Appello di

zionatori in materia bancaria doveva farsi riferimento,
per tempi e modalità di svolgimento,all’art. 145 T.U.B.,
alle Istruzioni applicative ed alla L. n. 689/81 e non già

cipazione ai procedimenti ordinari della Banca d’Italia;
nella specie, quindi, era stato rispettato il termine di 240
giorni, dalla presentazione delle controdeduzini per
l’adozione del provvedimento sanzionatorio, emanato a
conclusione del procedimento con il deposito, il
9.12.2006,degli ultimi atti difensivi.
Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso
straordinario, ex art. 111 Cost., Barilla Luca, formulando
quattro motivi con i relativi quesiti di dirittolp-Sa- 1 . 0A’
Resiste con controricorso la Banca d’Italia.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3 del
Regolamento della Banca d’Italia del 27/6/2006, per avere la Corte d’appello ritenuto che tale disposizione non
operi nel caso di concessione, da parte della Banca
d’Italia, di una proroga per la presentazione delle controdeduzioni dei soggetti interessati dal procedimento
sanzionatorio; l’art. 6, comma 3 del Regolamento prevede espressamente che “la presentazione di memorie e
documenti,oltre il termine indicato nel comma 1, non può

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ai criteri generali previsti dal Regolamento per la parte-

comunque determinare il differimento del termine finale
del procedimento” sicché l’interpretazione di tale norma,
da parte della Corte di merito, contrastava con il tenore

termine per le controdeduzioni non potesse comportare
un differimento del termine finale del procedimento, troverebbe conferma nell’art. 8 del Regolamento che riconosce la facoltà della Banca d’Italia di sospendere i termini
per la conclusione del procedimento fino ad un massimo
di 180 giorni, solo in casi specifici(richiesta di informazioni da parte della Banca d’Italia ovvero necessità di
approfondimenti istruttori) sicché, al di fuori di tali casi,
il termine per la conclusione dei procedimenti sanzionatori non può subire alcun differimento;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3,
del Regolamento, per non avere la Corte d’Appello ritenuto applicabile tale disposizione ai procedimenti sanzionatori ex art. 145 T.U.B., nonché omessa o insufficiente motivazione sul punto, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che detta disposizione non è applicabile ai procedimenti sanzionatori, omettendo di motivare sulle deduzioni formulate dall’opponente;
3)violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della L.
689/81, laddove la Corte d’Appello aveva affermato che i
procedimenti sanzionatori bancari sono soggetti al solo-

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letterale della disposizione; peraltro, che la proroga del

termine quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva, ai sensi dell’art. 28 L. cit., e non a termini ulteriori di decadenza e/o prescrizione; tale norma prevedendo

scuotere, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione, le somme dovute per le
violazioni di legge, non poteva, invece, riferirsi al termine, di natura procedimentale, relativo alla conclusione
del procedimento saniionatorio; peraltro la motivazione
del provvedimento impugnato, oltre ad essere contraddittoria rispetto alla ritenuta applicabilità del termine conclusivo di 240 giorni, violava il principio costituzionale
del “giusto processo” da cui derivava quello della “ragionevole durata”dei processi, compresi quelli amministrativi sanzionatori;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Regolamento, come integrato dal richiamato allegato, nonché
omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo
del giudizio, per avere la Corte ritento valido e legittimo
il provvedimento adottato dalla Banca d’Italia oltre il
termine conclusivo di 240 giorni,decorrenti dalla scadenza del termine di legge per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione; tale termine era di
carattere perentorio e/o comunque la sua osservanza era

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la prescrizione, di natura sostanziale, del diritto a ri-

requisito di validità del provvedimento sanzionatorio,
avuto riguardo all’esigenza di celerità dei procedimenti
amministrativi ed al principio del contraddittorio che

conseguenza che l’autorità procedente non poteva godere
di uno “spatium deliberandi” illimitato per decidere; nè
era

condivisibile

la

sentenza

della

S.C.

n.

4873/2007,secondo cui ” il regolamento che, in attuazione della disposizione contenuta nella disciplina generale
dei procedimenti amministrativi, di cui alla L. n. 241/90,
è inidoneo a modificare le disposizioni contenute nella
legge n. 689 del 1981, quale legge speciale che regola
compiutamente i procedimenti sanzionatori, senza prevedere alcun temine conclusivo a pena di decadenza”;la
precedente legge speciale n. 689/1981 non conteneva alcuna previsione quanto al termine di conclusione del procedimento sicché la legge generale posteriore( L. n.
241/90) poteva trovare applicazione per tutto quanto non
espressamente stabilito dalla legge speciale anteriore.
Il ricorso è infondato.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in
quanto evidentemente connessi in relazione alla questione fondamentale posta dal ricorrente e, cioè, se il mancato rispetto del termine della L. n. 241 del 1990. art. 2,
applicabile nella specie, comporti l’illegittimità del de-

5

presuppone pari opportunità di difesa delle parti, con la

creto sanzionatorio con conseguente sua annullabilità.
Al riguardo è determinante rilevare che le S.U. di questa Corte hanno ritenuto l’inconciliabilità dell’art. 2 L.

tive, contenuta nella L. 24 novembre 1981,n. 689 in
quanto la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a
quella dei procedimenti amministrativi in genere e,
quindi, quest’ultima, anche se posteriore alla prima, non
comporta la caducazione della precedente, considerato,
inoltre, che le disposizioni della L.n. 689/81, “costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti esterni”( S.U. n. 9591/06; Cass. n.
6069/07; Cass.n. 6067/07).
In aderenza a tali principi legittimamente il provvedimento impugnato ha ravvisato la tempestività della delibera sanzionatoria in questione essendo essa stata adottata nel rispetto del termine di 240 giorni dalla presentazione degli ultimi atti difensivi. Va, peraltro, ribadito che i procedimenti sanzionatori bancari sono
temporalmente soggetti solo al termine quinquennale di
prescrizione della pretesa punitiva, ex art. 28 L. 689/81
e non a termini ulteriori di decadenza e/ o perenzione,
non previsti dalla legge stessa.
Deve poi aggiungersi che non è ravvisabile alcuna

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n. 241/1990 con la disciplina delle sanzioni amministra-

violazione del diritto al

“giusto processo”( art. 111

Cost.) e di quello di difesa delle parti, per avere la Banca d’Italia concesso la proroga del termine ordinario

so che tali diritti riguardano espressamente solo il procedimento giurisdizionale innanzi al giudice e non il
procedimento amministrativo( S.U. n. 20935/2009).
Il ricorso, per quanto osservato, va rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
2.700,00 di cui

e

e

200,00 per esborsi oltre accessori di

legge.
Così deciso in Roma il 27.9.2013

per la presentazione di controdeduzioni difensive, atte-

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