Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25940 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 08/06/2016, dep.15/12/2016),  n. 25940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1362-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.P., MA.Pa., M.G., I.M.,

I.P. e I.A., quali eredi di M.M.R.,

rappresentati e difesi, per procure speciali a margine e in calce al

controricorso, dall’Avvocato Silvia Maltese;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 20

maggio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per i controricorrenti, l’Avvocato Silvia Maltese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.P., MA.Pa., M.G. e M.M.R., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma il 19 ottobre 2009, chiedevano la condanna del Ministero della giustizia all’equa riparazione della irragionevole durata di un giudizio iniziato presso la Pretura di Torre Annunziata nel maggio 1999, deciso in primo grado il 5 settembre 2006 e pendente in appello alla data della domanda;

che l’adita Corte d’appello, ritenuta ragionevole la durata di quattro anni per il primo grado e di due anni per il grado di appello, accertava una violazione del termine di durata ragionevole di quattro anni e cinque mesi;

che, tuttavia, rilevato che i ricorrenti avevano agito solo in proprio e si erano costituiti nel giudizio presupposto il 20 giugno 2000 e che nel giudizio di appello vi era stato un rinvio della causa ai sensi dell’art. 309 c.p.c., cui aveva fatto seguito la cancellazione della causa dal ruolo, la Corte d’appello riteneva che la durata irragionevole indennizzabile fosse di due anni e otto mesi, in relazione alla quale liquidava un indennizzo di Euro 2.000,00 in favore di ciascun ricorrente;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che M.P., MA.Pa., M.G., I.M., I.P. e I.A., quali eredi di M.M.R., hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che, con il primo motivo, il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 112 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia liquidato l’indennizzo in favore di ciascuno dei ricorrenti pur se i medesimi avevano fatto valere in giudizio una posizione unitaria; che con il secondo motivo il ricorrente Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 112 c.p.c., censurando la statuizione di condanna al pagamento degli interessi legali dalla data della domanda pur se i ricorrenti nell’atto introduttivo non avevano formulato una esplicita richiesta degli interessi legali;

che il primo motivo è infondato, atteso che dallo stesso decreto impugnato emerge che i ricorrenti ebbero a costituirsi nel giudizio presupposto a seguito del decesso del de cuius Ma.Ma.; che dunque, del tutto correttamente la Corte d’appello ha riconosciuto l’indennizzo in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, in applicazione del principio per cui “l’indennizzo del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del processo va determinato nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea adottate in casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale. Quest’ultimo deve tenere conto dei criteri di determinazione della Corte Europea, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, se in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate in casi simili. La liquidazione dell’equo indennizzo deve inoltre essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti” (Cass. n. 8034 del 2006; Cass. n. 5338 del 2007; Cass. n. 5103 e 5104 del 2016);

che anche il secondo motivo è infondato, atteso che dall’esame dell’atto introduttivo, consentito in considerazione della natura della censura, emerge che i ricorrenti ebbero a chiedere espressamente anche gli interessi legali;

che trova quindi applicazione il principio per cui “l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura, non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazione “ex lege”, riconducibile, in base all’art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d’incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata” (Cass. n. 18150 del 2011; Cass. n. 24962 del 2011; Cass. n. 5104 del 2016);

che il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

che non si ravvisano gli estremi per accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione ricorrente al risarcimento di cui all’art. 96 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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